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Parere

Parere n. 798/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Punta Don Diego Residence S.r.l. contro la Regione Sardegna per l’annullamento della delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, primo ambito omogeneo e relativi, nonché gli atti alla stessa connessi, quali: a) il decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione della citata deliberazione n. 36/7 sul Bollettino ufficiale della Regione; b) la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/3 del 24 maggio 2006 di adozione del Piano Paesaggistico Regionale; c) il decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 46 del 24 giugno 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione della anzidetta delibera n. 22/3 nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna.

Giustizia amministrativa201206047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, proprietaria di aree costiere nel Comune di Loiri-Porto San Paolo, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e gli atti di adozione e pubblicazione, deducendo numerosi vizi. In particolare, ha contestato la competenza della Giunta regionale, sostenendo che il Piano avesse natura regolamentare e dovesse essere approvato dal Consiglio regionale; la violazione degli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 per omesso coordinamento con gli strumenti di pianificazione e per mancata intesa con il Ministero; l’irregolare svolgimento delle conferenze di copianificazione e della partecipazione degli enti locali e dei privati; l’omesso o insufficiente esame delle osservazioni; la mancanza del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica e l’illegittimità dei pareri della Commissione consiliare; l’utilizzazione di gruppi istruttori e di un Comitato scientifico asseritamente privi di base legislativa; la modifica sostanziale del Piano in sede di approvazione, anche per effetto dei d.lgs. 156 e 157 del 2006, senza rinnovazione del procedimento; l’illegittima imposizione, sulla fascia costiera e sulle aree di proprietà della ricorrente, di un vincolo paesaggistico unitario e di sostanziale inedificabilità; la violazione del diritto di proprietà e dell’art. 42 Cost.; nonché l’illegittimità derivata dei decreti presidenziali di pubblicazione. In via preliminare la Regione ha eccepito la carenza di interesse, ma la Sezione ha ritenuto attuale l’interesse in ragione dell’incidenza concreta del Piano sulle possibilità edificatorie delle aree.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso maturo per la decisione e lo ha respinto integralmente. Ha escluso la carenza di interesse, poiché il Piano assoggetta le aree della ricorrente alla fascia costiera e a un regime di sostanziale inedificabilità. Nel merito, ha stabilito che il Piano Paesaggistico Regionale è un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, non un regolamento, sicché la competenza alla sua approvazione spettava alla Giunta regionale. Ha ritenuto rispettato il coordinamento con gli strumenti urbanistici e di settore, valorizzando la prevalenza del Piano paesaggistico, gli artt. 105-107 delle N.T.A. e le intese previste dall’art. 11 delle stesse norme. Ha escluso che la mancata intesa preventiva con il Ministero determinasse l’illegittimità del Piano, trattandosi di facoltà la cui assenza impediva soltanto l’applicazione delle procedure autorizzatorie semplificate. Ha ritenuto adeguatamente svolte la concertazione istituzionale, le conferenze di copianificazione e la partecipazione degli enti locali e delle associazioni. Ha riconosciuto la legittimità dell’istruttoria svolta dai gruppi istruttori, purché la decisione finale sulle osservazioni fosse rimasta alla Giunta, come accaduto. Ha escluso l’illegittimità del Comitato scientifico, qualificato come organismo fiduciario di consulenza tecnica privo di compiti esterni e non riconducibile a un nuovo organo burocratico. Ha ritenuto sufficiente il parere del C.T.R.U. e regolari i due pareri della IV Commissione consiliare, il primo interlocutorio e il secondo definitivo. Ha escluso la necessità di rinnovare il procedimento, poiché le modifiche introdotte in sede di approvazione, anche per adeguamento alla normativa sopravvenuta, non avevano alterato i criteri ispiratori e l’assetto essenziale del Piano. Infine, ha affermato la legittimità della disciplina di tutela della fascia costiera e della sostanziale inedificabilità, riconoscendo la centralità e prevalenza della pianificazione paesaggistica e la non indennizzabilità dei vincoli paesaggistici generali. Anche il motivo relativo all’illegittimità derivata dei decreti di pubblicazione è stato respinto.

Osservazioni

Interesse attuale alla decisione

L’interesse della società non è meramente ipotetico, poiché il Piano Paesaggistico Regionale include le aree di proprietà nella fascia costiera, le qualifica come beni paesaggistici ambientali e impedisce, in via transitoria e secondo le N.T.A., gli interventi edificatori non espressamente esclusi.

Competenza all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico è un atto amministrativo generale di programmazione e pianificazione territoriale, non un atto regolamentare. Pertanto, la sua approvazione rientra nella competenza della Giunta regionale e non in quella del Consiglio regionale prevista per leggi e regolamenti dall’art. 27 dello Statuto speciale.

Coordinamento con gli strumenti di pianificazione

L’art. 4, comma 2, delle N.T.A., gli artt. 105, 106 e 107 delle medesime norme e le intese previste dall’art. 11 assicurano il coordinamento richiesto dal d.lgs. 42/2004. Il Piano prevale sugli strumenti urbanistici e sugli atti di pianificazione territoriale con riguardo ai profili paesaggistici.

Intesa con il Ministero

La mancata intesa preventiva prevista dall’art. 143, comma 3, del d.lgs. 42/2004 non determina l’illegittimità del Piano, poiché la ricerca dell’intesa è facoltativa. La sua assenza incide soltanto sulla possibilità di utilizzare le procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Concertazione istituzionale e partecipazione

Le conferenze di copianificazione, gli incontri tecnici, la partecipazione delle Province e delle associazioni, le osservazioni successive all’adozione, le audizioni consiliari e le intese hanno assicurato un coinvolgimento istituzionale complessivamente adeguato. L’eventuale mancata presenza di singoli Comuni non vizia l’intero procedimento.

Esame delle osservazioni

La Giunta regionale ha mantenuto la competenza alla valutazione finale delle osservazioni, avvalendosi dei gruppi istruttori per l’attività preparatoria e di classificazione. L’elevato numero delle osservazioni giustificava l’utilizzazione di sistemi informatizzati e di una catalogazione organizzata, purché la decisione restasse all’organo competente.

Parere del C.T.R.U. e della Commissione consiliare

Il parere del C.T.R.U., pur sintetico, è stato ritenuto esaustivo e messo a disposizione della IV Commissione consiliare. I due pareri della Commissione sono legittimi perché il primo aveva natura interlocutoria e il secondo aveva sciolto la riserva esprimendo valutazione favorevole.

Gruppi istruttori e Comitato scientifico

Gli organismi tecnici hanno svolto funzioni di supporto interno e consulenza qualificata, senza esercitare competenze esterne o sostituirsi agli organi titolari del potere. Il Comitato scientifico, quale struttura fiduciaria di consulenza, poteva essere costituito con deliberazione della Giunta.

Modifiche intervenute in sede di approvazione

La modifica del Piano conseguente alla normativa sopravvenuta e alle osservazioni non imponeva la rinnovazione del procedimento, poiché non aveva inciso sui criteri ispiratori e sull’assetto essenziale del Piano. La riapertura del procedimento sarebbe stata necessaria soltanto in presenza di un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori.

Vincolo sulla fascia costiera e inedificabilità

Il Piano ha legittimamente consolidato e disciplinato il vincolo di integrale conservazione e di inedificabilità della fascia costiera, in coerenza con l’art. 10-bis della l.r. Sardegna 45/1989 e con gli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004.

Limiti al diritto di proprietà e indennizzo

Le limitazioni paesaggistiche generali conformano l’uso della proprietà senza comportare espropriazione sostanziale, purché non ne eliminino ogni utilità e commerciabilità. Tali vincoli, connessi al carattere paesaggistico del bene, non sono indennizzabili.

Illegittimità derivata degli atti di pubblicazione

Respinte le censure rivolte contro il Piano, è stata esclusa anche l’illegittimità derivata dei decreti presidenziali regionali di pubblicazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.

  • art. 27 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale della Regione Sardegna

    Riserva al Consiglio regionale l’approvazione delle leggi e dei regolamenti; non attribuisce però al Consiglio la competenza ad approvare il Piano paesaggistico, qualificato come atto amministrativo generale di pianificazione.

  • art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Attribuisce al Piano paesaggistico la funzione di pianificazione territoriale, tutela, recupero e riqualificazione del territorio, con contenuti anche prescrittivi.

  • art. 143 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Disciplina il contenuto e il procedimento della pianificazione paesaggistica. La mancata intesa preventiva con le amministrazioni centrali non vizia il Piano, ma impedisce l’accesso alle procedure autorizzatorie semplificate previste dalla norma.

  • art. 145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Stabilisce la prevalenza del Piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici e sugli altri atti di pianificazione territoriale per i profili paesaggistici.

  • art. 11 l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45

    Regola il procedimento di formazione e approvazione dei piani territoriali paesaggistici, compreso l’esame delle osservazioni e il ruolo della Giunta regionale.

  • art. 10-bis l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45

    Sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico - morfologici e dei rispettivi insiemi: a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/ U.

    Prevede il vincolo di inedificabilità e integrale conservazione della fascia costiera di 300 metri, disciplina poi specificata e consolidata dal Piano paesaggistico.

  • art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.

    In ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche se elevati sul mare e per le isole minori nei 150 metri.

    Rende operativa la disciplina di inedificabilità e conservazione integrale della fascia costiera.

  • art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.

    Prevede la disciplina transitoria che impedisce gli interventi edificatori nelle aree costiere classificate dal Piano, salvo le eccezioni previste dagli artt. 18 e 20 delle N.T.A.

  • artt. 105, 106 e 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.

    Disciplinano l’adeguamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e comunale al Piano paesaggistico.

  • art. 42, comma 2, Costituzione

    La limitazione della proprietà per finalità paesaggistiche non equivale a espropriazione e può derivare dalla pianificazione paesaggistica nell’ambito della funzione sociale della proprietà.

  • art. 9 Costituzione

    Esprime la prevalenza della tutela dei valori culturali e ambientali nel bilanciamento con le facoltà dominicali.

  • art. 97 Costituzione

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della riserva di legge sull’organizzazione degli uffici; la censura è stata respinta perché gruppi istruttori e Comitato scientifico non costituivano nuovi organi burocratici con rilevanza esterna.

  • d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156

    Normativa sopravvenuta considerata dalla Regione nella redazione del testo definitivo del Piano, senza determinare un mutamento essenziale tale da imporre la rinnovazione del procedimento.

  • d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157

    Normativa sopravvenuta considerata dalla Regione nella redazione del testo definitivo del Piano, senza determinare un mutamento essenziale tale da imporre la rinnovazione del procedimento.

Massime di principio

  • Il piano paesaggistico regionale previsto dall’art. 135 del d.lgs. 42/2004 è un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, dotato anche di contenuti prescrittivi e conformativi, ma non è un regolamento; la competenza alla sua approvazione va individuata nella disciplina regionale del procedimento di pianificazione e non nelle norme statutarie sulla potestà regolamentare.
  • La prevalenza del piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici e sugli atti di pianificazione territoriale, prevista dall’art. 145 del d.lgs. 42/2004, costituisce una forma di coordinamento tra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica e non richiede necessariamente l’inserimento nel Piano di una disciplina ulteriore diversa dalle norme di prevalenza, adeguamento e attuazione condivisa.
  • Nella formazione di un piano paesaggistico caratterizzato da un numero elevato di osservazioni, l’amministrazione può utilizzare gruppi istruttori, sistemi di catalogazione e strumenti informatici per organizzare l’attività preparatoria, purché la valutazione finale delle osservazioni resti all’organo competente e sia adeguatamente rappresentata negli atti conclusivi.
  • La riapertura o rinnovazione del procedimento di formazione di un piano è necessaria soltanto quando le modifiche introdotte in sede di approvazione determinano un consistente e rilevante mutamento delle caratteristiche essenziali o dei principi informatori del piano; non è invece necessaria per gli adeguamenti alla normativa sopravvenuta che mantengano l’assetto fondamentale dell’atto.
  • La pianificazione paesaggistica può conformare direttamente il regime d’uso dei beni paesaggistici, imponendo anche limiti incisivi all’edificazione e prevalendo sulle difformi previsioni urbanistiche, in ragione della centralità della tutela del paesaggio e dell’ambiente.
  • I vincoli paesaggistici generali, connessi alle caratteristiche oggettive del bene e finalizzati alla tutela e conservazione del paesaggio, conformano il diritto di proprietà senza costituire espropriazione sostanziale e non sono, in quanto tali, indennizzabili.

Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di aree costiere nel Comune di Loiri-Porto San Paolo contro la delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché contro gli atti di adozione e pubblicazione del Piano. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la relazione istruttoria al Consiglio di Stato.

Le aree della ricorrente, comprese nella fascia costiera, sono state classificate dal Piano come beni paesaggistici ambientali e assoggettate a un regime di conservazione e sostanziale inedificabilità. La società aveva in precedenza promosso iniziative edificatorie per la realizzazione di insediamenti turistico-ricettivi.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto, tra l’altro:

  • l’incompetenza della Giunta regionale, assumendo che il Piano avesse natura regolamentare e dovesse essere approvato dal Consiglio regionale;
  • la violazione degli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 per omesso coordinamento con gli strumenti urbanistici e per mancata intesa con il Ministero;
  • l’irregolare svolgimento delle conferenze di copianificazione e della partecipazione degli enti locali e dei privati;
  • l’omesso o insufficiente esame delle osservazioni;
  • la mancanza del parere del C.T.R.U. e l’illegittimità dei pareri della IV Commissione consiliare;
  • l’illegittima istituzione e utilizzazione dei gruppi istruttori e del Comitato scientifico;
  • la modifica sostanziale del Piano in sede di approvazione senza rinnovazione del procedimento;
  • l’illegittima imposizione di un vincolo unitario e indiscriminato di sostanziale inedificabilità sulla fascia costiera;
  • la violazione del diritto di proprietà e dell’art. 42 Cost.;
  • l’illegittimità derivata dei decreti regionali di pubblicazione.

Interesse alla decisione e istruttoria

La Sezione ha respinto l’eccezione regionale di carenza di interesse. L’interesse è stato ritenuto concreto e attuale perché il Piano incide direttamente sulle aree della ricorrente, includendole nella fascia costiera e impedendo gli interventi edificatori non consentiti dalle N.T.A.

Dopo diversi pareri interlocutori, la Sezione ha ritenuto il ricorso maturo per la decisione. Non sono stati disposti ulteriori incombenti istruttori, osservando che la documentazione richiesta dalla società avrebbe potuto essere acquisita mediante accesso ai documenti, ove ancora necessaria per la difesa.

Natura del Piano e competenza della Giunta

Il Consiglio di Stato ha qualificato il Piano Paesaggistico Regionale come atto amministrativo generale di programmazione e pianificazione territoriale, non come regolamento.

Il Piano, ai sensi dell’art. 135 del d.lgs. 42/2004, contiene l’analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative del territorio, individua aree omogenee e stabilisce indirizzi e prescrizioni destinati a incidere sugli strumenti urbanistici locali. Il suo contenuto è quindi anche prescrittivo, ma tale caratteristica non lo trasforma in un atto regolamentare.

Ne consegue che la competenza alla sua approvazione spettava alla Giunta regionale, secondo l’art. 11 della l.r. Sardegna 45/1989 e la disciplina statale sulla pianificazione paesaggistica. La censura fondata sull’art. 27 dello Statuto speciale è stata quindi respinta.

Coordinamento con la pianificazione urbanistica

La Sezione ha ritenuto rispettato l’art. 145 del d.lgs. 42/2004. L’art. 4, comma 2, delle N.T.A. stabilisce la prevalenza del Piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e delle città metropolitane e, per i profili paesaggistici, sugli altri atti di pianificazione con incidenza territoriale.

Gli artt. 105, 106 e 107 delle N.T.A. regolano l’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale. Ulteriore strumento di coordinamento è costituito dalle intese previste dall’art. 11 delle N.T.A., che consentono, anche prima dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la valutazione condivisa degli interventi conformi al Piano.

La Sezione ha inoltre richiamato la possibilità di convocare conferenze tecniche di servizio per una valutazione unitaria degli interventi e dei diversi interessi pubblici coinvolti.

Intesa con il Ministero

Il Collegio ha escluso che la mancata intesa preventiva con il Ministero dei beni culturali, prevista dall’art. 143 del d.lgs. 42/2004, comportasse l’illegittimità del Piano.

Richiamando il precedente Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 2014, n. 4006, e la giurisprudenza costituzionale, ha affermato che la ricerca dell’intesa costituisce una facoltà. Il mancato raggiungimento dell’accordo non vizia il Piano, ma preclude esclusivamente l’applicazione delle procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Partecipazione e conferenze di copianificazione

Le censure relative alla mancata concertazione istituzionale sono state respinte. La procedura ha previsto ventidue conferenze di copianificazione con i Comuni, una conferenza con le Province e una conferenza con associazioni di categoria, industriali, commercianti, artigiani e cooperative.

Sono stati inoltre svolti incontri tecnici con la partecipazione complessiva di 174 Comuni e delle otto Province. I verbali delle conferenze sono stati resi consultabili sul sito regionale e dagli incontri sono scaturite osservazioni successivamente esaminate.

La Sezione ha chiarito che le conferenze di copianificazione costituivano uno dei momenti del più ampio procedimento partecipativo. La mancata partecipazione di alcuni Comuni non era sufficiente a determinare l’illegittimità del Piano, considerata la presenza di ulteriori strumenti di partecipazione, tra cui le osservazioni, le audizioni in Commissione consiliare e le intese.

Esame delle osservazioni

La fase di esame delle osservazioni è stata ritenuta particolarmente rilevante, in considerazione dell’incidenza del Piano sulle competenze degli enti territoriali e della prevalenza delle osservazioni provenienti dagli enti locali: 2.120 su 2.832.

La Regione ha istituito gruppi istruttori, una procedura informatizzata e criteri condivisi con il C.T.R.U. I gruppi hanno predisposto proposte motivate di accoglimento, accoglimento parziale o rigetto, mentre la valutazione finale è rimasta attribuita alla Giunta regionale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il rigetto delle osservazioni dirette a modificare i criteri fondamentali del Piano e l’accoglimento di quelle idonee a migliorarne la disciplina normativa o cartografica. L’utilizzazione di strumenti di catalogazione e sintesi era compatibile con l’efficienza amministrativa, purché non comportasse una sostituzione dell’organo competente.

C.T.R.U., Commissione consiliare e organismi tecnici

Il parere del C.T.R.U., espresso il 18 maggio 2006, è stato ritenuto sufficientemente esaustivo e correttamente messo a disposizione della IV Commissione consiliare.

I due pareri della Commissione non sono stati considerati illegittimi: il primo aveva natura interlocutoria, mentre il secondo, del 5 settembre 2006, aveva sciolto la riserva ed espresso valutazione favorevole sul Piano.

Anche le censure contro i gruppi istruttori e il Comitato scientifico sono state respinte. Tali organismi avevano svolto attività tecnica e preparatoria, senza esercitare funzioni amministrative esterne o sostituirsi alla Giunta. Il Comitato scientifico, composto da esperti e nominato per supporto e coordinamento, era un organismo fiduciario di consulenza e non un nuovo organo burocratico soggetto a istituzione legislativa.

Modifiche al Piano in sede di approvazione

La ricorrente aveva sostenuto che i decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 e le osservazioni tardive avessero prodotto un Piano diverso da quello adottato.

La Sezione ha escluso la necessità di rinnovare il procedimento. Il testo definitivo aveva tenuto conto della normativa sopravvenuta, ma non aveva modificato sostanzialmente i criteri ispiratori e l’assetto essenziale del Piano.

La rinnovazione della fase di adozione e delle pubblicazioni è necessaria soltanto quando le modifiche determinano un consistente e rilevante mutamento delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori del Piano. Non è invece richiesta per gli adeguamenti necessari alla normativa sopravvenuta che mantengano l’impostazione fondamentale dell’atto.

Fascia costiera e vincolo di inedificabilità

L’art. 10-bis della l.r. Sardegna 45/1989 prevede l’inedificabilità dei terreni costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla battigia, salvo le eccezioni indicate dalla norma. L’art. 12 delle N.T.A. del Piano ha consolidato tale regime, estendendolo alle aree costiere e prevedendo, per le isole minori, la fascia di 150 metri.

La Sezione ha affermato la centralità della pianificazione paesaggistica ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004. Il Piano non si limita a ricognire vincoli preesistenti, ma svolge una funzione attiva di pianificazione e conformazione del territorio e dei diritti dei proprietari, individuando le trasformazioni compatibili e le misure di tutela, recupero e riqualificazione.

Le esigenze di tutela della fascia costiera prevalgono sulle aspettative edificatorie private. Il Piano può quindi imporre prescrizioni immediatamente vincolanti anche per i privati e prevalenti sulle disposizioni urbanistiche difformi.

Proprietà e indennizzabilità

La limitazione paesaggistica non è stata qualificata come espropriazione sostanziale. Il vincolo non elimina la commerciabilità del bene né ogni possibile forma di utilizzazione economica, ma conforma le facoltà dominicali alla funzione sociale della proprietà e alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali.

Il Consiglio di Stato ha quindi richiamato il principio della non indennizzabilità dei vincoli paesaggistici generali, connessi alle caratteristiche oggettive dei beni e non finalizzati alla realizzazione di una singola opera pubblica.

Esito

Tutte le censure sono state ritenute infondate. La reiezione dei motivi rivolti contro il Piano ha comportato anche il rigetto della censura di illegittimità derivata dei decreti presidenziali regionali di pubblicazione.

La Sezione ha concluso esprimendo il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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