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Parere

Parere n. 802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Rosa Anna Maria Fadda contro la Regione Sardegna e il Comune di Carloforte per l’annullamento della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, nonché avverso gli atti preparatori e istruttori, compresi, eventualmente e per quanto necessario, i pareri della quarta Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna, resi in data 8 agosto 2006 e 5 settembre 2006, le carte in scala e il decreto 7 settembre 2006, n. 82 del Presidente della Regione Sardegna che ha disposto la pubblicazione nel B.U.R.A.S. del Piano Paesaggistico Regionale e, infine, ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato, ivi compresa la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna del 24 maggio 2006 n. 22/3, di adozione del Piano Paesaggistico Regionale.

Giustizia amministrativa201207461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché degli atti preparatori, istruttori e connessi.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria di terreni nel Comune di Carloforte sui quali il P.U.C. consentiva la realizzazione di volumetrie residenziali e alberghiere, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale lamentando, tra l’altro, l’illegittima estensione degli ambiti costieri, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’incompetenza della Giunta regionale, il contrasto con il d.lgs. n. 42 del 2004 e con gli artt. 41 e 42 Cost., l’inosservanza delle procedure di concertazione e partecipazione, l’illegittimità delle intese, la violazione delle competenze comunali, l’omessa considerazione delle osservazioni, l’utilizzo di comitati e gruppi istruttori non previsti dalla legge, l’irregolare adeguamento del Piano alla normativa sopravvenuta e varie ulteriori censure relative alle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione. In via preliminare è stata esaminata l’eccezione di carenza, originaria o sopravvenuta, dell’interesse a ricorrere, anche in ragione del mancato riscontro della ricorrente alle successive richieste di conferma dell’interesse.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non dimostrata la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eccezione regionale era meramente dubitativa e la ricorrente aveva inizialmente confermato il proprio interesse. Ha inoltre escluso la carenza originaria di interesse, in quanto l’interpretazione prospettata del P.P.R. era idonea, se fondata, a precludere l’attività edificatoria. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La Sezione ha affermato che il P.P.R. può individuare ulteriori aree sottoposte a tutela rispetto ai territori costieri direttamente vincolati dalla legge, purché mediante adeguata istruttoria, delimitazione cartografica e specifiche prescrizioni; tali scelte sono ampiamente discrezionali e censurabili solo per palese illogicità. La Giunta regionale era competente ad approvare il Piano, qualificabile come atto amministrativo generale di pianificazione territoriale e non come regolamento. Il P.P.R. possiede contenuto sia generale sia prescrittivo, prevale sugli strumenti urbanistici comunali e provinciali e svolge una funzione dinamica di tutela, conformazione e riqualificazione del territorio. Le limitazioni derivanti dalla tutela paesaggistica non violano gli artt. 41 e 42 Cost. e non sono indennizzabili in quanto vincoli generali. Le procedure di concertazione, partecipazione, esame delle osservazioni e acquisizione dei pareri sono state ritenute sufficienti; il ricorso a gruppi istruttori e al Comitato scientifico è stato considerato legittimo quale supporto tecnico privo di autonomi compiti di rilevanza esterna. Le modifiche introdotte in sede di approvazione, anche in adeguamento ai decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006, non hanno alterato i criteri ispiratori e l’assetto essenziale del Piano, sicché non era necessaria la rinnovazione del procedimento. Alcune censure sono state dichiarate inammissibili per genericità o per mancata dimostrazione della lesione concreta; una censura è stata dichiarata improcedibile perché riguardava una previsione già annullata con sentenze passate in giudicato del TAR Sardegna.

Osservazioni

Interesse a ricorrere

La Sezione ha respinto sia l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse, formulata dalla Regione in termini meramente ipotetici, sia quella di carenza originaria, poiché l’interpretazione del P.P.R. prospettata dalla ricorrente era astrattamente idonea a precludere l’edificazione e la correttezza di tale interpretazione atteneva al merito.

Individuazione degli ambiti costieri e difetto di istruttoria

La censura è stata ritenuta inammissibile nella parte diretta a tutelare l’interesse dei Comuni e comunque infondata nel merito. L’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 consente alla pianificazione paesaggistica di individuare ulteriori aree tutelate rispetto a quelle direttamente vincolate dall’art. 142, purché siano delimitate e rappresentate in scala idonea e siano accompagnate da specifiche prescrizioni. La delimitazione cartografica del P.P.R. è stata ritenuta sufficientemente certa e la scelta regionale espressione di discrezionalità pianificatoria non affetta da palese illogicità.

Competenza della Giunta regionale

La censura è stata respinta. Il P.P.R. è un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, non un regolamento in senso proprio; pertanto la sua approvazione rientra nella competenza della Giunta regionale e non in quella del Consiglio regionale prevista per la funzione regolamentare.

Contenuto prescrittivo del P.P.R.

Il Piano non è una disciplina meramente generale e astratta: contiene prescrizioni dirette e indirette, indirizzi, schede relative ai 27 ambiti costieri e disposizioni sulle componenti del paesaggio. Esso svolge una funzione attiva di tutela, trasformazione, recupero e riqualificazione e prevale sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e metropolitani.

Vincoli paesaggistici e artt. 41 e 42 Cost.

La censura è stata respinta. La tutela paesaggistica può conformare il regime d’uso della proprietà e rendere recessive alcune facoltà edificatorie rispetto ai valori paesaggistici e ambientali, senza incidere sulla commerciabilità del bene o su ogni possibile forma di redditività. I vincoli paesaggistici generali non sono indennizzabili.

Traslazione del diritto di edificare

È stata ritenuta infondata la doglianza relativa all’art. 1, commi 21 e 23, della legge n. 308 del 2004, poiché il P.P.R. non impedisce l’applicazione della disciplina sulla possibile traslazione del diritto di edificare, la cui attuazione compete al Comune.

Concertazione e partecipazione

Le censure sono state respinte. Il procedimento ha previsto la pubblicazione della proposta, ventidue conferenze di copianificazione con i Comuni, una conferenza con le Province e incontri con associazioni di categoria, oltre a incontri tecnici e successive osservazioni, audizioni e intese. L’eventuale mancata partecipazione di singoli Comuni non ha determinato l’illegittimità dell’intero procedimento.

Intese e coordinamento istituzionale

Le intese sono state qualificate come strumenti di coordinamento diretti a consentire interventi conformi al P.P.R. anche prima dell’adeguamento del P.U.C., attraverso una valutazione congiunta degli interessi paesaggistici e territoriali. Il mancato raggiungimento dell’intesa preventiva con le amministrazioni statali non determina l’illegittimità del Piano, ma impedisce l’accesso alle procedure autorizzatorie semplificate previste dall’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Art. 15 delle N.T.A. e termine per l’adeguamento dei P.U.C.

Il motivo relativo al condizionamento degli interventi all’intesa è stato dichiarato improcedibile nella parte concernente l’art. 15, comma 4, delle N.T.A., già annullato con sentenze del TAR Sardegna passate in giudicato. La censura relativa al termine annuale per l’adeguamento dei P.U.C. è stata respinta, poiché le misure di salvaguardia discendono direttamente dall’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Attribuzione di compiti alla Giunta regionale

Sono state dichiarate inammissibili le censure contro gli artt. 23, 49, 52, 80, 83 e 107 delle N.T.A. per mancata indicazione dei principi del testo unico asseritamente violati e per mancata dimostrazione di una lesione diretta della posizione della ricorrente.

Rapporto tra P.P.R. e competenze comunali

La disciplina delle intese non altera il procedimento di approvazione del P.U.C. e non espropria il Consiglio comunale delle proprie competenze. Il Consiglio comunale mantiene la facoltà di aderire o meno al progetto di intesa; l’adeguamento dello strumento urbanistico opera rispetto alle prescrizioni del P.P.R. e agli esiti dell’eventuale procedimento concordato.

Eliminazione dei livelli di valore paesaggistico

La censura è stata respinta perché l’eliminazione dei livelli di valore previsti dalle linee guida derivava dall’adeguamento del Piano alla nuova formulazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 introdotta dal d.lgs. n. 157 del 2006.

Esame delle osservazioni

La Sezione ha ritenuto legittima la gestione delle numerose osservazioni mediante gruppi istruttori, sistemi informatizzati e criteri di catalogazione, purché la valutazione finale resti attribuita all’organo competente. Nel caso concreto la Giunta regionale ha mantenuto la valutazione finale, accogliendo le osservazioni migliorative e respingendo quelle incompatibili con i criteri informatori del Piano.

Comitato scientifico e gruppi istruttori

La doglianza è stata respinta. Il Comitato scientifico e i gruppi istruttori hanno svolto funzioni meramente tecniche e preparatorie, senza compiti di rilevanza esterna o sostitutivi dell’organo competente. L’amministrazione può avvalersi di strutture tecniche e consulenti anche non previsti da una specifica disposizione legislativa, purché la decisione finale sia adottata dall’organo competente.

Modifiche intervenute dopo l’adozione

La censura è stata respinta. Le modifiche conseguenti alla normativa sopravvenuta e all’esame delle osservazioni non hanno inciso sui criteri ispiratori né sull’assetto essenziale del Piano. La rinnovazione dell’adozione e delle pubblicazioni sarebbe stata necessaria soltanto in presenza di un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori.

Esposizione delle linee guida al Consiglio regionale

La censura è stata ritenuta infondata: l’Assessore si è limitato a riferire linee guida già approvate dalla Giunta, senza adottare autonome determinazioni in sostituzione del Presidente.

Questione di legittimità costituzionale sull’art. 11 della legge regionale n. 45 del 1989

La questione è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione del parametro costituzionale e comunque infondata, poiché la disposizione non impedisce ai Comuni di presentare osservazioni dopo l’adozione del Piano.

Partecipazione degli organi ministeriali nella fase di adeguamento del P.U.C.

La censura è stata ritenuta infondata in fatto e la questione costituzionale inammissibile per genericità, non essendo stata adeguatamente argomentata.

Prescrizioni relative ai vulcani e alle zone A e B

La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione della lesione concreta subita dalla ricorrente.

Allegati e certezza del contenuto del Piano

La censura è stata dichiarata inammissibile perché non riferita all’area interessata dalla ricorrente e priva di dimostrazione della lesione della sua sfera giuridica.

Efficacia del Piano nei Comuni non costieri

La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione di una lesione concreta derivante dall’efficacia del Piano nei Comuni non costieri.

Area di rispetto di cento metri dai beni identitari

La censura è stata dichiarata inammissibile per assenza di specifiche argomentazioni a sostegno.

Prescrizioni relative all’agro

La censura è stata respinta. Le disposizioni hanno natura temporanea di salvaguardia fino all’adeguamento del P.U.C.; il Comune potrà prevedere limiti diversi in relazione alle caratteristiche del territorio e alle colture, nel rispetto della strumentalità delle costruzioni rispetto alla conduzione dell’azienda agricola.

Norme richiamate

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    La disposizione impone direttamente il vincolo paesaggistico sui territori costieri individuati dalla norma.

  • art. 143 d.lgs. n. 42/2004

    loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione; determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso

    La pianificazione paesaggistica può individuare ulteriori aree tutelate rispetto a quelle vincolate direttamente dalla legge, purché le aree siano chiaramente delimitate e siano stabilite specifiche prescrizioni d’uso. L’intesa con le amministrazioni statali è una facoltà ai fini considerati dal parere; il suo mancato raggiungimento non invalida il Piano, ma preclude le procedure semplificate di autorizzazione.

  • art. 145 d.lgs. n. 42/2004

    sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici

    Le previsioni del P.P.R. prevalgono sugli strumenti urbanistici e comportano misure di salvaguardia fino all’adeguamento degli strumenti locali.

  • art. 135 d.lgs. n. 42/2004

    Il P.P.R. è uno strumento di pianificazione territoriale diretto non solo alla ricognizione, ma anche alla conservazione, al recupero, alla riqualificazione e alla disciplina delle trasformazioni del territorio.

  • art. 1, commi 21 e 23, l. n. 308/2004

    Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori

    La disciplina della traslazione del diritto di edificare resta applicabile e la relativa attuazione compete al Comune, anche mediante varianti urbanistiche.

  • art. 27 dello Statuto speciale della Sardegna

    La competenza del Consiglio regionale in materia regolamentare non si estende all’approvazione del P.P.R., che è atto amministrativo generale di pianificazione.

  • art. 11 l. reg. Sardegna n. 45/1989

    La procedura regionale di formazione e approvazione del Piano consente l’attività istruttoria e partecipativa descritta e attribuisce la competenza approvativa alla Giunta regionale.

  • art. 2 l. reg. Sardegna n. 8/2004

    La presentazione delle linee guida al Consiglio regionale da parte dell’Assessore, in funzione meramente riferente e senza autonome determinazioni, non determina illegittimità.

  • art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.

    per i Comuni dotati di P.U.C. approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8, l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, nelle Zone C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale

    La disciplina transitoria del Piano e il relativo regime delle intese devono essere coordinati con l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004; la parte dell’art. 15, comma 4, relativa al completamento degli interventi subordinato all’intesa era già stata annullata dal TAR Sardegna con sentenze passate in giudicato.

  • artt. 41 e 42 Cost.

    La tutela paesaggistica può limitare le facoltà edificatorie e conformare il diritto di proprietà senza violare la libertà di iniziativa economica o la funzione sociale della proprietà.

  • art. 9 Cost.

    I valori paesaggistici e ambientali prevalgono, nel bilanciamento costituzionale, sulle aspettative edificatorie incompatibili con la tutela del paesaggio.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorso a comitati e gruppi tecnici di supporto non viola il principio di buon andamento quando tali organismi non esercitano funzioni esterne e la decisione resta dell’organo competente.

  • d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156

    La normativa sopravvenuta è stata legittimamente considerata nella redazione del testo definitivo del Piano.

  • d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157

    La modifica dell’art. 143 ha giustificato l’eliminazione dei precedenti livelli di valore paesaggistico e l’adeguamento del Piano alla nuova disciplina.

  • l. reg. Sardegna 13 luglio 2020, n. 21

    È richiamata quale normativa regionale sopravvenuta, oggetto di interventi demolitori della Corte costituzionale, rilevanti per la valutazione dell’evoluzione del quadro normativo.

  • art. 1 l. reg. Sardegna n. 13/2008

    La disciplina regionale si pone in attuazione e richiamo della normativa statale del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Massime di principio

  • Il piano paesaggistico regionale può individuare ulteriori aree da sottoporre a tutela oltre a quelle direttamente vincolate dalla legge, purché le aree siano delimitate e rappresentate in modo idoneo all’identificazione e siano accompagnate da specifiche prescrizioni d’uso; la scelta rientra nella discrezionalità pianificatoria e può essere censurata solo per difetto di istruttoria, manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Il piano paesaggistico previsto dagli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 è un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, con contenuto anche prescrittivo e conformativo, non assimilabile a un regolamento in senso proprio; la relativa approvazione spetta all’organo individuato dalla disciplina regionale per la pianificazione territoriale.
  • Le prescrizioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e metropolitani; le misure di salvaguardia applicabili fino all’adeguamento degli strumenti locali derivano direttamente dall’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004.
  • I vincoli paesaggistici generali possono limitare le facoltà edificatorie del proprietario senza incidere sulla commerciabilità del bene o su ogni forma di redditività e senza obbligo di indennizzo, poiché costituiscono espressione della funzione sociale della proprietà e della prevalenza dei valori paesaggistici e ambientali.
  • L’amministrazione può avvalersi, nella formazione di un piano complesso, di gruppi istruttori e organismi tecnici o scientifici privi di autonomi compiti di rilevanza esterna, purché l’istruttoria sia acquisita e la valutazione finale sia compiuta dall’organo competente.
  • Le modifiche apportate al piano tra l’adozione e l’approvazione richiedono la rinnovazione della procedura solo quando determinano un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche essenziali o dei principi informatori del piano; non è necessaria una nuova adozione per gli adeguamenti alla normativa sopravvenuta o per modifiche non sostanziali.

Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria privata contro la Regione Sardegna e il Comune di Carloforte per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché degli atti preparatori, istruttori e connessi.

Premesse e interesse della ricorrente

La ricorrente era proprietaria di terreni nel Comune di Carloforte sui quali il P.U.C. consentiva la realizzazione di una volumetria complessiva di 30.000 metri cubi, destinata in parte a residenza e in parte a strutture alberghiere. Il P.P.R. aveva introdotto un regime di tutela paesaggistica e di inedificabilità, anche nella fase transitoria, per aree non sufficientemente distanti dal mare.

La Sezione ha esaminato le richieste di conferma dell’interesse formulate nel corso del procedimento. Ha ritenuto non provata la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Regione aveva formulato l’eccezione in termini soltanto ipotetici e la ricorrente aveva inizialmente confermato di voler coltivare il ricorso. È stata esclusa anche la carenza originaria di interesse, dato che l’interpretazione del P.P.R. prospettata dalla ricorrente, ove fondata, avrebbe impedito qualsiasi attività edificatoria.

Individuazione delle aree tutelate

La ricorrente contestava l’inserimento di interi Comuni negli ambiti costieri oltre la fascia direttamente vincolata dalla legge regionale e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La Sezione ha distinto tra il vincolo direttamente imposto dall’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 sui territori costieri entro 300 metri dalla battigia e il potere di pianificazione previsto dall’art. 143 dello stesso decreto, che consente di individuare ulteriori aree da sottoporre a tutela. Tale potere deve essere esercitato mediante delimitazione e rappresentazione cartografica idonee e attraverso specifiche prescrizioni d’uso.

La scelta regionale di delimitare gli ambiti e modulare il regime vincolistico è stata ricondotta alla discrezionalità pianificatoria. Essa è sindacabile soltanto in presenza di carenze istruttorie o di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o contraddittorietà. Nel caso concreto, la cartografia allegata al P.P.R. è stata ritenuta sufficientemente chiara e determinata.

Natura e competenza all’approvazione del P.P.R.

La Giunta regionale è stata ritenuta competente ad approvare il Piano. Il P.P.R. non è stato qualificato come regolamento, bensì come atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, dotato di contenuto complesso e anche prescrittivo.

Il Piano, ai sensi dell’art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004, analizza le caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative del territorio, individua le dinamiche di trasformazione e stabilisce misure di conservazione, recupero, riqualificazione e gestione paesaggistica. La sua natura non coincide quindi con quella della funzione regolamentare attribuita al Consiglio regionale dall’art. 27 dello Statuto speciale.

Contenuto prescrittivo e prevalenza sugli strumenti urbanistici

Le N.T.A. distinguono tra prescrizioni dirette, prescrizioni indirette e indirizzi. Le prescrizioni dirette incidono immediatamente sulla proprietà privata; quelle indirette conformano il territorio e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative; gli indirizzi fissano obiettivi per la pianificazione provinciale e comunale.

Il P.P.R. non contiene soltanto regole generali e astratte. Alla disciplina delle componenti del paesaggio si affiancano le schede relative ai 27 ambiti costieri, nelle quali sono individuati i valori territoriali e gli obiettivi di sviluppo locale. Il Piano realizza una tutela dinamica, non meramente conservativa, attraverso azioni di conservazione, trasformazione, recupero e ricostruzione.

L’art. 4, comma 2, delle N.T.A. stabilisce la prevalenza del P.P.R. sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e metropolitani e, per i profili paesaggistici, sugli atti di pianificazione settoriale. Tale rapporto gerarchico è disciplinato anche dagli artt. 105, 106 e 107 delle N.T.A., relativi all’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Vincoli paesaggistici, proprietà e iniziativa economica

La Sezione ha escluso il contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. La tutela paesaggistica può comprimere le facoltà edificatorie, poiché i valori paesaggistici e ambientali prevalgono sulle aspettative private incompatibili con il Piano. La limitazione non elimina la commerciabilità del bene né ogni possibilità di redditività diversa dallo sfruttamento edilizio.

I vincoli paesaggistici generali sono stati ricondotti alla funzione sociale della proprietà e ritenuti non indennizzabili. È stata inoltre respinta la doglianza fondata sull’art. 1, commi 21 e 23, della legge n. 308 del 2004, poiché il P.P.R. non impedisce la possibilità di chiedere la traslazione del diritto di edificare su altra area comunale, secondo la competenza del Comune.

Concertazione, partecipazione e intese

Il procedimento ha previsto la pubblicazione della proposta, ventidue conferenze di copianificazione con i Comuni, una conferenza con le Province, incontri con associazioni di categoria e numerosi incontri tecnici con gli enti locali. Sono stati inoltre acquisiti verbali, osservazioni, audizioni in Commissione consiliare e intese.

La mancata partecipazione di singoli Comuni non è stata ritenuta sufficiente a invalidare il procedimento. Le intese sono state qualificate come strumenti di coordinamento per consentire interventi conformi al Piano anche prima dell’adeguamento del P.U.C., mediante una valutazione complessiva degli interessi paesaggistici, urbanistici e territoriali.

Il mancato raggiungimento dell’intesa preventiva con il Ministero non determina, secondo il parere, l’illegittimità del P.P.R. Esso impedisce soltanto l’utilizzo delle procedure autorizzatorie semplificate previste dall’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Art. 15 delle N.T.A. e adeguamento dei P.U.C.

La parte dell’art. 15, comma 4, delle N.T.A. che subordinava il completamento degli interventi all’intesa era già stata annullata dal TAR Sardegna con sentenze passate in giudicato; per questa ragione la relativa censura è stata dichiarata improcedibile.

È stata invece respinta la contestazione del termine annuale per l’approvazione dei P.U.C. adeguati al P.P.R. Le misure di salvaguardia fino all’adeguamento degli strumenti locali trovano fondamento nell’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e non derivano da un’illegittima paralisi imposta dal Piano.

Osservazioni, gruppi istruttori e Comitato scientifico

La Sezione ha valorizzato la particolare rilevanza della fase di esame delle osservazioni, considerato l’impatto del Piano sulle competenze degli enti territoriali. Le osservazioni sono state numerose, con una prevalenza di quelle presentate dagli enti locali. La Regione ha utilizzato gruppi istruttori, sistemi informatizzati di catalogazione e criteri condivisi dal Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.

La valutazione finale è tuttavia rimasta in capo alla Giunta regionale, che ha accolto le osservazioni migliorative e respinto quelle incompatibili con i criteri informatori del Piano. Il ricorso a gruppi istruttori e al Comitato scientifico è stato ritenuto legittimo, poiché tali organismi hanno svolto funzioni tecniche e preparatorie senza esercitare poteri esterni o sostitutivi della Giunta.

Modifiche normative e rinnovazione del procedimento

Le modifiche apportate al testo del Piano dopo l’adozione, anche in conseguenza dei decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006, non hanno alterato i criteri ispiratori e l’assetto essenziale del P.P.R. L’eliminazione dei livelli di valore paesaggistico è stata ritenuta necessaria per adeguare il Piano alla nuova formulazione dell’art. 143 del Codice.

La rinnovazione della fase di adozione, pubblicazione e partecipazione è necessaria soltanto quando le modifiche determinano un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche essenziali o dei principi informatori del Piano. Non è invece richiesta per adeguamenti alla normativa sopravvenuta o per modifiche non sostanziali.

Censure inammissibili e infondate

Sono state dichiarate inammissibili, per genericità o mancata dimostrazione della lesione concreta, le censure relative a numerose disposizioni delle N.T.A., ai compiti attribuiti alla Giunta, alle prescrizioni sui vulcani, alle zone A e B, agli allegati, all’efficacia del Piano nei Comuni non costieri e all’area di rispetto di cento metri dai beni identitari.

È stata respinta la censura relativa alle prescrizioni sull’agro, ritenute norme temporanee di salvaguardia fino all’adeguamento del P.U.C. È stata altresì dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989 per mancata indicazione del parametro costituzionale e, comunque, ritenuta infondata nel merito.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il P.P.R. è stato ritenuto legittimo quanto alla competenza della Giunta, all’estensione e delimitazione degli ambiti di tutela, al contenuto prescrittivo, alla prevalenza sugli strumenti urbanistici, alle procedure partecipative e all’utilizzo di supporti tecnici nella fase istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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