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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35818/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento analitico-induttivo emesso nei confronti di una contribuente titolare di un esercizio di ferramenta. L’Ufficio aveva ricostruito i ricavi applicando una percentuale media di ricarico del 30% su tutti i prodotti commercializzati, nonostante la varietà di tipologie e categorie di merce. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto, ritenendo non adeguata e non giustificata l’applicazione uniforme di quella percentuale rispetto all’assortimento dei prodotti e osservando che non era stata spiegata la divergenza rispetto al ricarico del 20% indicato dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il calcolo era stato effettuato sulla base della percentuale media di ricarico indicata dal marito della contribuente in contraddittorio. La Corte non esamina il merito del motivo perché rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione: la prima notifica del ricorso per cassazione era stata effettuata l’11.6.2021 presso il domicilio digitale di un difensore omonimo ma estraneo al giudizio; tale notifica è stata considerata tamquam non esset, non un mero vizio notificatorio, poiché il destinatario era del tutto estraneo alla vicenda. La successiva notifica del 16.6.2021 è avvenuta quando era ormai decorso il termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo previgente, applicabile poiché la sentenza non era stata notificata e il giudizio era iniziato il 20.3.2009. La Corte precisa inoltre che la ripresa del procedimento notificatorio è giustificata solo in presenza di un fatto non imputabile al notificante; qui l’errore nell’individuazione del difensore, pur derivante da omonimia, non è stato fatto valere tramite una richiesta di rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la censura dell’Agenzia e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto inefficace la prima notificazione del ricorso, perché indirizzata a un soggetto difensore estraneo al giudizio, e intempestiva la seconda notificazione, effettuata dopo la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2009. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente. Ha altresì escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come base normativa dell’accertamento analitico-induttivo contestato; la Corte non ne valuta la corretta applicazione per l’assorbente ragione processuale dell’inammissibilità.

  • art. 330 c.p.c.

    Disciplina la notificazione dell’impugnazione; nel caso concreto la notifica effettuata dall’Agenzia presso il domicilio digitale di un difensore estraneo al giudizio è stata ritenuta inefficace, non un semplice vizio sanabile.

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009

    Si applica il termine lungo annuale perché la sentenza non era stata notificata e il giudizio era stato introdotto il 20.3.2009; il termine è scaduto l’11.6.2021.

  • legge n. 69/2009

    È richiamata solo per individuare il testo previgente dell’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • Cass., Sez. Un., n. 14916/2016

    Richiamata per affermare che il caso non integra un mero vizio della notificazione, ma una totale assenza di riferibilità della notifica al procedimento.

  • Cass. n. 17864/2017

    Richiamata per il principio secondo cui la ripresa del procedimento notificatorio presuppone un fatto non imputabile al notificante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da un’amministrazione dello Stato.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, qui escluso per la ricorrente amministrazione statale.

Massime di principio

  • La notificazione dell’impugnazione effettuata a un difensore del tutto estraneo al giudizio, ancorché omonimo del difensore effettivo, non integra un semplice vizio sanabile della notifica ma può essere considerata tamquam non esset, perché manca la riferibilità dell’atto al procedimento.
  • La ripresa del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo è ammessa solo se l’errore o l’insuccesso non siano imputabili al notificante; in difetto, la seconda notifica non sana la tardività se il termine per impugnare è già spirato.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata non sia stata notificata e il giudizio di merito sia anteriore alla riforma del 2009, trova applicazione il termine lungo annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo previgente.
  • La censura di merito sull’accertamento tributario resta assorbita se l’impugnazione è proposta oltre il termine di legge, dovendo il giudice di legittimità dichiarare l’inammissibilità senza esaminare le doglianze sostanziali.
  • Per le impugnazioni proposte da amministrazioni dello Stato non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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