Cassazione Civile, Ordinanza n. 26001/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità ispettiva)
La controversia
La controversia trae origine da ordinanze-ingiunzione che intimavano il pagamento di euro 50.053,90 per sanzioni amministrative connesse alla ritenuta non genuinità di un contratto di appalto di servizi. Secondo gli accertamenti ispettivi, la società committente utilizzava di fatto il lavoratore e l’appaltatrice era priva di autonomia produttiva e organizzativa. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 43/2024 depositata il 1° agosto 2024, aveva riformato la decisione e respinto l’opposizione. La Corte territoriale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell’immediatezza del sopralluogo, anche perché concordanti tra loro e coerenti con quanto osservato dagli ispettori, e aveva valutato le successive deposizioni testimoniali senza attribuire ai verbali ispettivi efficacia privilegiata. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, 2697 e 2700 c.c., sostenendo che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori fossero state trattate come assistite da fede privilegiata e che l’amministrazione dovesse sopportare il rischio della mancata prova. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 29 e 84 d.lgs. n. 276/2003 e l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., di documenti che a loro dire dimostravano l’autonomia organizzativa dell’appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la censura relativa all’art. 2697 c.c. riguardava, in realtà, la valutazione delle prove e l’esito dell’accertamento, non l’erronea attribuzione dell’onere probatorio; inoltre, la Corte d’appello non aveva riconosciuto alle dichiarazioni rese agli ispettori fede privilegiata, ma le aveva apprezzate insieme agli altri elementi. È inammissibile anche la critica alla preferenza accordata alle dichiarazioni raccolte nell’immediatezza rispetto alle deposizioni giudiziali, trattandosi di valutazione di merito. Il secondo motivo è inammissibile perché non individuava uno specifico fatto storico, discusso e decisivo, omesso dal giudice, ma richiamava una pluralità di documenti e circostanze per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti. La Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito, e al pagamento di euro 2.500,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando, in situazione di mancata prova, il giudice applichi la relativa regola di giudizio ponendo l’onere a carico di una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale della fattispecie; mentre, nella specie, la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento sulla base della valutazione delle prove acquisite, sebbene in difformità rispetto alle attese di chi ricorre.
La violazione della regola sull’onere della prova è deducibile quando il giudice, in mancanza di prova, addossa l’onere alla parte sbagliata secondo la disciplina sostanziale; non quando il ricorrente contesta l’apprezzamento delle prove acquisite o l’esito dell’accertamento probatorio.
La Corte, poi, non ha affatto attribuito fede privilegiata ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, operando piuttosto in consapevole coerenza con la giurisprudenza di questa Corte – richiamata pure dalla proposta di definizione del giudizio della consigliera delegata - secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 10634/2025; Cass. n. 24208/2020; Cass. n. 17555/2002).
La decisione esclude che la Corte d’appello abbia attribuito fede privilegiata alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli ispettori: tali dichiarazioni sono state apprezzate nell’ambito della valutazione complessiva delle risultanze di causa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente non individua un fatto storico, principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato con certezza un diverso esito della controversia.
La censura per omesso esame è ammissibile solo se individua uno specifico fatto storico, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; il richiamo a una pluralità di materiali probatori non può servire a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. presuppone infatti l’assunzione da parte del ricorrente, quale premessa del sindacato richiesto, che la fattispecie concreta sia quella accertata nella sentenza impugnata (Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 8054/2014; Cass. n. 34476/2019; Cass. n. 33373/2019; Cass. n. 25950/2020).
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve muovere dalla ricostruzione fattuale accertata dal giudice di merito; non è ammissibile se, sotto tale veste, mira a contestare quella ricostruzione o la valutazione delle prove.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10955/2024), nelle misure indicate in dispositivo, non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36069/2023; Cass., Sez. Un., n. 21579/2026).
Quando il ricorso trattato a seguito della procedura di definizione anticipata è deciso in conformità alla proposta, la Corte applica le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., determinando gli importi dovuti secondo il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).
In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando, in assenza di prova, il giudice pone l’onere probatorio a carico di una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale; non ricorre quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove o l’esito dell’accertamento.
- Le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori non sono, per ciò solo, assistite da fede privilegiata; il giudice può apprezzarle, insieme agli altri elementi acquisiti, nella valutazione complessiva della prova.
- Non è ammissibile in cassazione contestare la preferenza accordata dal giudice di merito a dichiarazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti rispetto a deposizioni rese successivamente in giudizio, quando la censura si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle prove.
- Il motivo di ricorso per omesso esame deve indicare uno specifico fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non basta richiamare una pluralità di documenti o circostanze per sollecitare un nuovo esame del materiale di causa.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge presuppone che il ricorrente assuma come base la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata e non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
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