Salta al contenuto
Parere

Parere n. 128/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla società -OMISSIS-, avverso la nota del Dipartimento regionale delle attività produttive n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di conclusione del procedimento di revoca del contributo di euro 72.000,00, concesso con DDG n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e altri atti.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti di revoca di un contributo a fondo perduto di euro 72.000,00 concesso nell’ambito del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020, azione 3.4.2, e degli atti presupposti e consequenziali

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con richiesta cautelare, la conclusione del procedimento di revoca del contributo, il preavviso e la comunicazione di avvio del procedimento, la check list dei controlli di primo livello, il rigetto del ricorso gerarchico e i decreti di ammissione e revoca del beneficio. Ha dedotto: l’ineffettività del contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione delle controdeduzioni; la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e del legittimo affidamento, ritenendo la revoca un annullamento in autotutela tardivo; l’erroneità dei presupposti della revoca, con riguardo alla sottoscrizione della domanda, al conferimento tardivo dell’incarico professionale, al cumulo degli incarichi di presentatore, consulente e redattore della perizia asseverata, al conflitto di interessi e all’asserita incongruità delle spese rispetto al progetto, nonché il difetto di istruttoria e motivazione. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Il Collegio ha dovuto stabilire se la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa propria del ricorso straordinario oppure nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il parere

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Presidente della Regione Siciliana, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che le contestazioni poste a fondamento della revoca riguardassero esclusivamente la fase successiva alla concessione del contributo, e precisamente la regolarità dell’esecuzione del progetto, la documentazione prodotta, la natura e l’ammissibilità delle spese e l’adempimento degli obblighi previsti dall’atto di concessione. Tali verifiche, secondo il Collegio, non implicano un nuovo esercizio discrezionale dell’amministrazione sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione, ma una verifica vincolata dell’adempimento delle condizioni cui il beneficio era subordinato. Ne deriva che la società è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione del contributo, tutelabile davanti al giudice ordinario. La clausola dell’art. 19 della convenzione, che individuava il Tribunale del Foro di Palermo per le controversie relative all’accordo, conferma tale conclusione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi.

Osservazioni

Motivo I - Contraddittorio procedimentale e motivazione

La censura relativa alla genericità del rigetto delle osservazioni non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Presidente della Regione Siciliana.

Motivo II - Annullamento d’ufficio e art. 21-nonies della legge n. 241/1990

La qualificazione della revoca come annullamento in autotutela e la dedotta tardività non sono state esaminate nel merito. Il Collegio ha ritenuto assorbente la questione di giurisdizione, rilevando che l’atto concerneva la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

Motivo III - Presupposti della revoca, consulenza, perizia e spese rendicontate

Le contestazioni riguardano l’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, la regolarità dell’esecuzione del progetto e l’ammissibilità delle spese. Si tratta di verifiche prive di discrezionalità amministrativa sull’attribuzione del beneficio e relative a una posizione di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario.

Motivo IV - Istanza cautelare

L’istanza cautelare resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9

    Disciplina il rapporto dell’amministrazione resistente nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • codice del processo amministrativo, art. 11, comma 2

    entro il termine perentorio di tre mesi

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare la revoca quale annullamento d’ufficio tardivo; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Costituzione, art. 97

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.

  • legge regionale siciliana n. 7/2019, art. 3

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento e al contraddittorio; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • codice del processo amministrativo, art. 11

    Individuato quale fondamento della possibilità di riproporre la controversia davanti al giudice ordinario.

  • Convenzione tra Regione Siciliana e società beneficiaria, art. 19

    In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell’intento, tutte le controversie sorte nell’ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

    La clausola è valorizzata come elemento ulteriore a sostegno della competenza del giudice ordinario sulle controversie relative al rapporto convenzionale.

  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 1

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la fase anteriore alla concessione del beneficio, caratterizzata dall’esercizio discrezionale dell’amministrazione nella valutazione dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione, attribuisce al privato una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.
  • Dopo la concessione del contributo, il privato è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la controversia riguarda l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’adempimento degli obblighi cui il beneficio è subordinato.
  • La revoca o la riduzione del contributo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando derivano dalla verifica delle inadempienze del beneficiario e non implicano una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico o dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione.
  • La concessione qualificata come provvisoria, quando segue la formazione della graduatoria e individua già il beneficiario e l’importo del contributo, può far sorgere un diritto soggettivo al finanziamento; la successiva verifica della documentazione definitiva e dell’ammissibilità delle spese costituisce attività esecutiva vincolata del rapporto.
  • Qualora il ricorso straordinario riguardi una controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria, il ricorso è inammissibile e la parte può riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi.

Revoca di un contributo regionale e difetto di giurisdizione del ricorso straordinario

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società privata contro gli atti con cui il Dipartimento regionale delle attività produttive ha revocato un contributo a fondo perduto di euro 72.000,00, concesso nell’ambito del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020, azione 3.4.2, relativa agli incentivi per l’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione.

Premesse e svolgimento della vicenda

La società aveva presentato nel 2018 un progetto per ottenere un finanziamento complessivo di euro 90.000,00, di cui euro 72.000,00 a fondo perduto. Dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, l’impresa era stata ammessa al finanziamento e aveva stipulato con la Regione Siciliana una convenzione. Una variante progettuale era stata successivamente approvata dall’amministrazione.

Dopo la conclusione del progetto e la presentazione della richiesta di pagamento, i controlli di primo livello avevano evidenziato criticità concernenti la domanda, la documentazione relativa alla consulenza, la perizia asseverata e la rendicontazione delle spese. L’amministrazione aveva quindi avviato il procedimento di revoca, respinto le osservazioni della società e disposto la revoca del beneficio, con l’esclusione dell’impresa dall’elenco delle istanze ammesse al finanziamento.

Motivi del ricorso

La società aveva dedotto, in sintesi:

  • l’ineffettività del contraddittorio e il difetto di motivazione, poiché le osservazioni erano state respinte con un rinvio generico alla precedente comunicazione di avvio;
  • la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e del legittimo affidamento, sul presupposto che la revoca costituisse un annullamento d’ufficio tardivo dell’ammissione al finanziamento;
  • l’erroneità dei presupposti della revoca, in particolare quanto alla sottoscrizione della domanda, al conferimento dell’incarico professionale, al cumulo degli incarichi di presentatore del progetto, consulente e redattore della perizia asseverata, al conflitto di interessi e all’asserita incongruità delle spese rispetto al progetto approvato;
  • il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, l’illogicità e la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e affidamento.

L’amministrazione resistente e l’Ufficio legislativo e legale hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

Criteri di riparto della giurisdizione

Il Collegio ha richiamato il criterio distintivo tra la fase di concessione del contributo e quella successiva all’attribuzione del beneficio. Nella prima fase l’amministrazione esercita un potere discrezionale, valutando l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, mentre il richiedente è titolare di un interesse legittimo.

Con il provvedimento di concessione, invece, sorge in capo al beneficiario un diritto soggettivo alla concreta erogazione del contributo, quando la controversia riguarda l’attuazione del rapporto e l’osservanza degli obblighi cui il beneficio è subordinato. In tale fase la verifica dell’amministrazione non consiste in una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, ma nell’accertamento dell’adempimento delle condizioni previste dalla normativa e dall’atto di concessione.

Il Collegio ha richiamato, in particolare, Consiglio di Stato, sentenza n. 8681 del 7 novembre 2025, nonché Cass., sezioni unite, 6 luglio 2023, n. 19160, 12 luglio 2023, n. 19966 e 10 luglio 2006, n. 15618.

Applicazione al caso concreto

Le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della revoca riguardavano:

  • la data del conferimento dell’incarico professionale, successiva all’espletamento dell’incarico e alla conclusione del progetto;
  • il fatto che il medesimo professionista avesse presentato il progetto e successivamente svolto un incarico di consulenza remunerato;
  • la sottoscrizione della perizia asseverata da parte dello stesso professionista che aveva presentato il progetto e svolto la consulenza;
  • la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
  • l’incongruità di alcune spese rispetto al progetto originario, in assenza di una variante approvata.

Secondo il Collegio, tali contestazioni non riguardavano la legittimità della scelta iniziale di concedere il beneficio né una nuova valutazione discrezionale sull’interesse pubblico all’erogazione. Esse attenevano, invece, alla regolarità dell’esecuzione del progetto, alla documentazione prodotta, alla sussistenza di un conflitto di interessi e all’ammissibilità delle spese rendicontate.

Il Collegio ha precisato che la posizione del professionista quale legale rappresentante della società era stata affrontata e chiarita in sede di soccorso istruttorio. La questione rilevante ai fini della revoca era invece il conferimento allo stesso soggetto degli incarichi di consulente e di redattore e sottoscrittore della perizia asseverata, attività ritenute incompatibili per ragioni di conflitto di interessi.

Convenzione e foro competente

L’art. 19 della convenzione prevedeva che, dopo un eventuale tentativo di soluzione amichevole, tutte le controversie sorte nell’ambito dell’accordo fossero risolte secondo la legislazione italiana presso il Tribunale del Foro di Palermo, con rinuncia a ogni altro foro. Tale previsione è stata considerata coerente con la devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Esito del parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso il parere che il ricorso fosse inammissibile, poiché la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità sostanziale della revoca, essendo assorbente la questione di giurisdizione. L’istanza cautelare è rimasta assorbita.

La società potrà riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.