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Sentenza

Sentenza del 18/12/2023 n. 1127 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'utilizzo, da parte della X SRL, di fatture ritenute per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti relative al 2015, con conseguente rettifica degli imponibili IRES, IRAP e IVA. Le contestazioni riguardavano rapporti con la Z (EIDONLAB) per la realizzazione di un progetto di ricerca e la qualificazione della Z come "ente di ricerca" ai fini del credito d'imposta previsto dal D.L. 145/2013; l'Ufficio sosteneva che Z fosse un mero tramite e non il reale prestatore dei servizi.

La decisione

La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della X SRL. Il giudice ha ritenuto provato, sulla base della documentazione, che le forniture (software/servizi) erano effettivamente svolte e che i costi erano stati sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. È stato ritenuto irrilevante che Z avesse esternalizzato parte delle attività; non è stata dimostrata alcuna frode fiscale, poiché Z aveva registrato le fatture, ricevuto i pagamenti e versato le imposte dovute. Per i contrasti giurisprudenziali esistenti le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 145/2013

    La norma è stata richiamata in relazione al credito d'imposta per investimenti in ricerca; la decisione si concentra però sulla prova della effettiva esecuzione delle prestazioni e sulla spettanza del costo, non sulla qualificazione esaustiva dell'ente come "ente di ricerca" ai sensi del decreto.

  • Imposte dirette e IVA (IRES, IRAP, IVA)

    Richiamate come oggetto delle rettifiche operate dall'Ufficio; il giudice ha valutato la rilevanza fiscale dei costi (sostenuti e inerenti) ai fini della determinazione degli imponibili.

Massime di principio

  • In contestazioni su fatture ritenute inesistenti il criterio centrale è provare che i costi sono stati effettivamente sostenuti e sono inerenti all'attività d'impresa; documentazione contrattuale, fatture registrate e ricevute di pagamento sono elementi decisivi.
  • Il fatto che il fornitore abbia esternalizzato attività ad altri soggetti non annulla automaticamente la validità della prestazione né la deducibilità del costo, salvo prova concreta di artificio o simulazione.
  • La mera circolazione di fatture tra soggetti collegati non è sufficiente a dimostrare frode: l'Amministrazione deve fornire elementi specifici che attestino l'inesistenza dell'operazione o l'interposizione fittizia.
  • Se il fornitore ha regolarmente registrato le operazioni e versato imposte, ciò costituisce un elemento favorevole per il contribuente, rendendo più difficile per l'Ufficio dimostrare una frode fiscale.
  • In presenza di contrasti giurisprudenziali rilevanti, i giudici possono compensare le spese processuali; tuttavia, la valutazione probatoria rimane il criterio determinante per l'esito della controversia.

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