Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda sanitaria pubblica aveva agito per ottenere le differenze retributive tra la categoria di inquadramento formale C e la superiore categoria DS, sostenendo di aver svolto in concreto mansioni riconducibili a quest'ultima, in particolare attività di addetto stampa, coordinamento del settore stampa, gestione del personale addetto, rapporti con stampa e sindacati. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che le attività di addetto stampa fossero solo residuali e non prevalenti, e che non risultassero svolte le ulteriori funzioni qualificanti la categoria DS, come coordinamento, controllo e capacità gestionali. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione e falsa applicazione del CCNL comparto sanità 7 aprile 1999, art. 28 e allegato 1, nonché degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. 165/2001 e 2103-2126 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente preteso la coesistenza di tutte le mansioni previste dalla declaratoria DS e avesse interpretato in modo riduttivo il profilo professionale; 2) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal coordinamento svolto e dai rapporti con stampa e sindacati, con riferimento alle risultanze testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha confermato che la corte d'appello aveva correttamente applicato il metodo trifasico per verificare il superiore inquadramento: accertamento delle mansioni concretamente svolte, confronto tra declaratorie contrattuali, e verifica della loro riconducibilità alla categoria rivendicata. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva escluso in fatto la prevalenza delle mansioni di addetto stampa, circostanza già sufficiente a escludere il diritto al superiore inquadramento, senza affermare che fosse necessaria la coesistenza di tutte le altre mansioni indicate nella categoria DS. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudizio di legittimità; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prevalenza delle mansioni superiori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
è stato richiamato per il motivo di ricorso relativo a violazione e falsa applicazione di legge
è stato richiamato per il motivo di ricorso fondato su omesso esame di un fatto decisivo
art. 28 CCNL comparto Sanità 7 aprile 1999, allegato 1
la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione nel giudizio sul superiore inquadramento
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente in tema di correttezza della retribuzione rapportata alle mansioni svolte
richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto alle mansioni corrispondenti all'inquadramento e al trattamento economico
invocato dal ricorrente in tema di adibizione a mansioni superiori
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda retributiva
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio per differenze retributive conseguenti a mansioni superiori, il giudice deve applicare il criterio trifasico: accertamento delle mansioni di fatto, confronto con le declaratorie contrattuali e verifica della loro effettiva corrispondenza al livello rivendicato.
- Ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento, è decisivo l'accertamento della prevalenza in concreto delle mansioni superiori; la mera presenza di alcune attività compatibili con il profilo richiesto non basta se non risultano prevalenti rispetto alle mansioni proprie del livello di appartenenza.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, né trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira sostanzialmente a contestare la lettura delle prove e non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
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