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Sentenza

Sentenza del 18/12/2023 n. 200 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Registro - agevolazione abitazione principale - mancata assunzione della residenza entro 18 mesi dall'acquisto - revoca agevolazione - mancanza certificato di agibilità - causa di forza maggiore - non ravvisabilità - decadenza dal beneficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva usufruito delle agevolazioni "prima casa" all'atto di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. L'Ufficio ha revocato le agevolazioni perché il contribuente non ha assunto la residenza nel Comune di C entro i 18 mesi dall'acquisto (compravendita 28-12-2017). Nell'atto di compravendita era indicata la mancanza del certificato di agibilità, motivo per cui il ricorrente ha giustificato la mancata assunzione della residenza invocando una causa di forza maggiore. Ha inoltre dedotto l'invalidità della notifica, l'illegittimità della richiesta di documentazione che l'amministrazione già possedeva e l'omesso invito al contraddittorio.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato la revoca delle agevolazioni per mancata assunzione della residenza entro i termini previsti e ha respinto l'eccezione di causa di forza maggiore: la mancanza del certificato di agibilità non costituisce evento oggettivo, straordinario e imprevedibile che renda impossibile assumere la residenza. Ha altresì ritenuto valida la notificazione effettuata a mezzo postale (raggiungimento della conoscenza dimostrato dalla proposizione del ricorso) e non fondata l'eccezione secondo cui l'amministrazione non poteva chiedere documenti di cui era a conoscenza. Ha escluso l'obbligo di un contraddittorio preventivo non previsto dalla normativa. Il ricorrente è stato condannato al rigetto del ricorso e al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Nota II-bis, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (TUR)

    art. 1 della Nota II-bis, Parte Prima

    Stabilisce il termine di 18 mesi dall'acquisto per trasferire la residenza e mantenere le agevolazioni "prima casa"; la Corte interpreta la norma nel senso che il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio, salvo cause di forza maggiore non ravvisate nella mancanza del certificato di agibilità.

  • Legge 24 novembre 1982, n. 890

    Consente agli uffici finanziari di effettuare notificazioni tramite il servizio postale; la Corte ha ritenuto regolare la notificazione effettuata dall'Ufficio ai sensi di tale disposizione e sufficiente a dimostrare la conoscenza dell'atto.

  • Codice di procedura civile

    Il principio secondo cui la notifica che raggiunge il destinatario consegue il proprio scopo e produce effetti; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che la ricezione degli atti è dimostrata dalla proposizione del ricorso.

  • Legge 27 giugno 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'amministrazione non poteva chiedere documentazione già in suo possesso; la Corte ha ritenuto l'eccezione non pertinente, affermando che l'onere di ottenere la residenza e la documentazione necessaria gravava sul contribuente beneficiario dell'agevolazione.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma applicata in sede di liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole conformemente alla disposizione citata.

Massime di principio

  • La mancata acquisizione del certificato di agibilità non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore che giustifichi il mancato trasferimento della residenza entro i termini previsti per mantenere le agevolazioni "prima casa".
  • Il beneficiario delle agevolazioni fiscali ha l'onere di essere proattivo nel conseguire la residenza nel termine di legge (18 mesi) e di procurarsi la documentazione necessaria; l'inerzia del contribuente comporta la decadenza dal beneficio.
  • Le notificazioni effettuate dagli uffici a mezzo del servizio postale, se giunte a destinazione, si ritengono idonee ad informare il destinatario e a produrre effetti (ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e della normativa postale citata).
  • Il fatto che l'amministrazione sia a conoscenza di una circostanza (es. mancanza di agibilità indicata nell'atto) non esonera il contribuente dal suo obbligo di adempiere ai requisiti per mantenere il beneficio; l'Ufficio può procedere alla revoca se il requisito non è soddisfatto.
  • In assenza di una norma che imponga un contraddittorio preventivo, il mancato invito al contraddittorio non costituisce di per sé motivo di nullità degli atti di revoca delle agevolazioni.
  • Le conseguenze della perdita delle agevolazioni includono la revoca dell'aliquota ridotta sull'imposta sostitutiva del finanziamento, l'accertamento di maggiori imposte di registro e l'irrogazione di sanzioni e interessi.

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