Cassazione Civile, Ordinanza n. 25998/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità ispettiva)
La controversia
A seguito di un verbale unico di accertamento del 14 marzo 2017, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella-Vercelli emise due ordinanze-ingiunzione, intimando al datore di lavoro, in proprio e quale legale rappresentante della società, il pagamento di complessivi € 131.454,60 per varie violazioni della disciplina lavoristica. Tra quelle ancora rilevanti figuravano l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, la mancata consegna a 19 lavoratori della lettera di assunzione prima dell’inizio dell’attività, omissioni nella registrazione delle ore lavorate sul Libro unico del lavoro nel periodo da ottobre 2011 ad agosto 2015 e la mancata comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro intermittente. Il Tribunale di Vercelli accolse parzialmente l’opposizione, rideterminò alcune sanzioni ed estinse quella relativa al lavoro intermittente, preso atto di acconti per € 20.819. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 638/2022, depositata il 25 novembre 2022, accolse in parte l’appello principale dell’Ispettorato e quello incidentale degli ingiunti: aggiunse le sanzioni relative al lavoratore Cannone alle violazioni nn. 1 e 3 e dispose la restituzione agli ingiunti della differenza rispetto a € 3.750 già versati; confermò nel resto la sentenza di primo grado. L’Ispettorato propose ricorso principale con due motivi. Con il primo denunciò la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: la motivazione accoglieva le censure sulle violazioni nn. 5, 6 e 8, mentre il dispositivo confermava su tali punti la pronuncia di primo grado. Con il secondo contestò, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2033 c.c., la ricostruzione del pagamento relativo alla violazione n. 3 e l’affermata esistenza di un indebito da restituire. Il datore di lavoro propose ricorso incidentale con tre motivi: il primo censurava il rigetto dell’eccezione di nullità delle ordinanze-ingiunzione in ragione di irregolarità di documenti digitali e degli atti richiamati per relationem; il secondo riguardava il criterio di commisurazione della sanzione per le omissioni di comunicazione del lavoro intermittente; il terzo contestava, in relazione ai pagamenti effettuati, la ricostruzione del dovuto e dell’indebito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Ispettorato: la contraddizione tra la motivazione, che accoglieva i motivi d’appello relativi alle violazioni nn. 5, 6 e 8, e il dispositivo, che confermava su tali punti la decisione di primo grado, integra un’anomalia motivazionale incompatibile con il minimo costituzionale e determina la nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale e il terzo motivo incidentale, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di travisamento della prova e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha chiarito che tali norme non consentono di censurare il mero apprezzamento delle prove, e che il travisamento oggettivo della prova trova, ricorrendone i presupposti, rimedio nella revocazione, mentre il vizio relativo a un fatto controverso va dedotto entro i paradigmi dell’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non censurava entrambe le autonome rationes della decisione d’appello sull’eccezione di nullità delle ordinanze-ingiunzione e presentava inoltre carenze di specificità e di corretta individuazione del vizio processuale. Il secondo motivo incidentale, relativo alla sanzione per il lavoro intermittente, è stato dichiarato assorbito, poiché la questione dovrà essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame delle violazioni nn. 5, 6 e 8 e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non sono stati riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Non è sanabile la contraddizione della pronuncia nella parte in cui prima accoglie i motivi di appello dell’Ispettorato relativi alle violazioni dei numeri 5, 6 ed 8 dell’ingiunzione e poi, invece, conferma la sentenza di primo grado anche con riguardo a tali violazioni.
La Corte ha accolto la denuncia di nullità riferita al contrasto tra motivazione e dispositivo: la decisione non consente di individuare con certezza la statuizione sulle violazioni nn. 5, 6 e 8.
Ad avviso del Collegio, la segnalata contraddizione intrinseca della motivazione impugnata è idonea a determinare la nullità della sentenza perché in violazione del cd. “minimo costituzionale”, non consentendo prima alle parti e poi al giudice dell’impugnazione di esercitare un controllo effettivo sulla correttezza della decisione.
Una contraddizione motivazionale che impedisce di comprendere la decisione e di controllarne la correttezza integra un vizio che determina la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".
Il vizio motivazionale rileva ai sensi del n. 4 quando assume una delle forme di anomalia radicale indicate e impedisce di comprendere l’iter decisionale; il contrasto insanabile tra statuizioni inconciliabili può quindi comportare la nullità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invero, anche ipotizzando un travisamento del contenuto oggettivo della prova su fatti sostanziali controversi, il vizio non era deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. ma, ricorrendone i presupposti, esclusivamente entro il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Quando il travisamento della prova riguarda la lettura di un fatto sostanziale controverso, la censura va proposta, ricorrendone i presupposti, nel paradigma del n. 5 e non come error in procedendo ai sensi del n. 4.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice dichiari espressamente di non essere tenuto a osservare la regola posta dalla disposizione oppure, contraddicendola implicitamente, fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio fuori dei casi nei quali la legge gli riconosce un potere officioso.
La norma è violata se il giudice disattende la regola di disponibilità delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti al di fuori dei casi di acquisizione officiosa previsti dalla legge; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
Parimenti, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice attribuisca a una prova liberamente valutabile un valore legalmente predeterminato, oppure valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta dalla legge a uno specifico regime probatorio.
La violazione riguarda l’errata applicazione del regime di valutazione legale o libera delle prove; il cattivo esercizio del prudente apprezzamento non costituisce, di per sé, violazione di legge.
La censura è diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di travisamento della prova e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che invocavano la restituzione dell’indebito in quanto fondate, nella sostanza, su una contestazione della ricostruzione probatoria non deducibile nei termini proposti.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.
La svista sul contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ricorrono i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso principale e dell’assorbimento di uno dei motivi del ricorso incidentale, nessuna delle due impugnazioni risulta integralmente rigettata o dichiarata, nella sua interezza, inammissibile o improcedibile; non ricorrono, pertanto, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’impugnazione non è integralmente rigettata né dichiarata interamente inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’impugnazione deve censurarle tutte efficacemente; la permanenza di una ratio non validamente contestata rende inidoneo il ricorso a ottenere la cassazione della pronuncia.
- La contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo, quando impedisce di individuare la decisione effettiva e di controllarne la correttezza, integra un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e determina la nullità della sentenza.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove: la violazione dell’art. 115 richiede la disapplicazione della regola di acquisizione probatoria, mentre quella dell’art. 116 richiede l’errata applicazione del regime di prova legale o libera.
- Il travisamento della prova va distinto dalla contestazione della valutazione o della riconducibilità della prova al fatto: la svista sul contenuto oggettivo può essere fatta valere con revocazione per errore di fatto, ricorrendone i presupposti; se riguarda un fatto controverso, la censura va proposta, ricorrendone i presupposti, entro il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per il fatto sostanziale, o del n. 4 per quello processuale.
- La denuncia di violazione di norme di diritto deve indicare con specificità il contenuto precettivo rilevante, l’affermazione in diritto della sentenza contestata e il modo in cui la norma sarebbe stata violata.
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