Sentenza del 18/12/2023 n. 839 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IVA - Rimborso eccedenza di imposta detraibile - Costo fideiussione - Rimborso - Spettante - Rapporto autonomo rispetto all'obbligazione principale del tributo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso del costo delle fideiussioni prestate a garanzia del rimborso dell'eccedenza IVA risultante in dichiarazione. Dopo lo spirare del termine di decadenza per l'accertamento (ai sensi dell'art. 57, comma 1, D.P.R. 633/1972) il credito IVA è divenuto definitivo e la società ha richiesto il rimborso del costo della garanzia, previsto dall'art. 8, comma 4, L. 212/2000. L'Amministrazione aveva rifiutato/opponeva silenzio, sostenendo che la domanda era soggetta al termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Il giudice ha però ritenuto che il costo della fideiussione costituisce un obbligo patrimoniale autonomo, fondato direttamente sull'art. 8, comma 4, L. 212/2000, e non un accessorio al tributo; pertanto la domanda di rimborso non è soggetta al termine biennale decadenziale e il rimborso è dovuto una volta accertata definitivamente la non dovuta o la minore entità dell'imposta.
La decisione
Il giudice ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della società al rimborso del costo delle fideiussioni. È stato ritenuto definitivamente spirato il termine di accertamento relativo all'anno 2009 (con i differimenti dovuti alle richieste di documenti ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 633/1972), per cui l'imposta è stata accertata come non dovuta o dovuta in misura minore e l'Amministrazione è obbligata a corrispondere il rimborso. La norma di cui all'art. 8, comma 4, L. 212/2000 è stata interpretata come precettiva e autoapplicativa e l'assenza di atti attuativi non impedisce l'esecuzione del rimborso. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata
La norma crea un obbligo patrimoniale immediato e specifico a favore del contribuente: il rimborso del costo della fideiussione è dovuto quando risulti definitivamente che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore; non si tratta di una mera potestà discrezionale dell'Amministrazione.
art. 57, comma 1, D.P.R. 633/1972
Regola la decadenza per l'accertamento ai fini IVA e il differimento del termine in caso di richiesta di documenti da parte dell'ufficio; il giudice ha utilizzato tale disposizione per stabilire che il diritto al rimborso è sorto una volta spirato il termine di accertamento (tenendo conto dei differimenti).
art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
"La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento"
La Corte territoriale ha ritenuto che questo termine biennale non si applica al rimborso del costo delle fideiussioni, poiché tale rimborso ha titolo specifico nell'art. 8, comma 4, L. 212/2000 e il costo della fideiussione è autonomo rispetto al tributo, quindi non rientra nella fattispecie cui si riferisce l'art. 21, comma 2.
art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. 546/1992
Riferita dalla giurisprudenza di legittimità per argomentare che la nozione di "altro accessorio" non deve includere il costo della fideiussione; la giurisprudenza ha distinto il costo della polizza dalla sfera degli accessori del tributo, evidenziandone la diversa natura giuridica.
Richiamato a titolo comparativo per la disciplina della decadenza degli accertamenti in materia di imposte dirette; utilizzato insieme all'art. 57 D.P.R. 633/1972 per la valutazione dei termini di decadenza.
Massime di principio
- Se il termine di accertamento relativo a un credito IVA chiesto a rimborso in dichiarazione è spirato, il credito diventa definitivo e il contribuente può ottenere anche il rimborso del costo della fideiussione prestata a garanzia del rimborso ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 212/2000.
- Il costo della fideiussione è considerato un costo autonomo e non un accessorio del tributo; pertanto la domanda di rimborso di tale costo non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
- L'art. 8, comma 4, L. 212/2000 crea un obbligo patrimoniale immediato dell'Amministrazione: l'assenza di norme attuative non impedisce il riconoscimento e l'esecuzione del rimborso.
- Per ottenere il rimborso è necessario dimostrare che l'imposta è stata definitivamente accertata come non dovuta o dovuta in misura minore (ad es. per spirato termine di decadenza o per accertamento definitivo).
- In fase di calcolo dei termini di decadenza ai fini dell'accertamento IVA, è fondamentale considerare eventuali differimenti derivanti da richieste di documenti dell'ufficio (art. 57 D.P.R. 633/1972), perché incidono sulla data in cui il credito diventa definitivo.
- La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 5508/2020 e Cass. SS.UU. n. 18522/2019) conferma che le polizze fideiussorie non sono accessorie al tributo e sostiene il diritto al rimborso delle relative spese quando ricorra la condizione prevista dall'art. 8, comma 4, L. 212/2000.
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