Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento dei provvedimenti di revoca nulla osta al lavoro subordinato emessi in data 10 settembre 2025 dalla Prefettura di -OMISSIS-, aventi i seguenti numeri di protocollo:-OMISSIS---OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sessantuno provvedimenti prefettizi di revoca di nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso di lavoratori extracomunitari
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto numerosi nulla osta nell’ambito del decreto flussi 2023. La Prefettura ha avviato procedimenti di revoca sulla base del parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva rilevato l’incompletezza della documentazione necessaria a verificare la congruità dei requisiti reddituali e la sostenibilità delle assunzioni. La società ha rinunciato a due richieste, prodotto il bilancio 2024, indicato ricavi e costi stimati del lavoro, illustrato l’espansione dell’attività e chiesto un termine per le verifiche sull’indisponibilità di lavoratori italiani. I provvedimenti finali hanno affermato soltanto che il parere dell’Ispettorato era ostativo e che le osservazioni della società non erano idonee a superare le carenze rilevate. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, mancata corrispondenza tra preavviso e provvedimento finale, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 22 del testo unico sull’immigrazione e della circolare INL n. 3/2022. Ha sostenuto, in particolare, di aver dimostrato la propria capacità economica rispetto all’assunzione dei lavoratori. Il Ministero ha inoltre sostenuto in giudizio che la revoca sarebbe stata giustificata dal DURC negativo prodotto durante il procedimento.
La decisione
Il ricorso cumulativo è stato ritenuto ammissibile perché i sessantuno provvedimenti provenivano da procedimenti sostanzialmente sovrapponibili, erano rivolti alla stessa società e si fondavano sulle medesime ragioni fattuali e giuridiche, con censure identiche. Il TAR ha escluso che il DURC negativo potesse integrare in giudizio la motivazione degli atti, poiché la motivazione lacunosa non può essere completata dall’amministrazione mediante gli atti processuali, soprattutto per provvedimenti non strettamente vincolati. Ha invece ritenuto non accoglibile la pretesa della società di ottenere in giudizio l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio dei nulla osta, trattandosi di valutazione non vincolata, implicante discrezionalità amministrativa e ulteriori adempimenti istruttori. È stata accolta la censura di difetto di motivazione: pur non essendo necessaria un’analitica confutazione di ogni osservazione presentata ai sensi dell’art. 10-bis, dagli atti non emergevano le ragioni per cui il riscontro articolato e documentato della società fosse insufficiente a dimostrare la capacità economica richiesta. I provvedimenti sono stati pertanto annullati, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare la vicenda, restando impregiudicate le ulteriori valutazioni sui presupposti dei nulla osta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve consentire di comprendere che le osservazioni siano state effettivamente considerate e perché non siano state ritenute idonee; nel caso concreto tale requisito non è stato rispettato.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La verifica dei presupposti per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato costituisce il quadro normativo sostanziale della controversia.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione
Il giudice può accertare le condizioni per il rilascio del provvedimento richiesto e condannare l’amministrazione a rilasciarlo soltanto nei casi di attività vincolata o quando non residuino discrezionalità e necessità istruttorie; tale condizione non ricorreva per i nulla osta controversi.
art. 66, comma 1, codice deontologico forense
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Il TAR lo ha richiamato, insieme alla sovrapponibilità dei provvedimenti e delle censure, per ritenere doverosa e ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo.
art. 9, comma 4, D.M. 27 maggio 2020
È richiamato nel procedimento amministrativo quale base della verifica del numero di istanze per le quali i requisiti reddituali risultino congrui.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’ordine di oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso cumulativo contro una pluralità di provvedimenti quando gli atti sono riferibili a procedimenti sostanzialmente sovrapponibili, sono rivolti allo stesso destinatario, presentano motivazioni fondate sulle medesime ragioni fattuali e giuridiche e sono contestati mediante censure identiche, senza differenze rilevanti nella valutazione della loro legittimità.
- Il divieto di integrazione postuma della motivazione impedisce all’amministrazione di giustificare in giudizio un provvedimento lacunoso mediante ragioni non espresse nell’atto, soprattutto quando l’esercizio del potere non è strettamente vincolato.
- L’obbligo di motivazione conseguente al preavviso di rigetto non richiede la confutazione analitica di ogni osservazione del privato, ma impone che il provvedimento renda comprensibili le ragioni per cui le osservazioni, anche se articolate e documentate, non siano state ritenute idonee a superare i rilievi ostativi.
- Quando la verifica dei presupposti per il rilascio di un nulla osta implica valutazioni discrezionali e ulteriori adempimenti istruttori, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione accertando direttamente la sussistenza dei requisiti e ordinando il rilascio del titolo; può invece annullare l’atto carente di motivazione e imporre la riedizione del potere.
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