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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30288/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La lite nasce da due verbali di accertamento elevati per violazione dell'art. 157, comma 8, del codice della strada, perché il veicolo del ricorrente sarebbe stato lasciato in sosta senza attivare il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Il ricorrente aveva opposto i verbali sostenendo, tra l'altro, che gli agenti verbalizzanti non avessero potere di accertamento nel luogo dell'infrazione, perché i dipendenti dell'azienda di trasporto potevano operare solo entro le aree in concessione. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma in appello il tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento e confermando la sanzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997, per avere il tribunale attribuito agli ispettori poteri di accertamento estesi a tutto il territorio comunale; 2) violazione dell'art. 157, comma 6, C.d.S., per avere ritenuto dovuto l'uso del dispositivo di controllo anche in assenza di parchimetro nella zona; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f), C.d.S., per l'omessa considerazione della disciplina comunale sulla custodia del parcheggio; 4) violazione degli artt. 5 allegato E L. 2248/1865, per avere escluso la disapplicazione della delibera comunale istitutiva delle zone rilevanti; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivi di appello relativi alla visibilità della segnaletica, alle autorizzazioni per i parcheggi a pagamento e alla mancanza di stalli.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza di appello nella parte in cui aveva riconosciuto agli ispettori dell'azienda di trasporto poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale. Ha affermato che l'art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997, per la sua natura derogatoria, consente tali poteri solo nei limiti testuali previsti dalla norma: per i dipendenti delle imprese gestrici dei parcheggi, entro le aree oggetto di concessione; per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, con riguardo alla sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico e alle ipotesi espressamente previste. Ne consegue che non è consentita un'interpretazione estensiva fino a coprire l'intero territorio comunale. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8, D.lgs. 285/1992

    violazione contestata nei verbali

    norma richiamata solo come base della sanzione per sosta senza attivazione del dispositivo di controllo del pagamento della tariffa.

  • art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997

    limitate alle aree oggetto di concessione; ... sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico

    attribuisce poteri di prevenzione e accertamento in materia di sosta in ipotesi tassative e derogatorie, non estensibili all'intero territorio comunale.

  • L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1

    si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni ... comprende ... i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento

    chiarisce il contenuto dei poteri conferibili agli ausiliari e il valore probatorio del verbale, ma sempre nei limiti soggettivi e oggettivi della norma di base.

  • art. 12, comma 1, lettera e), D.lgs. 285/1992

    richiamato come norma che inserisce i poteri di contestazione immediata nel quadro delle funzioni di accertamento.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    il verbale redatto dai soggetti nominativamente designati dal sindaco ha l'efficacia propria dell'atto pubblico nei limiti di legge.

  • art. 12, comma 3, D.lgs. 285/1992

    costituisce la regola generale di competenza all'accertamento delle violazioni del codice della strada, cui la disciplina in esame deroga in modo eccezionale.

  • art. 12 bis D.lgs. 285/1992

    ritenuto non rilevante perché introdotto successivamente e comunque non applicabile al regime temporale della violazione oggetto di causa.

  • art. 17, comma 132 e 133, L. 127/1997

    attualmente abrogati dall’art. 49, comma 5-duodecies, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76

    la Corte precisa la sopravvenuta abrogazione, ma afferma che essa non incide sulla controversia relativa a fatti verificatisi sotto il previgente regime.

  • art. 112 c.p.c.

    norma invocata per omessa pronuncia, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 7, comma 1, lettera f), D.lgs. 285/1992

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina comunale dei parcheggi, ma non affrontato nel merito per assorbimento.

  • artt. 5 allegato E L. 2248/1865

    invocati dal ricorrente per sostenere la disapplicazione della delibera comunale, ma la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • I poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuiti a soggetti diversi dalla polizia stradale sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliati in via analogica o estensiva oltre i casi e i limiti espressamente previsti dalla legge.
  • Per gli ausiliari del traffico e per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, la legittimazione ad accertare infrazioni è circoscritta alle ipotesi tassative previste dalla disciplina speciale e, a seconda del soggetto, alle aree oggetto di concessione o alle corsie riservate al trasporto pubblico.
  • La natura derogatoria della disciplina sugli ausiliari del traffico impedisce di attribuire efficacia generale a poteri di controllo che il legislatore ha voluto riconoscere solo in funzione di specifiche esigenze organizzative della sosta e del trasporto pubblico.
  • Quando una statuizione di merito viene cassata per l'accoglimento di un motivo decisivo, gli altri motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame.
  • Il verbale redatto dal soggetto legittimato dal sindaco conserva efficacia probatoria privilegiata solo nei limiti in cui il soggetto stesso sia stato validamente investito dei poteri previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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