Sentenza del 18/12/2023 n. 1127 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'utilizzo, da parte della X SRL, di fatture ritenute per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti relative al 2015, con conseguente rettifica degli imponibili IRES, IRAP e IVA. Le contestazioni riguardavano rapporti con la Z (EIDONLAB) per la realizzazione di un progetto di ricerca e la qualificazione della Z come "ente di ricerca" ai fini del credito d'imposta previsto dal D.L. 145/2013; l'Ufficio sosteneva che Z fosse un mero tramite e non il reale prestatore dei servizi.
La decisione
La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della X SRL. Il giudice ha ritenuto provato, sulla base della documentazione, che le forniture (software/servizi) erano effettivamente svolte e che i costi erano stati sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. È stato ritenuto irrilevante che Z avesse esternalizzato parte delle attività; non è stata dimostrata alcuna frode fiscale, poiché Z aveva registrato le fatture, ricevuto i pagamenti e versato le imposte dovute. Per i contrasti giurisprudenziali esistenti le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. 145/2013
La norma è stata richiamata in relazione al credito d'imposta per investimenti in ricerca; la decisione si concentra però sulla prova della effettiva esecuzione delle prestazioni e sulla spettanza del costo, non sulla qualificazione esaustiva dell'ente come "ente di ricerca" ai sensi del decreto.
Imposte dirette e IVA (IRES, IRAP, IVA)
Richiamate come oggetto delle rettifiche operate dall'Ufficio; il giudice ha valutato la rilevanza fiscale dei costi (sostenuti e inerenti) ai fini della determinazione degli imponibili.
Massime di principio
- In contestazioni su fatture ritenute inesistenti il criterio centrale è provare che i costi sono stati effettivamente sostenuti e sono inerenti all'attività d'impresa; documentazione contrattuale, fatture registrate e ricevute di pagamento sono elementi decisivi.
- Il fatto che il fornitore abbia esternalizzato attività ad altri soggetti non annulla automaticamente la validità della prestazione né la deducibilità del costo, salvo prova concreta di artificio o simulazione.
- La mera circolazione di fatture tra soggetti collegati non è sufficiente a dimostrare frode: l'Amministrazione deve fornire elementi specifici che attestino l'inesistenza dell'operazione o l'interposizione fittizia.
- Se il fornitore ha regolarmente registrato le operazioni e versato imposte, ciò costituisce un elemento favorevole per il contribuente, rendendo più difficile per l'Ufficio dimostrare una frode fiscale.
- In presenza di contrasti giurisprudenziali rilevanti, i giudici possono compensare le spese processuali; tuttavia, la valutazione probatoria rimane il criterio determinante per l'esito della controversia.
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