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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01121/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 emesso dal Comune su terreni di proprietà del contribuente ricadenti in zona D2 industriale del piano urbanistico. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’avviso ritenendo che, nonostante la destinazione urbanistica edificabile, le aree fossero in concreto prive di urbanizzazione primaria, inutilizzabili per fini edificatori e di fatto impiegate a scopo agricolo; inoltre aveva valorizzato la qualità soggettiva del contribuente, iscritto come imprenditore agricolo professionale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, sostenendo che la mera edificabilità prevista dagli strumenti urbanistici bastasse a rendere imponibili i terreni, senza rilievo della concreta inedificabilità di fatto; 2) violazione dell’art. 7 d.lgs. 504/1992, assumendo che la CTR avesse illegittimamente riconosciuto un’esenzione riservata ai soli terreni agricoli montani o collinari; 3) violazione degli artt. 2 e 9 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 58 d.lgs. 446/1997, contestando che l’iscrizione alla CCIAA e all’albo regionale IAP potesse sostituire l’iscrizione negli elenchi comunali e il correlato regime assicurativo; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta mancata presentazione della dichiarazione ICI necessaria per fruire delle agevolazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva escluso l’imponibilità in base alla sola inedificabilità di fatto, ma aveva accertato che i terreni, pur con vocazione edificatoria, erano posseduti e condotti da soggetto qualificato e destinati stabilmente ad uso agricolo, ricadendo così nella finzione di non fabbricabilità prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte, d.lgs. 504/1992 e nel regime agevolato dell’art. 9. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non autosufficiente e comunque non centrato, avendo la CTR fatto applicazione non dell’esenzione dell’art. 7, ma delle agevolazioni per terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che la disciplina sopravvenuta sull’imprenditore agricolo professionale ha sostituito la precedente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e rende pertinente l’iscrizione agli albi regionali IAP, non agli elenchi comunali previsti dalla normativa previgente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo stato adeguatamente riprodotto il contenuto del regolamento richiamato e risultando inoltre poco lineare la censura sull’omessa pronuncia. Le spese del grado di legittimità sono state compensate per la novità della questione esaminata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 504/1992

    Definisce il terreno edificabile ai fini ICI ma considera comunque non fabbricabili, per finzione normativa, i terreni posseduti e condotti da soggetti qualificati, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante coltivazione o altre attività agricole.

  • art. 7 d.lgs. 504/1992

    L’esenzione richiamata dal ricorrente non è la base della decisione impugnata; la Corte precisa che la CTR ha applicato il regime agevolato per terreni agricoli condotti da soggetti qualificati, non una esenzione automatica per aree edificabili.

  • art. 9 d.lgs. 504/1992

    Prevede il regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, con tassazione parametrata al valore catastale e con riduzioni/esenzioni entro determinate soglie.

  • art. 58 d.lgs. 446/1997

    Per l’applicazione dell’art. 9 ICI definisce i soggetti agevolati; alla luce della sopravvenuta disciplina dell’imprenditore agricolo professionale, la relativa qualifica e l’iscrizione agli albi regionali assumono rilievo ai fini dell’agevolazione.

  • art. 11 l. 9 gennaio 1963 n. 9

    È richiamato dal ricorrente come fonte degli elenchi comunali dei coltivatori, ma la Corte ne evidenzia la non più appropriata applicazione rispetto alla figura dell’imprenditore agricolo professionale.

  • art. 1 d.lgs. 99/2004

    Ha ridefinito la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), demandando alle Regioni l’accertamento dei requisiti; ciò incide sui presupposti formali per le agevolazioni fiscali sui terreni agricoli.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale utilizzata nel procedimento di cassazione.

  • art. 27, comma 1, D.L. 137/2020

    Consente la trattazione camerale non partecipata da remoto nel periodo emergenziale.

  • art. 16, comma 3, D.L. 228/2021

    Proroga le modalità di trattazione camerale da remoto.

  • art. 37, comma 53, D.L. 223/2006

    È richiamato per la soppressione, dal 2007, degli obblighi di dichiarazione o comunicazione ICI salvo eccezioni.

Massime di principio

  • In tema di ICI, un terreno inserito in strumento urbanistico come edificabile può essere trattato come non fabbricabile ai fini dell’agevolazione prevista per i terreni agricoli quando ricorrano congiuntamente i presupposti soggettivi del possessore qualificato e la concreta utilizzazione agro-silvo-pastorale del fondo.
  • La destinazione urbanistica edificabile non esclude, di per sé, l’applicazione del regime agevolato ICI sui terreni agricoli se il bene è posseduto e condotto da un soggetto legittimato e resta effettivamente destinato a coltivazione.
  • Il regime dell’art. 2 d.lgs. 504/1992 e quello dell’art. 9 d.lgs. 504/1992 operano su piani distinti: il primo incide sulla qualificazione del terreno e sulla base imponibile; il secondo disciplina l’agevolazione soggettiva e le riduzioni/esenzioni dell’imposta.
  • La sostituzione normativa della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell’imprenditore agricolo professionale comporta che, ai fini fiscali, l’accertamento della qualifica e i relativi requisiti vadano rapportati alla disciplina sopravvenuta e agli albi regionali competenti.
  • In cassazione, la censura di omessa pronuncia o di violazione di legge deve essere autosufficiente e specifica: quando il motivo si fonda su documenti o regolamenti locali, il ricorrente deve riportarne il contenuto essenziale per consentire il controllo di legittimità.
  • Non può parlarsi di violazione dell’art. 112 c.p.c. se il motivo di ricorso si limita ad affermare in modo generico l’omessa pronuncia senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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