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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31509/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato, svolto dal 2007 fino a novembre 2015, tra un dirigente apicale e la società datrice. Il lavoratore ha chiesto il pagamento di somme asseritamente maturate a titolo di 13ª e 14ª mensilità per l’anno 2015, oltre a ferie, permessi e festività non godute. La società ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da asserite appropriazioni e incassi indebiti di somme: rimborsi chilometrici per trasferte non effettuate, indennità sostitutive di ferie non godute, differenze contributive e fiscali, sanzioni amministrative, civili e tributarie, nonché imposte e contributi omessi. La Corte d’appello ha accolto la domanda del lavoratore solo per 13ª e 14ª, rigettando le restanti pretese del lavoratore, e ha accolto la riconvenzionale della società. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. per errata valutazione della prassi aziendale sulla fruizione delle ferie e dell’istruttoria testimoniale/documentale; 2) violazione dell’art. 2696 c.c. e del principio di non contestazione per la valutazione del verbale della Guardia di finanza e per il rilievo attribuito alla mancata contestazione specifica delle allegazioni avversarie; 3) violazione degli artt. 186 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per una riserva del giudice di primo grado sull’acquisizione di un ricorso tributario; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erronea considerazione dei rimborsi chilometrici e per l’uso di elementi probatori relativi ad anni e fatti che si assumevano non ricompresi nel verbale della Guardia di finanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso che vi fosse un errore sull’onere della prova, poiché la Corte territoriale non aveva invertito il relativo carico: per le ferie non godute il dirigente era onerato di provare di non aver potuto fruirne per esigenze aziendali eccezionali e obiettive; quanto alla domanda riconvenzionale della società, la decisione si fondava su un apprezzamento di fatto sui pagamenti indebiti e sulle risultanze del verbale della Guardia di finanza, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di sussunzione, qui non dedotto. È stata inoltre confermata la correttezza della valutazione sulla genericità delle contestazioni della parte convenuta/reconvenzionale nel rito del lavoro, e dichiarata inammissibile la censura relativa alla mancata acquisizione del ricorso tributario per difetto di specificità ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è sindacabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sostanziali; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni possono essere censurate in cassazione solo per vizio di sussunzione, cioè se il giudice qualifica in modo incoerente gli indizi rispetto alla loro idoneità probatoria.

  • art. 2696 c.c.

    Nel testo la norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma; la censura viene ricondotta a un tentativo di rivalutazione del merito e alla dedotta non corretta applicazione del principio di non contestazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirano a rimettere in discussione il giudizio di fatto sono inammissibili.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, le censure sulla motivazione e sui fatti sono ulteriormente precluse nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    Richiamato quale antecedente del regime della doppia conforme; impedisce la denuncia di specifiche censure sul fatto quando le decisioni di merito coincidono nelle ragioni di fatto.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato solo per affermare che l’attuale testo dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. riproduce il previgente assetto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 416 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il convenuto deve prendere posizione in modo preciso e non limitarsi a una contestazione generica, formulando tutte le difese in fatto e in diritto.

  • art. 186 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a una riserva del giudice di primo grado; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti, con trascrizione o puntuale individuazione del contenuto e della collocazione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e indicare in modo specifico gli atti processuali su cui fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la doglianza investe il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La denuncia relativa alle presunzioni è ammissibile solo se si deduce un vizio di sussunzione tra la qualificazione degli indizi e la loro idoneità probatoria, non se si contesta la mera valutazione di merito del giudice.
  • Nel rito del lavoro la parte convenuta deve formulare contestazioni specifiche e puntuali; una contestazione solo generica può legittimamente essere considerata insufficiente.
  • In presenza di doppia conforme di merito, le censure sul fatto e sulla motivazione sono fortemente limitate e devono rispettare rigorosi oneri di specificità.
  • Le doglianze fondate su atti o documenti processuali devono rispettare l’onere di specifica indicazione e trascrizione nel ricorso per cassazione, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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