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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26002/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità ispettiva)

La controversia

L’Ispettorato territoriale del lavoro aveva intimato il pagamento di sanzioni amministrative per complessivi euro 50.000,00, contestando la genuinità dell’appalto stipulato dalla società appaltante con una società appaltatrice. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 14 agosto 2024, aveva riformato la decisione e respinto l’opposizione, ritenendo che i lavoratori fossero di fatto utilizzati dall’appaltante e che l’appaltatrice fosse priva di autonomia produttiva e organizzativa. La Corte territoriale aveva valorizzato le dichiarazioni dettagliate rese dai lavoratori agli ispettori, ritenendole concordanti tra loro e coerenti con quanto constatato durante l’ispezione, con l’assenza di referenti organizzativi dell’appaltatrice e con le dichiarazioni dell’amministratore della società opponente; aveva attribuito minor peso alle successive deposizioni testimoniali in giudizio. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 10, quinto comma, del d.lgs. n. 124/2004 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che fosse stata attribuita efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori e che l’onere della prova fosse stato posto a loro carico anziché sull’Amministrazione. Con il secondo motivo, richiamando gli artt. 29 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., hanno lamentato l’omesso esame della documentazione che, a loro avviso, dimostrava l’autonomia organizzativa dell’appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Quanto al primo, ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando il giudice, in una situazione di mancata prova, attribuisce l’onere alla parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale; non lo è quando la censura contesta la valutazione delle prove e l’esito dell’accertamento probatorio. Ha inoltre escluso che la Corte d’appello avesse attribuito fede privilegiata alle dichiarazioni rese agli ispettori: aveva invece valutato complessivamente le risultanze e legittimamente preferito dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti rispetto alle successive testimonianze, senza che in cassazione fosse denunciato un vizio radicale di motivazione. Ha rilevato che i verbali ispettivi, per gli aspetti non assistiti da efficacia probatoria privilegiata, sono elementi di prova da valutare insieme agli altri, disattendibili in presenza di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti. Quanto al secondo motivo, la censura non individuava uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, omesso dalla Corte territoriale, ma richiamava una pluralità di documenti e circostanze e sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione di merito, estranea al giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito, e al pagamento di euro 2.500,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando, in situazione di mancata prova, il giudice applichi la relativa regola di giudizio ponendo l’onere a carico di una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale della fattispecie; mentre, nella specie, la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento sulla base della valutazione delle prove acquisite, sebbene in difformità rispetto alle attese di chi ricorre.

    La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre quando il giudice, a fronte di una situazione di mancata prova, addossa il rischio probatorio alla parte sbagliata secondo la disciplina sostanziale; non ricorre quando la doglianza riguarda la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte, poi, non ha affatto attribuito fede privilegiata ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, operando piuttosto in consapevole coerenza con la giurisprudenza di questa Corte – richiamata pure dalla proposta di definizione del giudizio della consigliera delegata - secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio.

    La scelta di attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese agli ispettori nell’immediatezza dei fatti rispetto alle successive deposizioni testimoniali non equivale ad attribuire loro fede privilegiata: è una valutazione delle risultanze complessive rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. presuppone infatti l’assunzione da parte del ricorrente, quale premessa del sindacato richiesto, che la fattispecie concreta sia quella accertata nella sentenza impugnata.

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve muovere dalla ricostruzione fattuale accertata dal giudice di merito e non può essere impiegata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente non individua un fatto storico, principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato con certezza un diverso esito della controversia.

    Il motivo per omesso esame è ammissibile solo se individua uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, il cui esame avrebbe determinato con certezza un esito diverso; il richiamo cumulativo a documenti e circostanze non soddisfa tale requisito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c.

    Quando, dopo la richiesta di decisione, il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione la previsione dell’art. 380-bis, quarto comma, c.p.c. che comporta l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; condanna altresì i ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Nel caso concreto, definito in conformità alla proposta anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato il comma 3 dell’art. 96 c.p.c. condannando i ricorrenti al pagamento di euro 2.500,00 in favore della controricorrente.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; condanna altresì i ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Nel caso concreto, definito in conformità alla proposta anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato il comma 4 dell’art. 96 c.p.c. condannando i ricorrenti al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla disposizione, deve darsi atto dell’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 10, quinto comma, d.lgs. n. 124/2004

    Il testo non contiene un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti la disposizione; essa è riportata soltanto nella formulazione del primo motivo di ricorso.

    La Corte non ne offre un’interpretazione, poiché dichiara inammissibile la censura senza decidere nel merito la questione.

  • artt. 29 e 84 d.lgs. n. 276/2003

    Il testo non contiene un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti tali disposizioni; esse sono richiamate soltanto nella formulazione del secondo motivo di ricorso.

    La Corte non decide nel merito la questione della genuinità dell’appalto ai sensi di tali disposizioni, dichiarando inammissibile la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    I ricorrenti, infine, neanche prospettano vizi radicali di motivazione da ricondurre al parametro di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che i ricorrenti non hanno prospettato vizi radicali della motivazione riconducibili al parametro processuale indicato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

    La disposizione è indicata come base del procedimento camerale seguito dopo la richiesta di decisione; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • La violazione dell’onere della prova è configurabile in sede di legittimità quando il giudice, in assenza di prova, applica la regola di giudizio addossando l’onere a una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale; la censura non può invece essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove acquisite o il risultato dell’accertamento probatorio.
  • Le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro non acquistano per ciò solo efficacia probatoria privilegiata. Il giudice di merito può valutarle nel quadro complessivo delle risultanze e attribuire maggior attendibilità a quelle rese nell’immediatezza dei fatti rispetto a deposizioni testimoniali successive.
  • I verbali ispettivi, per gli aspetti non assistiti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono elementi di prova da valutare insieme agli altri elementi acquisiti; possono essere disattesi in presenza di una motivata intrinseca inattendibilità o di un contrasto con altre risultanze processuali.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame deve individuare uno specifico fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, nel senso che il suo esame avrebbe determinato con certezza un diverso esito della controversia; non è sufficiente richiamare una pluralità di documenti o circostanze per sollecitare una nuova valutazione di merito.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione storica o dell’apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito: il sindacato di legittimità presuppone che il ricorrente assuma come premessa i fatti accertati nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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