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Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio sanitario di non idoneità al porto e alla detenzione di armi, unitamente al certificato medico presupposto e agli atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione sanitaria dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, adottato nell'ambito della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, con il quale è stato dichiarato non idoneo al porto e alla detenzione di armi. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 4 del D.M. 28 aprile 1998 e l'incompetenza della Commissione, per mancata integrazione con uno specialista nella patologia inerente al caso. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 1 del medesimo decreto, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, sostenendo che il giudizio si sarebbe limitato a richiamare genericamente la disposizione normativa senza indicare la specifica condizione ostativa. Infine, ha censurato il provvedimento per contraddittorietà e illogicità, sostenendo di non versare in alcuna condizione ostativa e che la mera assunzione prolungata di un farmaco prescritto per l'insonnia non potesse integrare abuso o dipendenza da sostanze psicotrope.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato, il quadro istruttorio completo e le parti non oppositive alla definizione immediata. Ha respinto la censura di incompetenza, rilevando che il ricorrente non era affetto da una patologia specifica tale da richiedere uno specialista di una determinata branca e che la Commissione, composta da medici legali, aveva operato secondo la normativa formulando il giudizio sulla base di elementi oggettivi e documentati. Ha respinto anche le censure relative a motivazione, travisamento, contraddittorietà e illogicità: la Commissione aveva sostanzialmente confermato il giudizio dell'Ufficiale Medico, fondato sugli effetti ostativi dell'assunzione prolungata del farmaco. Secondo il Collegio, tale assunzione era incompatibile con i requisiti psicofisici richiesti, anche in una logica precauzionale, considerati i possibili effetti fisiologici e i pericolosi cali di attenzione conseguenti sia all'assunzione sia all'eventuale mancato utilizzo. L'assunzione protratta dal 2013, per effetto ipnoinducente, è stata ritenuta configurare una condizione di dipendenza da sostanze psicotrope, di per sé ostativa ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998, anche in assenza di patologie psichiatriche o di effetti collaterali accertati. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è matura, il quadro istruttorio è completo e ricorrono i presupposti processuali, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 4 D.M. 28 aprile 1998

    Disciplina la composizione della Commissione sanitaria e non impone l'integrazione con uno specialista quando non risulti una patologia specifica che richieda una determinata branca medica.

  • art. 1, comma 5, D.M. 28 aprile 1998

    Prevede l'assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool o psicofarmaci tra le cause di non idoneità; il giudice ha ritenuto che l'assunzione prolungata di una sostanza psicotropa con effetto ipnoinducente possa integrare una condizione di dipendenza ostativa, anche in chiave precauzionale.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Costituisce la base del ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni disposto dalla Questura in presenza del venir meno dei requisiti psicofisici per la detenzione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'idoneità al porto e alla detenzione di armi, l'assunzione prolungata di una sostanza psicotropa con effetto ipnoinducente può integrare una condizione di dipendenza ostativa ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998, anche in assenza di patologie psichiatriche o di effetti collaterali già manifestatisi.
  • Il giudizio di non idoneità al porto e alla detenzione di armi può essere fondato su una valutazione precauzionale del rischio, comprendendo anche gli effetti potenzialmente derivanti dalla mancata assunzione del farmaco, quali il riacutizzarsi dell'insonnia e conseguenti cali di attenzione pericolosi per il soggetto e per i terzi.
  • La Commissione sanitaria per l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi non deve essere necessariamente integrata da uno specialista di una determinata branca quando l'interessato non sia affetto da una patologia specifica che renda necessaria tale specializzazione; è sufficiente che la Commissione competente formuli il giudizio sulla base di elementi oggettivi e documentati.
  • In materia di porto e detenzione di armi, la valutazione sanitaria può considerare non soltanto la patologia diagnosticata, ma anche l'assunzione e gli effetti di sostanze psicotrope, quando tali elementi siano idonei a compromettere i requisiti psicofisici e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzioneIncompetenza

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