Parere n. 129/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Mirko Ventura avverso il provvedimento Comune di Scicli n. 142 del 16 aprile 2025, con domanda di sospensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Comune di Scicli n. 142/R.O. del 16 aprile 2025, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto destinato alla stabulazione di equini, con domanda cautelare
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione notificata il 17 aprile 2025, sostenendo che le opere realizzate su un fondo rustico — un paddock e un riparo per cavalli, comprensivo di pavimentazione — rientrassero nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. 2 marzo 2018. Sono stati dedotti travisamento dei fatti, violazione della disciplina edilizia, difetto di motivazione, omessa valutazione delle caratteristiche concrete delle opere, violazione dell’art. 9, comma 3, Cost. ed eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e sproporzione. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare dell’ordinanza. In via preliminare, l’Ufficio legislativo e legale ha eccepito la tardività del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità per tardività. L’ordinanza di demolizione era stata notificata il 17 aprile 2025, mentre il ricorso straordinario è stato notificato e depositato il 18 agosto 2025, oltre il termine perentorio di 120 giorni. Il termine scadeva il 16 agosto 2025. Il Collegio ha escluso l’applicabilità al ricorso straordinario della sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742/1969, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato secondo cui tale sospensione riguarda le attività processuali davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e non si estende alla notifica del ricorso straordinario, rimedio giustiziale non integralmente assimilabile al ricorso giurisdizionale. L’irricevibilità per tardività ha assorbito l’esame dei motivi di merito e dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è irricevibile perché notificato il 18 agosto 2025, oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione avvenuta il 17 aprile 2025; il termine scadeva il 16 agosto 2025.
Sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica alla notificazione del ricorso straordinario, trattandosi di attività propria di un rimedio giustiziale non assimilabile integralmente al ricorso giurisdizionale.
Domanda cautelare e motivi di merito
L’accertata tardività rende superfluo l’esame dei motivi relativi alla qualificazione edilizia delle opere, alla legittimità dell’ordine di demolizione e alla sproporzione della misura, nonché dell’istanza di sospensione cautelare.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di trasmettere il rapporto e la documentazione utile per la trattazione del ricorso straordinario.
La sospensione feriale dei termini non si applica alla notificazione del ricorso straordinario, poiché riguarda le attività processuali svolte davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Invocato dal ricorrente per sostenere che il paddock, il riparo per gli equini e le opere di pavimentazione rientrassero nell’edilizia libera; la questione non è stata esaminata nel merito per tardività.
Invocato dal ricorrente in relazione al regime edilizio delle opere; il Collegio non ne ha valutato l’applicabilità, avendo dichiarato irricevibile il ricorso.
d.m. 2 marzo 2018
Richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione delle opere come interventi di edilizia libera; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 9, comma 3, Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non esaminato a causa della tardività del ricorso.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Invocato per dedurre il difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione; la censura non è stata esaminata nel merito.
Cgars, sezioni riunite, 30 aprile 2018, n. 175/2018
Richiamato per il principio secondo cui la sospensione feriale non si applica all’attività di notificazione del ricorso straordinario.
Cgars, sezioni riunite, 27 gennaio 2020, n. 24/2020
Richiamato quale conferma dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.
Cgars, sezioni riunite, 27 settembre 2021, n. 299/2021
Richiamato quale ulteriore conferma dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.
Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1225/2023
Richiamato nel medesimo orientamento sull’inapplicabilità della sospensione feriale alla notificazione del ricorso straordinario.
Consiglio di Stato, Sez. I, n. 922/2023
Richiamato nel medesimo orientamento sull’inapplicabilità della sospensione feriale alla notificazione del ricorso straordinario.
Cgars, Sezioni riunite, n. 15/2025
Richiamato quale precedente conforme sul computo del termine per proporre il ricorso straordinario.
Cgars, Sezioni riunite, n. 232/2024
Richiamato quale precedente conforme sull’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.
Cgars, Sezioni riunite, n. 187/2024
Richiamato quale precedente conforme sull’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, nel caso siciliano, al Presidente della Regione Siciliana, deve essere notificato entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.
- La sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al termine per la notificazione del ricorso straordinario, perché tale rimedio ha natura giustiziale e la relativa notificazione non costituisce attività processuale svolta davanti a una giurisdizione ordinaria o amministrativa.
- La tardività del ricorso straordinario determina l’irricevibilità del gravame e rende superfluo l’esame dei motivi di merito e della domanda cautelare.
Tardività del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro l’ordinanza del Comune di Scicli n. 142/R.O. del 16 aprile 2025, con la quale era stata ingiunta la demolizione di un manufatto destinato alla stabulazione di equini. Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto.
Opere oggetto dell’ordinanza
Il manufatto era costituito da una base in conglomerato cementizio, paletti in cemento precompresso, struttura lignea, copertura in lamierino grecato e tamponature laterali. Il ricorrente aveva rappresentato le opere come un paddock per la movimentazione e lo stazionamento di cinque cavalli e un riparo ombreggiante, aperto su tre lati e dotato di pavimentazione.
Motivi dedotti
Il ricorrente sosteneva che le opere rientrassero nell’edilizia libera, richiamando gli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e il d.m. 2 marzo 2018. Contestava inoltre il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, l’omessa valutazione delle caratteristiche concrete delle opere e la violazione dell’art. 9, comma 3, Cost. Con riguardo alla pavimentazione, invocava l’art. 6, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il battuto in cemento non avesse determinato una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. In via ulteriore deduceva l’illogicità, l’ingiustizia manifesta e la sproporzione dell’ordine di demolizione.
Decorso del termine di impugnazione
L’ordinanza era stata notificata al ricorrente il 17 aprile 2025. Il ricorso straordinario è stato invece notificato e depositato il 18 agosto 2025. Il Collegio ha rilevato che il termine perentorio di 120 giorni scadeva il 16 agosto 2025 e che, pertanto, il ricorso era stato proposto tardivamente.
Inapplicabilità della sospensione feriale
Il Consiglio ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, opera per le attività processuali davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, ma non per la notificazione del ricorso straordinario. Quest’ultimo costituisce un rimedio giustiziale non integralmente assimilabile al ricorso giurisdizionale. Sono stati richiamati precedenti del Consiglio di giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e la direttiva presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. L’accertamento preliminare ha reso superfluo l’esame delle censure relative alla qualificazione edilizia delle opere e alla legittimità dell’ordine di demolizione. È rimasta assorbita anche la domanda di sospensione cautelare.
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