Sentenza del 18/12/2023 n. 132 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
CONTRIBUTO UNIFICATO - legittimazione passiva - MEF - esclusione CONTRIBUTO UNIFICATO - intimazione di pagamento - ricorso - annullamento - valore della lite - determinazione - in base all'intimazione - cartelle di pagamento - assenza di impugnazione - contributo unificato - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario (intimazione Prot. n. 587 del 05/07/2022) per presunta indeterminatezza dell'atto e per errato conteggio/duplicazione del contributo unificato richiesto. L'intimazione chiedeva €270, risultanti dalla somma dei contributi riferiti a un'intimazione e a due cartelle di pagamento sottostanti.
La decisione
La Corte ha estromesso il MEF per difetto di legittimazione passiva e ha riconosciuto la legittimazione attiva a resistere all'Ufficio di Segreteria. Ha ritenuto l'atto sufficientemente determinato e, sul merito, ha accolto parzialmente il ricorso: poiché il petitum chiedeva l'annullamento esclusivo dell'intimazione, il valore della lite va desunto dall'intimazione stessa (€8.031,00) e non dalle cartelle non impugnate; di conseguenza il contributo unificato dovuto è determinato in €120,00. Spese compensate.
Norme richiamate
Attribuiscono alle segreterie delle Commissioni/Corti di giustizia tributaria le competenze relative alla verifica, al recupero e alle attività sanzionatorie in materia di contributo unificato; giustificano la legittimazione passiva delle segreterie e l'estromissione del MEF.
Prevede che le segreterie degli uffici giudiziari stanno direttamente in giudizio per il contenzioso in materia di contributo unificato, confermando la legittimazione passiva delle segreterie.
Stabilisce che il valore della lite va determinato in relazione all'atto impugnato; se il ricorso riguarda solo un'intimazione, il contributo unificato va calcolato sul valore di tale intimazione e non su atti menzionati ma non compresi nel petitum.
modifica art. 11 comma 2 del D.Lgs. 546/1992
Conferma e chiarisce la possibilità per le segreterie di stare in giudizio per il contributo unificato, recepita dalla giurisprudenza nel rigetto della legittimazione del MEF.
Massime di principio
- In controversie sul contributo unificato la legittimazione passiva spetta alle segreterie delle Commissioni/Corti tributarie: il Ministero dell'Economia e delle Finanze non va indicato come resistente quando non abbia specifica competenza materiale.
- Il valore della lite e il contributo unificato si determinano sul singolo atto che è effettivamente oggetto del petitum: se si impugna soltanto un'intimazione, solo il valore di quell'intimazione rileva ai fini del contributo.
- Le cartelle di pagamento evocate in un'intimazione ma non formalmente impugnate nel petitum non possono essere autonomamente assoggettate al contributo unificato nel giudizio relativo all'intimazione.
- In caso di ricorso cumulativo che impugna più atti distinti, il contributo unificato dovuto è la somma dei contributi relativi ai singoli atti effettivamente impugnati.
- La chiarezza del petitum e l'indicazione dei valori degli atti impugnati sono essenziali: un'adeguata descrizione permette il calcolo del contributo e riduce le eccezioni di indeterminatezza.
- Se il ricorso è parzialmente accolto, è possibile la compensazione delle spese di giudizio; il giudice può rideterminare l'importo del contributo sulla base dell'atto effettivamente annullato.
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