Cassazione Civile, Ordinanza n. 16395/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2003, emesso in applicazione dell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione del reddito complessivo sulla base di incrementi patrimoniali ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. La contribuente aveva contestato l'atto e la CTP aveva ridotto la quota di spesa imputabile al 2003; in appello la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, valorizzando la capacità reddituale del nucleo familiare e la documentazione prodotta a giustificazione degli investimenti. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo formalmente rubricato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato la capacità reddituale dell'intero nucleo familiare e non solo della contribuente, senza tener conto degli elementi che avrebbero escluso la capacità dei parenti di giustificare integralmente le spese per incrementi patrimoniali. La Corte rileva però che la censura, dietro il riferimento al vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, con richiami anche agli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., e che il motivo è formulato in modo generico e promiscuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non conforme ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione, perché formalmente deduceva un omesso esame di fatto decisivo ma sostanzialmente denunciava violazioni di legge e chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio. La sentenza impugnata della CTR era invece sorretta da motivazione sufficiente e non presentava l'anomalia motivazionale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella sua formulazione post riforma. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; comma 6
legittima l'accertamento sintetico del reddito in base a elementi indicativi di capacità contributiva e richiede, per vincere la presunzione, una prova contraria specifica da parte del contribuente, anche mediante documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle somme utilizzate per gli incrementi patrimoniali.
richiamato dall'Ufficio come norma sull'onere della prova, ma la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio più che a denunciare una corretta violazione della regola di riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente in cassazione solo la denuncia dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è ammesso il sindacato sulla semplice insufficienza della motivazione né una rivalutazione del merito.
art. 12 preleggi
richiamato per affermare che l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere compiuta secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione in quanto la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere formulato con tassatività, specificità e chiarezza: non è ammissibile un motivo promiscuo che cumuli doglianze eterogenee e lasci alla Corte il compito di isolare le singole censure.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che invochi la provenienza familiare o liberale delle somme impiegate per incrementi patrimoniali deve fornire prova documentale adeguata della disponibilità, dell'entità e della durata delle somme utilizzate.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione articolata e logicamente coerente sulla capacità reddituale e sulla giustificazione delle spese, non è denunciabile in cassazione il semplice dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di violazioni di legge non può essere surrettiziamente veicolata sotto la veste del vizio motivazionale per ottenere un riesame del merito.
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