Cassazione Civile, Ordinanza n. 01469/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel giudizio originato dall'opposizione di una società avverso il secondo decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, il tribunale di merito aveva ridotto l'importo liquidato per la perizia suppletiva da euro 19.000 a euro 1.187, ritenendo applicabile il criterio delle vacazioni. Il consulente tecnico ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque censure: 1) nullità/inefficacia della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione alle altre parti del processo di merito, asseritamente litisconsorti necessari, con conseguente improcedibilità; 2) violazione della disciplina sulla liquidazione dei compensi peritali, per avere il giudice valutato non solo il quantum ma anche la validità della perizia suppletiva; 3) mancata applicazione del criterio a percentuale ex tariffa, sostenendo che l'attività aggiuntiva svolta integrasse una nuova relazione peritale e non semplici chiarimenti; 4) omesso esame di fatti decisivi, poiché l'integrazione peritale sarebbe dipesa dall'ostacolo frapposto dai consulenti di parte e dalla mancata produzione documentale; 5) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la società opponente avrebbe contestato genericamente l'intero compenso senza specificare singole voci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva reso intelligibili le censure né indicato in modo sufficientemente chiaro chi fossero le altre parti del giudizio di merito e per quali ragioni fossero litisconsorti necessari. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché non colpiva la ratio decidendi: il giudice di merito aveva rideterminato il compenso sulla base dei contenuti della perizia suppletiva, valorizzando ulteriori sopralluoghi e un incontro conciliativo, e non aveva svolto una indebita valutazione della necessità della nuova perizia. Il terzo motivo è stato respinto perché la liquidazione a tempo mediante vacazioni è modalità regolare prevista dalla legge e, nel caso concreto, il giudice l'aveva applicata coerentemente al numero di ore necessarie per l'incarico. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché il tribunale aveva deciso esattamente sull'oggetto dell'opposizione, ossia la rideterminazione in senso riduttivo del compenso liquidato, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale rito introduttivo dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU
richiamato quale base dell'ordinanza resa dal giudice dell'opposizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità del provvedimento e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma nei limiti del sindacato di legittimità
la sua inosservanza determina inammissibilità per difetto di specificità del ricorso
richiamato nel primo motivo in relazione alle modalità di notificazione del ricorso introduttivo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170
richiamato nel secondo motivo in tema di opposizione alla liquidazione dei compensi
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato quale normativa di coordinamento dei procedimenti civili di cognizione semplificati
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168
richiamato nel terzo motivo in tema di compensi per periti
D.M. 30 maggio 2002, art. 11
richiamato per il criterio tabellare di determinazione dell'importo liquidabile a percentuale
L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 1
indicato come fonte del criterio di liquidazione a tempo mediante vacazioni come modalità regolare
L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 7
richiamato per il calcolo delle vacazioni in relazione alle ore necessarie per l'incarico
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non sia formulato con sufficiente specificità e non consenta di comprendere con chiarezza il contenuto della censura e il suo riferimento agli atti del processo.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione delle risultanze istruttorie o dell'utilità tecnica di una prestazione peritale, essendo riservata al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove e dei fatti storici rilevanti.
- In tema di liquidazione del compenso del consulente tecnico, la liquidazione a tempo mediante vacazioni costituisce criterio legale regolare e può essere applicata quando, per natura dell'incarico e dell'accertamento richiesto, non sia giustificato il ricorso al criterio percentuale.
- La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se il giudice decide esattamente sull'oggetto dell'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione, limitandosi a rideterminare il quantum nei limiti devoluti.
- La mera contestazione dell'importo complessivo liquidato al consulente tecnico può essere sufficiente a investire il giudice della rideterminazione del compenso secondo la normativa speciale di settore.
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