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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26013/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente dell’INPS, dirigente medico di primo livello, aveva chiesto il risarcimento per l’equivalente dell’indennità di esclusività non maturata e per il mancato guadagno da attività intramoenia, oltre al danno da perdita di chance di acquisire clientela. Sosteneva che l’Istituto fosse tenuto a dare attuazione alla disciplina negoziale dell’attività libero-professionale e che il regolamento/accordo del 30 luglio 2010 fosse valido ed efficace: l’INPS vi avrebbe dato principio di esecuzione iscrivendo la relativa indennità nei bilanci preventivi dal 2011 al 2014 e accantonando le somme. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 9 luglio 2024, aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 379/2025 depositata il 22 maggio 2025, aveva parzialmente accolto l’appello limitatamente alle spese, compensandole integralmente per entrambi i gradi, ma aveva confermato il rigetto nel merito. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme contrattuali collettive e del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la contrattazione integrativa e il regolamento fondassero il diritto all’esercizio dell’intramoenia; (2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sulla buona fede, sull’adempimento, sulla condizione, sul riconoscimento del debito e sulla formazione del bilancio, contestando che il regolamento fosse inefficace e invocando l’iscrizione della posta in bilancio quale prova della sua efficacia e dell’obbligazione dell’INPS; (3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che le note ministeriali considerate dalla Corte d’appello riguardassero un diverso accordo integrativo del 2011 e specifiche disposizioni sull’intramoenia convenzionata; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa decisione sulle questioni relative alla mancata sottoscrizione del regolamento da parte del Direttore generale e alla mancata opzione del dipendente per l’intramoenia entro il termine previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello: l’inefficacia del regolamento dipendeva dal mancato avveramento della condizione di efficacia consistente nell’approvazione/certificazione ministeriale, non dalla questione astratta del diritto dei medici all’intramoenia. La Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di accordo integrativo relativo a un ente pubblico non economico, trovava applicazione l’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con trasmissione ai Ministeri competenti per la verifica di compatibilità economico-finanziaria; i controlli interni e l’iscrizione a bilancio non sostituivano tale verifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sull’iscrizione in bilancio investiva l’apprezzamento delle risultanze di causa; le doglianze sull’interpretazione contrattuale erano generiche e non si confrontavano con la ratio; l’art. 1988 c.c. non poteva fondare un’obbligazione autonoma in assenza del rapporto fondamentale; non ricorrevano i presupposti dell’art. 1359 c.c., anche perché il ricorrente non aveva dedotto e provato che il mancato avveramento della condizione dipendesse da fatto e colpa dell’INPS. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava il testo delle note ministeriali, e comunque perché la doglianza riguardava l’interpretazione delle fonti di prova, non una svista percettiva, e il fatto dedotto non era decisivo: restava autonomamente sufficiente il mancato avveramento della condizione sospensiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: le questioni sulla sottoscrizione e sull’opzione erano state assorbite dalla ragione autonoma e sufficiente dell’inefficacia del regolamento, sicché non sussisteva omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 40-bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies.

    Per gli enti pubblici non economici, la stipulazione definitiva dell’accordo integrativo richiede la trasmissione ai Ministeri competenti e la verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria. Nel caso dell’INPS, i controlli interni e l’iscrizione della posta a bilancio non sostituiscono tale verifica.

  • art. 1988 c.c.

    la promessa di pagamento e il riconoscimento del debito hanno natura di atto unilaterale recettizio, il che implica che debbono essere specificamente rivolti al creditore; dall’altro, che esse non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi

    La promessa di pagamento e il riconoscimento di debito non creano autonomamente l’obbligazione, ma producono un effetto probatorio rispetto a un rapporto fondamentale preesistente o contestuale. Se è accertato che tale rapporto non è sorto, è invalido o è venuto meno, viene meno anche l’effetto vincolante della ricognizione.

  • art. 1359 c.c.

    il ricorso non mostra che il ricorrente avesse dedotto, e tantomeno provato o chiesto di provare, com’era suo onere (Cass. nn. 5492/2010, 28956/2024) che la condizione non si fosse avverata per fatto e colpa dell’Inps.

    La finzione di avveramento della condizione non può essere invocata senza allegare e provare che il mancato avveramento sia imputabile alla parte interessata a impedirlo; nel caso concreto tale deduzione e prova mancavano.

  • art. 112 c.p.c.

    in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvederne altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza

    Non sussiste omessa pronuncia quando una questione è implicitamente assorbita da una statuizione autonoma e sufficiente che rende superfluo esaminarla.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    non essendo riportato in ricorso il testo delle note in questione, cosa nella specie necessaria ad appurarne il contenuto effettivo senza l’esame diretto degli atti

    Quando la censura dipende dal contenuto di documenti o atti processuali, il ricorso deve riprodurne il testo nella misura necessaria a consentire alla Corte di verificarne direttamente la portata; la mancata riproduzione determina difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti sulla base delle prove attiene invece alla valutazione di merito e non può essere veicolata come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il fatto non esaminatodeve essere idoneo a determinare con certezza un diverso esito della lite

    Il fatto denunciato come omesso deve essere decisivo, cioè idoneo a determinare con certezza un esito diverso della controversia; non è sufficiente che possa incidere su una valutazione già compiuta.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    circostanza peraltro formante oggettodi “doppia conforme”, non secondo l’ormai abrogato art. 348, comma5 ter, c.p.c., ma del tutto identicamente dall’art. 360, comma 3, c.p.c.

    La Corte richiama il comma 3 dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla doppia conforme e all’inammissibilità della censura fattuale proposta nel caso concreto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando un accordo integrativo di un ente pubblico non economico è subordinato alla verifica ministeriale di compatibilità economico-finanziaria prevista dall’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, l’iscrizione delle somme nel bilancio preventivo o il controllo degli organi interni non dimostrano, da soli, l’avvenuto perfezionamento della verifica richiesta.
  • La censura di violazione di legge non consente di contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie: deve essere indicato un errore nell’interpretazione della norma astratta, mentre la critica alla valutazione delle prove non è convertibile in tale vizio.
  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato; la mera proposta di una diversa lettura del contratto è inammissibile in cassazione.
  • La ricognizione di debito o la promessa di pagamento non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione: il relativo effetto probatorio presuppone un rapporto fondamentale e viene meno se questo non è sorto, è invalido o si è estinto.
  • Per invocare la finzione di avveramento di una condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c., occorre allegare e provare che il mancato avveramento sia dipeso da fatto e colpa della parte interessata a impedirlo.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice non esamina questioni che risultano assorbite da una ragione decisoria autonoma e sufficiente.
  • Il motivo di ricorso fondato sul contenuto di atti o documenti deve rispettare l’onere di specificità, riportandone il testo quando ciò sia necessario per consentire alla Corte di verificarne il contenuto senza consultare direttamente gli atti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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