Cassazione Civile, Ordinanza n. 37078/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa sul gas naturale non versata e da un atto sanzionatorio per omesso pagamento, riferiti al periodo novembre 2015-marzo 2016. La società aveva cessato l'attività nel dicembre 2015, ma la comunicazione di cessazione era stata presentata solo nel marzo 2016; la CTR aveva ritenuto illegittimi gli atti, valorizzando il fatto che non sarebbe giusto tassare un'attività non più svolta, soprattutto se proseguita da altro soggetto a sua volta tassato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che il sistema dell'accisa prevede il pagamento mensile in acconto sulla base dei consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio, e che, in assenza di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, il contribuente non può sospendere unilateralmente i versamenti dopo la cessazione dell'attività; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., deducendo che la sentenza regionale fosse motivata in modo apparente e non avesse correttamente individuato l'oggetto dell'appello né le ragioni della decisione. La controricorrente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sul giudicato esterno, ritenendo che il giudicato richiamato si fosse formato prima del deposito della sentenza impugnata e quindi potesse incidere nel giudizio di merito, non in cassazione. Ha poi rigettato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente, poiché, seppur concisa, conteneva una ratio decidendi comprensibile e controllabile. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, in tema di accisa sul gas naturale, il contribuente non può omettere i versamenti in acconto dopo la cessazione dell'attività in mancanza di un espresso provvedimento autorizzatorio dell'Amministrazione: il sistema legale impone il versamento degli acconti calcolati sui consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio successivo, e la cessazione dell'attività o il subentro di altro soggetto non incidono di per sé sul rapporto tributario con il fornitore. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per verificare l'eventuale entità di somme già versate e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il pagamento dell'accisa mediante acconti mensili calcolati sui consumi dell'anno precedente, con conguaglio annuale e possibilità per l'Amministrazione di prescrivere diverse rateizzazioni; il contribuente non può autonomamente sospendere i versamenti senza autorizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale sull'accisa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per censurare la motivazione apparente e la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per sostenere che la sentenza tributaria debba contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione.
richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e nei limiti di essa.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che solo la motivazione che non raggiunge il 'minimo costituzionale' è viziata da motivazione apparente.
norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel rito.
menzionato per escludere, nel caso di specie, la configurabilità del pagamento indebito in corso di rapporto tributario e il relativo termine biennale di decadenza, secondo i precedenti citati.
Massime di principio
- Nelle accise regolate da versamenti in acconto commisurati ai consumi dell'anno precedente, il contribuente non può unilateralmente omettere i pagamenti successivi alla cessazione dell'attività: il riequilibrio tra quanto anticipato e quanto effettivamente dovuto avviene secondo le modalità previste dalla legge, cioè nei successivi versamenti o nel conguaglio annuale, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione.
- Il rapporto tributario relativo all'accisa intercorre tra fornitore e Stato; l'eventuale subentro di altro soggetto nel rapporto commerciale o nella fornitura non incide, di per sé, sulla titolarità dell'obbligazione tributaria del soggetto passivo originario.
- In materia di motivazione della sentenza, la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di controllarne la logicità; una motivazione sintetica ma intellegibile supera il 'minimo costituzionale'.
- Il giudicato esterno nel processo tributario può essere dedotto anche in cassazione, ma solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; se invece il giudicato si forma prima del deposito della sentenza di appello, il rimedio è interno al giudizio di merito.
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