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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale n. 2297 del 16/09/2025 del Comune di Alba - Centrale Unica di Committenza avente ad oggetto «COMUNE DI PRIOCCA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ASSISTENZA SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - CIG: B7A761BE8D - AGGIUDICAZIONE»; del disciplinare di gara (art. 26) nella parte in cui non prevede elementi specifici ai fini della valutazione di anomalia delle offerte; della determinazione dirigenziale n. 126 del 05/09/2025 nella parte in cui non impone la regressione della procedura CIG B7A761BE8D alla fase di presentazione delle offerte; dei verbali tutti della gara; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex art. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma: i) della reintegrazione in forma specifica, con affidamento del servizio a SIR - Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l. per l'intero periodo di durata previsto dalla lex specialis con subentro nel contratto ove nelle more stipulato; ii) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara; il danno professionale (id est curriculare) conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto.

Giustizia amministrativa202502485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e assistenza su scuolabus, unitamente agli atti di gara e alle previsioni del disciplinare sulla verifica dell'anomalia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata, il disciplinare nella parte relativa alla valutazione dell'anomalia delle offerte, un atto della procedura e i verbali di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente. In sede cautelare aveva dedotto, tra l'altro, la violazione della segretezza delle offerte e della par condicio tra concorrenti, carenze nella verbalizzazione e nella motivazione dei giudizi della commissione, l'illegittima mancata previsione di elementi specifici per la valutazione dell'anomalia, l'omessa verifica dell'offerta dell'aggiudicataria e, con motivi aggiunti, una censura ritenuta comunque inidonea a superare la prova di resistenza. Prima dell'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione per il sopravvenuto mutamento delle circostanze di fatto, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, richiamando la prognosi di infondatezza già formulata nella fase cautelare. In particolare, il Collegio aveva ritenuto che il riesame dovesse riguardare la sola offerta del concorrente riammesso, salva la valutazione già compiuta sulle altre offerte, in applicazione del principio di conservazione degli atti della commissione e del principio del risultato; che i verbali fossero sufficienti, non essendo prevista dalla lex specialis l'esplicitazione delle valutazioni dei singoli commissari e risultando adeguato il voto collegiale; che la disciplina di gara sull'anomalia fosse conforme all'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e che la verifica di anomalia non fosse automatica, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare l'insostenibilità dell'offerta o la manifesta illogicità della valutazione della stazione appaltante; che una censura proposta con motivi aggiunti non superasse la prova di resistenza. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune di Alba euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti. Le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.

  • art. 121 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto, senza che la relativa domanda sia stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la sorte del contratto, senza decisione di merito a causa dell'improcedibilità.

  • art. 124 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per il risarcimento per equivalente, senza esame nel merito.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato è richiamato quale fondamento dell'esigenza di conservare gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice, quando non vi siano ragioni per rinnovarli.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La disciplina di gara che rimette alla stazione appaltante la valutazione della congruità e sostenibilità dell'offerta ritenuta concretamente insostenibile è stata ritenuta conforme alla norma; la verifica dell'anomalia non opera secondo automatismi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in presenza di un mutamento delle circostanze di fatto, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nelle procedure di gara, quando un concorrente venga riammesso, il riesame deve riguardare la sua sola offerta, salvo che la commissione abbia già valutato le altre offerte ammesse; la conservazione degli atti già compiuti è coerente con il principio del risultato.
  • L'esplicitazione delle valutazioni dei singoli commissari non è necessaria quando la lex specialis non la richieda e il voto collegiale riportato nei verbali sia idoneo a esprimere il giudizio tecnico della commissione.
  • La verifica dell'anomalia dell'offerta non è soggetta ad automatismi: la stazione appaltante esercita una valutazione discrezionale sulla congruità e sostenibilità dell'offerta, censurabile in giudizio in presenza di elementi concreti che evidenzino l'insostenibilità o la manifesta illogicità della valutazione.
  • Una censura di gara deve superare la prova di resistenza, dimostrando che il suo eventuale accoglimento procurerebbe al concorrente un'utilità concreta; in mancanza, difetta l'interesse alla decisione della censura.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base della prognosi di fondatezza o infondatezza già formulata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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