Cassazione Civile, Ordinanza n. 25995/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente aveva tentato il deposito telematico dell’appello il 9 luglio 2019. Il 10 luglio ricevette una comunicazione della cancelleria, corrispondente alla quarta PEC, con cui si segnalava l’impossibilità di concludere correttamente l’inserimento telematico e il rifiuto degli atti. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 22 giugno 2021, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto il 24 dicembre 2019 contro la sentenza di primo grado pubblicata il 9 gennaio 2019, perché tardivo rispetto al termine lungo dell’art. 327 c.p.c.; aveva inoltre rilevato che, pur avendo conosciuto il mancato perfezionamento del deposito dal 10 luglio 2019, l’appellante aveva intrapreso un ulteriore impulso processuale solo dopo diversi mesi, senza attivarsi tempestivamente per riprendere il deposito o chiedere la rimessione in termini. Con unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul deposito telematico, sostenendo che la terza e la quarta PEC riguarderebbero controlli successivi, relativi al caricamento e alla visibilità dell’atto, che non inciderebbero sul perfezionamento giuridico del deposito e sui quali il depositante non può intervenire. Ha anche contestato l’applicazione della disciplina normativa pro tempore vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la terza e la quarta PEC non inciderebbero sull’efficacia del deposito: la ricevuta di avvenuta consegna determina un effetto anticipato e provvisorio, mentre il consolidamento dell’effetto di tempestivo deposito è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli e all’accettazione della cancelleria, comprovata dalla quarta PEC. Se l’iter non si completa positivamente, l’atto non è efficace perché non raggiunge il proprio scopo. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la giurisprudenza consolidata e non censurava efficacemente l’accertamento della tardiva reazione al mancato perfezionamento del deposito; la decisione d’appello aveva applicato i principi pertinenti alla disciplina richiamata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
L'ordinamento prevede anche due possibili rimedi per la parte che sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l’atto. Il primo consiste nella tempestiva ripresa della procedura di deposito (cfr. Cass. n. 16552/2024; Cass. n. 2972/2024; Cass. n. 1348/2024; Cass. n. 28176/2023; Cass. n. 6743/2021; Cass. n. 17328/2019). La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. n. 29357/2022; Cass. n. 238/2023; Cass. n. 32296/2023).
In caso di decadenza incolpevole dal deposito dell’atto, la parte può riprendere tempestivamente la procedura di deposito oppure chiedere la rimessione in termini, se ne ricorrono i presupposti.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012
Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della «ricevuta di avvenuta consegna» individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. Sez. un., 22834/2022; Cass. n. 12422/2022; Cass. n. 19796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè̀ quella dell’«esito controlli automatici deposito» e quella di «accettazione deposito» (cd. “terza e quarta p.e.c.”); «lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)»;
La ricevuta di avvenuta consegna individua il momento rilevante per la tempestività, ma tale effetto resta provvisorio fino al completamento positivo dei controlli successivi e all’accettazione della cancelleria, necessaria perché il deposito raggiunga il proprio scopo.
art. 327 c.p.c.
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto il 24 dicembre 2019 da Roberto Barabani nei confronti della RCS Mediagroup Spa avverso la sentenza di primo grado pubblicata in data 9 gennaio 2019, decorso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La disposizione è richiamata come termine lungo d’impugnazione, decorso il quale la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento rilevante per valutare la tempestività, ma l’effetto del deposito è provvisorio e si consolida soltanto con esito positivo dei successivi controlli e con l’accettazione della cancelleria, comprovata dalla quarta PEC.
- Il deposito telematico il cui iter non si completa positivamente, in particolare per esito negativo dei controlli o mancata accettazione della cancelleria, non è efficace, perché l’atto non ha raggiunto lo scopo di renderlo conoscibile al giudice e alle altre parti.
- La parte che incorra incolpevolmente nella decadenza dal deposito può rimediare riprendendo tempestivamente la procedura di deposito oppure chiedendo la rimessione in termini, ove ne ricorrano i presupposti; la consapevolezza del mancato perfezionamento impone un’attivazione tempestiva.
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