Cassazione Civile, Ordinanza n. 25999/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dal verbale unico di accertamento del 20 ottobre 2020, con cui gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro e dell’INPS avevano contestato la non genuinità degli appalti intercorsi tra la società ricorrente e alcune società appaltatrici, riqualificando inoltre come subordinata la collaborazione autonoma di un lavoratore. In primo grado l’opposizione era stata respinta quanto alle pretese dell’INPS, salvo il riconoscimento del diritto della società a detrarre taluni importi. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 861/2022, depositata il 29 dicembre 2022, aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione proposta contro l’Ispettorato, in assenza di ordinanza-ingiunzione, e confermato nel resto la decisione di primo grado. Aveva ritenuto provato che i lavoratori formalmente dipendenti delle società appaltatrici fossero in realtà sottoposti al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società utilizzatrice, mentre le appaltatrici curavano essenzialmente la gestione amministrativa; aveva altresì confermato la subordinazione del rapporto con il lavoratore interessato. Con cinque motivi, i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sull’interesse ad agire, sostenendo che il verbale ispettivo fosse impugnabile anche prima dell’ordinanza-ingiunzione; 2) violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 per l’irragionevole durata dell’accertamento, che secondo i ricorrenti avrebbe potuto concludersi già nel giugno 2019 dopo il primo accesso del 22 marzo 2019; 3) violazione dell’art. 13 della legge n. 689/1981 per asserite carenze del verbale, in particolare quanto all’indicazione delle fonti di prova; 4) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori rispetto alle successive testimonianze giudiziali e l’accertamento dell’eterodirezione; 5) violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che gli appalti fossero genuini perché sussistevano organizzazione e direzione in capo agli appaltatori e assunzione del rischio d’impresa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il verbale ispettivo che precede l’ordinanza-ingiunzione è un atto procedimentale che, in materia di sanzioni amministrative, non incide autonomamente sulla situazione soggettiva del destinatario; l’interesse a ricorrere sorge con l’ordinanza-ingiunzione. La diversa possibilità di impugnare il verbale in materia contributiva riguarda la pretesa contributiva e non rende impugnabile il verbale nei confronti dell’Ispettorato per la componente sanzionatoria. I motivi secondo e terzo non possono essere accolti: riguardano vizi della procedura prodromica all’irrogazione di sanzioni amministrative, estranea all’oggetto del giudizio contributivo, e contestano in sostanza apprezzamenti di merito sulla durata dell’ispezione e sulla completezza del verbale; inoltre, non riportano specificamente i contenuti rilevanti degli atti invocati, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile: la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando l’onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. La Corte d’appello non ha attribuito ai verbali ispettivi fede privilegiata per le dichiarazioni dei lavoratori, ma ha valutato complessivamente le risultanze e ha legittimamente potuto attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dell’accertamento rispetto alle successive deposizioni. Anche il quinto motivo è inammissibile perché sollecita una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite sotto il profilo della violazione di legge. I ricorrenti sono stati condannati alle spese: euro 5.000, oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, in favore dell’INPS; euro 5.000, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Ispettorato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Nell’opposizione a sanzioni amministrative, il verbale ispettivo non è autonomamente impugnabile perché non produce ancora effetti lesivi: l’interesse ad agire sorge con l’ordinanza-ingiunzione che infligge la sanzione.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
Diversa è, invece, la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro, essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 l’azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi.
In materia contributiva è ammessa l’azione di accertamento negativo contro il verbale ispettivo che contenga la pretesa di pagamento di crediti contributivi.
Questa Corte ha già rilevato in materia di accertamento delle somme dovute per contributi previdenziali che sulla stessa non possono incidere vizi propri dell’accertamento ispettivo, a differenza di quanto avviene proprio in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
I vizi propri dell’accertamento ispettivo rilevano secondo la disciplina delle sanzioni amministrative, ma non incidono sulla distinta pretesa di somme dovute a titolo di contributi previdenziali.
Pregiudizialmente occorre rilevare che vengono fatti valere vizi propri della procedura di accertamento prodromica all’irrogazione di una sanzione amministrativa ex lege n. 689/81 che, tuttavia, non rappresenta oggetto del presente contendere secondo quanto innanzi precisato.
Le censure sui requisiti dell’accertamento svolto ai fini dell’irrogazione di sanzioni amministrative non sono pertinenti al giudizio avente a oggetto la pretesa contributiva, nei termini esaminati dalla Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Infine, le doglianze in esame violano il canone della necessaria specificità dei motivi di ricorso per cassazione in quanto non riportano i contenuti rilevanti di gran parte degli atti su cui le censure stesse si fondano, secondo quanto previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve riportare i contenuti rilevanti degli atti posti a fondamento delle censure; la mancanza comporta l’inammissibilità dei motivi interessati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È noto come sia inammissibile ogni censura che, pur formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione di legge, investa in realtà la ricostruzione della vicenda storica o l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito, sollecitando una diversa valutazione dei fatti.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. soltanto quando il giudice abbia quale esso avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione dell’onere della prova è deducibile quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella individuata dalla disciplina della fattispecie; non ricorre per il solo dissenso sulla valutazione delle prove o sul risultato dell’accertamento.
La Corte, poi, non ha affatto attribuito fede privilegiata ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, operando piuttosto in consapevole coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio.
Le dichiarazioni rese agli ispettori non acquistano per ciò solo efficacia di prova privilegiata; il giudice può tuttavia valutarle insieme alle altre risultanze e attribuire loro maggior peso, anche rispetto alle successive testimonianze.
L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta operata attraverso le risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e, quindi, al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La contestazione della ricostruzione concreta degli elementi dell’appalto sulla base delle prove non integra, di per sé, una violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta operata attraverso le risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e, quindi, al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione secondo cui gli appalti sarebbero stati genuini, quando fondata su una diversa lettura delle prove circa direzione, organizzazione e rischio d’impresa, investe la ricostruzione fattuale riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il verbale ispettivo è un atto procedimentale non autonomamente impugnabile se non produce ancora effetti sulla situazione soggettiva del destinatario; l’interesse ad agire sorge con l’ordinanza-ingiunzione che determina e infligge la sanzione.
- La possibilità di agire in accertamento negativo contro un verbale che contenga una pretesa contributiva non comporta l’autonoma impugnabilità, nei confronti dell’autorità ispettiva, del verbale relativo alla distinta componente sanzionatoria.
- I vizi propri della procedura ispettiva preordinata all’irrogazione di sanzioni amministrative non incidono, in quanto tali, sulla controversia avente a oggetto l’accertamento delle somme dovute per contributi previdenziali.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice pone l’onere della prova a carico della parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale; non è configurabile per contestare il modo in cui le prove sono state valutate o l’esito dell’accertamento probatorio.
- Il giudice di merito può valutare le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva insieme alle altre prove e attribuire loro maggior rilievo rispetto alle successive deposizioni giudiziali, senza per questo attribuire loro fede privilegiata.
- Il ricorso per cassazione non può, sotto la veste della violazione o falsa applicazione di legge, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio riservate al giudice di merito.
- Il verbale ispettivo, per gli aspetti non assistiti da efficacia probatoria privilegiata, costituisce un elemento di prova da valutare insieme agli altri elementi acquisiti; può essere disatteso in presenza di motivata inattendibilità intrinseca o di contrasto con altre risultanze processuali.
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