Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativo all'anno d'imposta 2015, fondato sull'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e su una ricostruzione induttiva del reddito d'impresa. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente, confermando l'annullamento della ripresa fiscale relativa alla ricostruzione del reddito. L'Amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, per asserita violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 117 Cost.; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente escluso la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio, che aveva considerato attendibili i ricavi e determinato forfetariamente i costi sulla base di presunzioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata prova contraria del contribuente rispetto all'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente ma chiaramente idonea a esprimere la ratio decidendi; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non adeguatamente sviluppato; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che era legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sulla parziale inattendibilità della contabilità, con conservazione dei ricavi dichiarati e determinazione forfetaria dei costi, trattandosi di operazione sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti e non affetta da inversione dell'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione intellegibile e riconducibile a una precisa ratio decidendi.
richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia, ma il vizio non è stato ravvisato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 117, settimo comma, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione; non è stato accolto.
art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente, in presenza di inattendibilità contabile, l'accertamento analitico-induttivo del reddito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle norme IVA nella censura dell'Ufficio; il motivo è stato accolto solo nei limiti della legittimità della ricostruzione induttiva dei costi.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle norme IVA nella censura dell'Ufficio.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle norme IVA nella censura dell'Ufficio; la Corte ha distinto il profilo IVA da quello delle imposte dirette.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che l'Ufficio avesse invertito tale onere nel caso concreto.
richiamato in tema di presunzioni semplici nel procedimento di accertamento.
richiamato per i requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti utilizzabili nell'accertamento analitico-induttivo.
richiamato nella censura sull'erronea valutazione della prova; non ha condotto all'annullamento della sentenza.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
richiamato per affermare che i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti non concorrono alla formazione del reddito nei limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo, respinto perché infondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del secondo motivo, accolto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del terzo motivo, dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è chiaramente ricostruibile, il vizio non sussiste anche se la decisione possa essere discutibile nel merito.
- In tema di imposte sui redditi, quando la contabilità sia solo parzialmente inattendibile, l'Ufficio può utilizzare l'accertamento analitico-induttivo, mantenendo attendibili i ricavi e determinando forfetariamente i costi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Non vi è indebita inversione dell'onere della prova se, a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione ricostruisce il reddito in modo induttivo senza limitarsi a disconoscere sic et simpliciter i costi, soprattutto quando il metodo prescelto risulta in concreto meno gravoso per il contribuente.
- L'accertamento IVA fondato su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti può coesistere con una diversa ricostruzione reddituale ai fini delle imposte dirette, poiché l'IVA segue una logica sostanzialmente cartolare distinta da quella dell'imposizione sul reddito.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto decisivo asseritamente trascurato non è specificamente sviluppato e argomentato, rendendo incomprensibile la concreta censura formulata.
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