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Sentenza

Sentenza del 05/02/2024 n. 68 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IMPI - Determinazione del tributo - La stima delle piattaforme petrolifere non può avvenire in forma diretta ma esclusivamente in base ai valori contabili - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento TASI/IMU per gli anni 2016-2019 relativi a quattro piattaforme petrolifere offshore (N., E., C., S.). La società deduceva: 1) efficacia estesa dell'accordo conciliativo che avrebbe escluso tassazione per i periodi successivi al 2015; 2) assoggettabilità nulla dal 2016 in quanto le piattaforme sarebbero «impianti/macchinari» esclusi dalla tassazione ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015; 3) carenza della legittimazione dell'ente territoriale (competenza comunale) per beni in mare; 4) mancanza del presupposto oggettivo (le piattaforme non sarebbero immobili né accatastabili); 5) erronea inclusione di voci contabili non riferibili a fabbricati (pozzi, sea lines, titoli minerari, impianti amovibili) nella base imponibile; 6) applicabilità della disciplina sui rigassificatori o della categoria E/3 per esenzione; 7) vizio di motivazione e, in subordine, non debenza delle sanzioni.

La decisione

La Corte territoriale ha rigettato l'appello della società e confermato l'imposizione da parte del Comune di Pineto per gli anni 2016-2019, ritenendo: - le piattaforme fisse, stabilmente infisse al fondale marino, sono beni immobili imponibili; - la competenza comunale è valida (criterio della prospicienza) e la presenza di strutture collegate a terra rafforza il collegamento territoriale; - la determinazione della base imponibile per fabbricati classificabili nel gruppo D e non iscritti in catasto va effettuata esclusivamente con il criterio dei valori contabili (art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 e richiamo dell'art. 11, comma 746, L. n. 160/2019), pertanto non è possibile detrarre la parte impiantistica sulla base della norma «sugli imbullonati» del 2015; - l'introduzione del tributo IMPI dal 2020 (art. 38 DL n. 124/2019) non produce effetto esonerativo retroattivo per il periodo 2016-2019; - la normativa sui rigassificatori (art. 1, comma 728, L. n. 205/2017) è eccezionale e non estendibile alle piattaforme petrolifere; - gli avvisi di accertamento erano sufficientemente motivati; - tuttavia le sanzioni sono state eliminate in ragione della complessità e incertezza normativa. Appello principale e incidentale rigettati; spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e non iscritti in catasto, il valore imponibile è determinato sul valore contabile (costo storico al lordo degli ammortamenti) risultante dalle scritture contabili; tale criterio si applica alle piattaforme marine non accatastate.

  • decreto‑legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 38 (IMPI)

    «a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti»

    Introduce un tributo specifico dal 2020, ma non determina un regime di esenzione retroattiva per le annualità anteriori; anzi conferma che le piattaforme erano soggettabili a imposizione locale anche in precedenza.

  • legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 11, comma 746

    «per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ... il valore è determinato ... secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto‑legge 11 luglio 1992, n. 333 ... applicando i coefficienti ivi previsti»

    Conferma e rende operativo il principio della determinazione della base imponibile per i D non accatastati sulla base dei valori contabili e coefficienti ministeriali; applicato alle piattaforme marine.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21 (norma sugli "imbullonati")

    Norma che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti per immobili speciali (D/E) ma, secondo la Corte, non è applicabile per la determinazione del valore quando la stima è basata esclusivamente su valori contabili (come per le piattaforme non accatastate); quindi non è possibile invocarla per scomputare la parte impiantistica nel caso in esame.

  • legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 728

    Norma interpretativa speciale relativa ai rigassificatori: disciplina eccezionale e non estendibile analogicamente alle piattaforme petrolifere.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (norme catastali, artt. 1,4,5,10 citati)

    Quadro normativo catastale che considera come immobili anche costruzioni stabilmente assicurate al suolo; usato per argomentare la possibilità di considerare le piattaforme come immobili e la base normativa per l'accatastamento/valutazione.

  • Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 8/DF del 16 dicembre 2020

    Ha chiarito che per le piattaforme marine soggette a IMPI la base imponibile si determina con il valore contabile richiamato dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 e che la norma sugli "imbullonati" non è applicabile a tali piattaforme.

  • Decreto ministeriale 28 aprile 2022 (attuazione art. 38 DL n. 124/2019)

    Stabilisce criteri di individuazione dei comuni competenti e modalità applicative per l'IMPI dal 2020; essendo successivo ai periodi oggetto del contenzioso, non incide sulle annualità 2016-2019, benché abbia individuato competenze comunali per le piattaforme.

Massime di principio

  • Piattaforme fisse stabilmente infisse al fondale marino possono essere considerate beni immobili imponibili e soggette all'imposizione comunale; il criterio della 'prospicienza' (punto di costa più vicino) è valido per individuare il comune competente.
  • Per fabbricati classificabili nel gruppo D e non iscritti in catasto (compreso il caso di piattaforme marine non accatastabili), la base imponibile si determina esclusivamente sul valore contabile risultante dalle scritture (costo storico al lordo degli ammortamenti) e applicando i coefficienti previsti: non è possibile sostituire tale stima con una stima diretta o escludere componenti impiantistiche quando la legge impone il criterio contabile.
  • La norma del 2015 sugli "imbullonati" (esclusione di macchinari e impianti dalla stima diretta) non annulla l'obbligo di valore contabile per i D non accatastati e, pertanto, non può essere usata per scomputare la parte impiantistica quando la valutazione è contabile.
  • L'introduzione di un tributo specifico successivo (IMPI dal 2020) non ha effetto retroattivo di esenzione per gli anni precedenti salvo norma espressa.
  • Gli accertamenti basati su dati contabili del contribuente e preceduti da contenziosi/CTU e accordi non necessariamente mancano di motivazione se consentono al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; il contribuente deve provare nel dettaglio gli errori nei conteggi per ottenere rettifiche.
  • In presenza di incertezze normative rilevanti e novità interpretative, le sanzioni possono essere attenuate o eliminate anche se il tributo è dovuto.

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