Sentenza n. 1285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 961 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso contro la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sulle quote latte dell’annata 2004
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al rigetto dell’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e riscossione. Ha dedotto, in particolare, la mancata prova di atti interruttivi anteriori all’intimazione di pagamento, la mancata prova della notificazione degli atti presupposti costituenti titolo esecutivo, l’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., anche agli interessi, nonché l’erronea comprensione da parte del TAR delle censure relative all’illegittimità unionale della pretesa sostanziale e dei criteri di redistribuzione delle quote latte. Nel corso del giudizio era intervenuto lo sgravio della cartella, ma l’Amministrazione aveva mantenuto l’intenzione di ricalcolare le somme dovute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando il capo della sentenza di primo grado relativo alla prescrizione. Ha rilevato che, per la sorte capitale, si applica il termine ordinario decennale, mentre per gli interessi opera il termine quinquennale; non trova applicazione il termine breve dell’art. 3 del regolamento CE n. 2988/95, trattandosi di crediti derivanti dalla disciplina unionale delle quote latte e perché tale termine costituisce comunque un termine minimo, non massimo, salva la previsione di termini nazionali più lunghi. La prescrizione maturata anteriormente alla notificazione dell’atto presupposto AGEA non poteva essere fatta valere contro la cartella, poiché l’atto presupposto era divenuto definitivo e la cartella, quale atto di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, è impugnabile per vizi degli atti presupposti soltanto quando questi non siano stati previamente notificati. Quanto al periodo successivo alla comunicazione AGEA del 30 luglio 2005, il relativo giudizio promosso da più aziende agricole, compreso l’appellante, ha interrotto la prescrizione e ne ha sospeso il decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo ha definito. Tale effetto interruttivo opera anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore e abbia natura impugnatoria. Il Collegio ha inoltre considerato la sospensione normativa dei termini durante l’emergenza pandemica e la richiesta di rateizzazione del 25 gennaio 2010, ritenuta riconoscimento del debito con effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2944 c.c. La censura relativa all’illegittimità unionale è stata ritenuta incongrua, poiché il TAR aveva esaminato la sola prescrizione dopo aver preso atto dello sgravio della cartella e dell’annullamento del provvedimento AGEA di determinazione del prelievo, non già le pretese sostanziali nei termini prospettati dall’appellante. Le spese del grado sono state compensate per la costituzione erariale mediante memoria di mero stile.
Norme richiamate
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
La notificazione dell’atto introduttivo interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore e abbia natura impugnatoria.
La richiesta di rateizzazione del debito è stata considerata riconoscimento della pretesa, con effetto interruttivo della prescrizione.
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
La prescrizione resta sospesa per tutta la durata del giudizio instaurato con atto interruttivo e ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza definitoria.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il termine quinquennale è applicabile agli interessi, non alla sorte capitale del prelievo supplementare.
art. 3, commi 1 e ultimo, regolamento CE n. 2988/95
Il termine breve previsto dalla disposizione non è stato applicato ai crediti in esame; il termine unionale è stato ritenuto minimo e non massimo, con salvezza dei termini più lunghi previsti dal diritto nazionale.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Esprime il principio generale secondo cui l’atto successivo divenuto definitivo può essere impugnato per vizi propri e l’atto della riscossione può contestare i vizi dell’atto presupposto solo se questo non è stato previamente notificato.
art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
Rende applicabili le procedure esecutive della riscossione mediante ruolo, nel cui ambito opera la preclusione relativa agli atti presupposti previamente notificati.
art. 68 d.l. n. 18/2020, in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 159/2015
Ha determinato la sospensione della prescrizione nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nell’ambito delle misure emergenziali pandemiche.
art. 74, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Consente la redazione in forma semplificata con motivazione mediante sintetico riferimento a un precedente conforme quando la questione sia già stata definita da orientamento consolidato.
Massime di principio
- Per i crediti relativi al prelievo supplementare sulle quote latte, la sorte capitale è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale.
- La cartella di pagamento, quale atto di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, non consente di dedurre vizi dell’atto presupposto previamente notificato e divenuto definitivo; tali vizi possono essere fatti valere contro la cartella soltanto quando l’atto presupposto non sia stato previamente notificato.
- La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore e abbia natura impugnatoria. La prescrizione non decorre per tutta la durata del giudizio e ricomincia dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.
- Il riconoscimento del debito derivante dalla richiesta di rateizzazione produce effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
- Il termine di prescrizione previsto dall’art. 3 del regolamento CE n. 2988/95 non preclude l’applicazione di termini più lunghi stabiliti dal diritto nazionale quando il credito derivi da misure patrimoniali unionale di regolazione del mercato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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