Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1572/2025 emessa il 16/06/2025 dal Tribunale di Torino, notificata in data 15/07/2025, nell'ambito del proc. n. 7190/2024 r.g. intercorso tra la prof. Gambino Nadine e il Ministero dell’Istruzione con cui è stata condannata l'Istituzione Scolastica a versare la retribuzione professionale docenti a favore della ricorrente pari ad €. 1.396,00 oltre interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato l'istituzione scolastica al pagamento della retribuzione professionale docenti, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Torino, notificata al Ministero, che aveva riconosciuto in suo favore la somma di € 1.396,00, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il giudice ha verificato la conformità della sentenza all'originale, la rituale notificazione a mezzo PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni per l'integrale esecuzione dopo la segnalazione della ricorrente. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già riconosciuti dal titolo giudiziale, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, oppure fino al momento in cui acquista efficacia la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della ritenuta serialità delle inottemperanze relative alla retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di applicare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per la domanda.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere prodotta come titolo conforme all'originale; alla luce della riforma richiamata dal giudice, non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della soppressione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, è sufficiente produrre il titolo giudiziale attestato conforme all'originale e ritualmente notificato all'amministrazione soccombente; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli soggetti alla disciplina successiva al 28 febbraio 2023.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza; la sua infruttuosa scadenza, unitamente all'inerzia dell'amministrazione, consente l'accoglimento della domanda.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione inadempiente qualora il termine decorra inutilmente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e opera in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo giudiziale, avendo funzione sanzionatoria e sollecitatoria; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo, poiché l'attività rientra nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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