Cassazione Civile, Ordinanza n. 18474/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttrice)
La controversia
Un locatore aveva concesso in locazione un immobile e, dopo la risoluzione del rapporto per convalida di sfratto per morosità, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per farsi restituire dal conduttore somme asseritamente anticipate per oneri di gestione del centro direzionale, oneri condominiali maturati in parte prima e in parte dopo la risoluzione, e oneri condominiali riferiti al periodo pregresso. L’opposizione della conduttrice era stata accolta in appello, con revoca del decreto, per tre ragioni: mancanza di prova dell’effettivo pagamento degli oneri GE.SE.CE.DI.; assenza di specifica allegazione e prova dei titoli di addebito e dei criteri di riparto per gli oneri condominiali successivi alla risoluzione; contraddittorietà della pretesa di recuperare oneri maturati in costanza di rapporto rispetto alla stessa prospettazione del creditore. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1458 c.c. e dell’art. 9 l. n. 392/1978, sostenendo che, una volta cessato il contratto, gli oneri successivi dovessero comunque gravare sul conduttore per legge e non per contratto; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., contestando la ritenuta assenza di prova del pagamento degli oneri GE.SE.CE.DI. e la mancata valorizzazione della non contestazione; 3) violazione degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse richiesto allegazioni e prove sui criteri di riparto e sui titoli di addebito, con introduzione d’ufficio di un motivo di rigetto e violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato sul richiamo di atti non adeguatamente riprodotti e localizzati nel fascicolo, in violazione degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., e comunque perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato un’ammissione del difensore dell’opposto circa la vigenza del rapporto nel periodo interessato. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti parimenti inammissibili perché formulati in modo oscuro, generico e non pertinente rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione di merito. La Corte ha inoltre precisato che la contestazione del difetto di legittimazione dell’ente consortile costituiva mera difesa, non eccezione, e che in ogni caso il giudice di merito poteva verificare la causale e la corretta quantificazione delle somme richieste in restituzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la retroattività degli effetti della risoluzione e l’irrilevanza della clausola contrattuale dopo la cessazione del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dal ricorrente quale base legale per porre gli oneri accessori a carico del conduttore.
richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non specifiche e non correlate alla ratio decidendi.
richiamato in tema di non contestazione; la Corte ha escluso che la difesa svolta in primo grado integrasse una non contestazione idonea a sollevare la parte dall’onere probatorio.
richiamato per denunciare asserita pronuncia oltre il chiesto; la Corte ha escluso la violazione, osservando che la verifica della causale e della quantificazione delle somme rientrava nei poteri-doveri del giudice.
richiamato dalla Corte per qualificare come inammissibile il motivo che non si confronta con la decisione impugnata e si risolve in un 'non motivo'.
richiamato per affermare l’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti su cui il ricorso si fonda.
richiamato in relazione all’onere di deposito e indicazione degli atti processuali rilevanti nel giudizio di cassazione.
indicato come base del rito camerale di trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che fonda il motivo su atti processuali o documenti deve riprodurne il contenuto in modo specifico e indicarne con precisione la sede processuale e la collocazione nel fascicolo; la mancata osservanza di tali oneri determina inammissibilità.
- Un motivo di ricorso è ammissibile solo se si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica deve indicare in modo chiaro l’errore attribuito al giudice di merito e le ragioni per cui la motivazione sarebbe erronea.
- La deduzione di una non contestazione ex art. 115 c.p.c. è efficace solo se il comportamento processuale della controparte è univoco e riferito a fatti nella sua immediata disponibilità; non opera quando il fatto da provare riguarda rapporti solutori con terzi o comunque circostanze non direttamente disponibili alla parte.
- La mera contestazione della legittimazione di un terzo a pretendere il pagamento non equivale necessariamente a contestazione dell’effettivo esborso compiuto dalla parte che chiede il rimborso; il giudice può quindi richiedere la prova del pagamento quale elemento costitutivo del credito restitutorio.
- In tema di domanda di rimborso di spese e oneri accessori, il giudice può e deve verificare la causale delle somme richieste e la correttezza della loro quantificazione; non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando tale verifica riguarda elementi costitutivi della domanda e non introduce un fatto nuovo estraneo al thema decidendum.
- La qualificazione di una difesa come eccezione o mera contestazione non è decisiva se, comunque, il motivo di ricorso non attacca la specifica argomentazione posta a base della decisione impugnata.
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