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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26009/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

La controversia

L'Ispettorato aveva emesso un'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ritenendo che il contratto di «distacco per formazione» stipulato dalla cooperativa con una società utilizzatrice dissimulasse una somministrazione irregolare di manodopera. L'accertamento riguardava 39 lavoratori formalmente dipendenti della cooperativa, inseriti nell'organizzazione produttiva della società utilizzatrice. Il Tribunale di Lucca aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 480/2022, aveva respinto l'appello. Aveva ritenuto non provato un effettivo interesse formativo del distaccante, rilevando, tra l'altro, che il successivo appalto era stato stipulato da un'altra società riconducibile al medesimo legale rappresentante, dopo il primo accesso ispettivo, e che il contratto di distacco non lo menzionava; che le direttive e l'organizzazione del lavoro facevano capo all'utilizzatrice; che non risultavano attività formative concrete svolte dalla cooperativa; e che la fatturazione, compresa l'emissione della fattura di conguaglio dopo la richiesta ispettiva di documentazione contabile, era stata valutata come indice della finalità lucrativa. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) omesso esame della censura di ultrapetizione, perché il Tribunale avrebbe fondato la decisione anche sull'assenza di tutor e di un percorso formativo non contestati dall'Ispettorato; 2) violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che l'inserimento nell'organizzazione dell'utilizzatrice e le sue istruzioni fossero compatibili con un distacco formativo; 3) omesso esame delle prove dell'attività di affiancamento e formazione svolta da dipendenti dell'utilizzatrice, nonché censura del rilievo attribuito alla figura del tutor; 4) violazione dell'art. 30 nella valutazione dell'interesse del distaccante, che sarebbe consistito nella formazione in vista di futuri appalti; 5) violazione di legge in relazione agli elementi contabili, sostenendo che il conguaglio fosse stato concordato prima dell'ispezione e che la cooperativa non avesse conseguito un vantaggio economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il vizio di ultrapetizione attiene all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non al n. 5; inoltre, la censura era generica e non si confrontava con la motivazione d'appello. La Corte ha precisato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione dà luogo a un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa amministrativa e attribuisce al giudice, nell'ambito delle deduzioni delle parti, cognizione piena sul merito. Il secondo motivo è stato rigettato perché, accertata l'insussistenza dell'interesse formativo allegato, mancava il necessario interesse imprenditoriale del distaccante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie in presenza di doppia conforme. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, contestava la ricostruzione fattuale e sollecitava una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo non è stato accolto: gli argomenti contabili non erano decisivi e la valutazione di merito, secondo cui la fattura compensativa era stata emessa solo dopo l'inizio dell'accertamento ispettivo, sorreggeva adeguatamente la decisione. Sono state confermate la qualificazione dell'operazione come somministrazione irregolare e l'ordinanza-ingiunzione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003

    la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.

    Il distacco è legittimo solo se, per tutta la sua durata, risponde a uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante, che lo qualifica come atto organizzativo di quest'ultimo; la sua durata deve coincidere con quella dell'interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    In primo luogo, non rappresenta i presupposti tipici del vizio denunciato, assumendo il vizio di extra petizione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., la natura di vizio sussumibile all’interno del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e non di vizio della motivazione (Cass. 06/07/2017, n. 16646).

    La denuncia di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. va ricondotta al vizio processuale previsto dall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non al vizio motivazionale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Inoltre, il motivo è privo di specificità (art. 366 n. 6 c.p.c.). perché reitera il primo motivo d’appello, riportato alla pagina 4 della sentenza qui impugnata, rigettato dalla Corte territoriale, (alla pag. 6 della sentenza) in quanto l’Ispettorato aveva contestato l’interesse del distaccante nei termini dallo stesso dedotti e, dunque, la circostanza dell’assenza del tutor - riportata dal Tribunale a supporto della carenze di finalità formativa sottesa al distacco- doveva ritenersi mera specificazione di un tema già introdotto dalla parte e, comunque, valorizzazione di un fatto risultante dagli atti.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata; è inammissibile la censura che si limita a reiterare le deduzioni d'appello senza misurarsi con la risposta del giudice.

  • art. 23 della l. n. 689 del 1981

    in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione (Cass. n. 29315 del 13/11/2024 (Rv. 673034 - 01).

    L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione instaura un giudizio sul rapporto sanzionatorio e consente al giudice di esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa, oltre alla legittimità formale dell'atto, entro i limiti delle deduzioni delle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., concerne l'erronea individuazione o interpretazione della fattispecie normativa astratta e presuppone, pertanto, una questione interpretativa della norma applicata. Ne consegue che la censura rivolta alla ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito non è riconducibile a tale vizio, ma può essere dedotta esclusivamente nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 23517/2025).

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'interpretazione della fattispecie normativa astratta; non consente di contestare sotto tale profilo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il giudizio di legittimità, infatti, non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio né in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di secondo grado con motivazione congrua ed esauriente (Cass. n. 2401/2024).

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; il vizio motivazionale è deducibile soltanto entro i limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo è inammissibile. Lo stesso tende alla rivalutazione del giudizio di merito in presenza di doppia sentenza conforme di rigetto nel merito, a seguito di istruttoria sui fatti dedotti dalle parti, delle deduzioni difensive ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di ricorso pendente al 28 febbraio 2023 (art. 35 d. lgs. n, 150 del 2022 - In vigore dal 1° gennaio 2023).

    In presenza di una doppia conforme di merito, la censura che mira a rivalutare i fatti e le risultanze istruttorie è inammissibile secondo la disciplina applicata dalla Corte al ricorso pendente.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La misura dell'ulteriore contributo unificato è pari a quella prevista per il ricorso originario, se dovuta.

Massime di principio

  • Il distacco è legittimo soltanto se è sorretto, per tutta la sua durata, da uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante; tale interesse deve qualificare l'operazione come atto organizzativo del distaccante e determina la temporaneità del distacco.
  • L'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative non è una mera impugnazione dell'atto: instaura un giudizio sul fondamento della pretesa, nel quale il giudice può esaminarne la legittimità e la fondatezza anche nel merito, nei limiti delle deduzioni delle parti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confutare la risposta del giudice, è inammissibile.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'individuazione o l'interpretazione della norma astratta e non consente di ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o una nuova valutazione delle prove.
  • In presenza di una doppia conforme di merito, è inammissibile la censura che, sotto la veste dell'omesso esame, mira a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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