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Sentenza

Sentenza del 18/12/2023 n. 544 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Rateazione imposte pregresse - Omesso pagamento rate - Cause di forza maggiore - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva omesso il pagamento di più rate previste da piani di rateazione concordati per imposte dichiarate e non versate relative agli anni 2013, 2015 e 2016. Ha chiesto il riconoscimento dell'esimente della forza maggiore per le rate scadute tra giugno e novembre 2020 in conseguenza della pandemia COVID-19, chiedendo di evitare la decadenza dalla rateazione. L'Ufficio ha respinto l'istanza richiamando il differimento e le misure legislative previste per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020 (art.144 D.L. 34/2020) e la Corte ha valutato che la pandemia non esonera automaticamente dagli obblighi, soprattutto quando il legislatore ha già disciplinato la materia e quando il contribuente non dimostra l'elemento soggettivo richiesto dalla nozione di forza maggiore (cioè di aver adottato misure idonee a premunirsi contro le conseguenze dell'evento straordinario). Il mancato versamento è stato considerato frutto di una carenza di liquidità collegata a scelte e omissioni pregresse, non di un evento imprevedibile ed irresistibile che abbia reso impossibile l'adempimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza di primo grado. Sono state rigettate sia le doglianze preliminari sull'inammissibilita' dell'appello per mancata natura nativa digitale, sia la richiesta di applicazione dell'esimente. La Corte ha rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo della forza maggiore: la contribuente non ha provato misure concrete e adeguate di prevenzione e non ha utilizzato le specifiche disposizioni legislative di differimento che erano state previste. La S. S.p.a. e' stata condannata al pagamento delle spese del grado pari a Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 6 comma 5

    Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore

    La Corte ha ricordato che l'art. 6 comma 5 ammette l'esimente della forza maggiore ma la sua applicazione richiede la verifica congiunta dell'elemento oggettivo e soggettivo; nel caso concreto l'esimente non e' stata riconosciuta per mancanza dell'elemento soggettivo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 - art. 3-bis

    Il pagamento rateale del debito tributario, se superiore a cinquemila euro, puo' avvenire in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo

    La norma disciplina le modalita' della rateazione e prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di una rata successiva; la Corte ha richiamato che la decadenza opera secondo i termini previsti dalla norma.

  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 144)

    I versamenti delle somme dovute ... in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 ... possono essere effettuati anche in 4 rate mensili ...

    La Corte ha ritenuto che il legislatore ha specificamente affrontato e attenuato gli effetti degli adempimenti cadenti nel periodo anti-COVID e che la contribuente non ha utilizzato tali facolta', quindi la pandemia non puo' costituire autonomamente elemento oggettivo idoneo a giustificare la forza maggiore invocata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE (richiami)

    Richiami a Cass. 28.9.2020 n. 20389 e a decisioni CJUE (es. C-314/06 SPMR; C-325/03 Zuazaga Meabe)

    I precedenti richiamati definiscono la nozione di forza maggiore come composta da un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee) e da un elemento soggettivo (obbligo di premunirsi mediante misure appropriate). La Corte applica questo principio affermando che la semplice temporanea mancanza di liquidita' e un calo di fatturato non dimostrano di per se' la forza maggiore.

Massime di principio

  • La forza maggiore in materia tributaria richiede sia un elemento oggettivo (evento anormale, imprevedibile ed estraneo) sia un elemento soggettivo (il contribuente deve aver adottato misure concrete e proporzionate per premunirsi contro le conseguenze); entrambe le componenti devono essere provate.
  • La pandemia o altro evento straordinario non determinano automaticamente l'esimente se il legislatore ha gia' previsto specifiche misure di sospensione o proroga: il contribuente deve utilizzare le opzioni legislative previste (differimenti, rateizzazioni speciali) prima di invocare la forza maggiore.
  • La mera temporanea mancanza di liquidita' o un calo di fatturato, anche se significativo, non sono di per se' idonei a integrare l'esimente: occorrono prove documentali di impossibilita' oggettiva di adempiere nonostante tutte le cautele adottabili.
  • Se il mancato pagamento deriva da obbligazioni volontariamente assunte in passato per sanare debiti pregresse, il contribuente difficilmente potra' invocare la forza maggiore: omissis e ritardi pregressi possono dimostrare la mancata diligenza richiesta.
  • Per aumentare le probabilita' di ottenere il riconoscimento di una causa di forza maggiore e' necessario documentare tempestivamente le difficolta', le misure adottate per reperire liquidita' (finanziamenti, richieste di contributi, rinegoziazioni), l'impossibilita' tecnica di eseguire versamenti (prove tecniche, blocchi telematici non risolvibili), e l'uso preventivo di tutte le disposizioni legislative favorevoli.

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