Parere n. 801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Si.Mar. Sardegna s.r.l. (già Si.Mar. s.n.c.) (Simar), in persona del legale rappresentante pro tempore, D'Atri Silverio, nei confronti della Regione Sardegna e del Comune di Villasimius per l’annullamento del decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 e della delibera di Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Presidente della Regione Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 e della delibera di Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in località Cruccuris, nel Comune di Villasimius, ricadente in zona urbanistica F-turistica e oggetto di convenzione di lottizzazione, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale deducendo: l'incompetenza della Giunta regionale ad approvare un piano avente natura prevalentemente regolamentare; la violazione dell'art. 2 della legge regionale Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, per l'eccessiva discrezionalità esercitata e per l'omessa considerazione delle osservazioni dei privati e del parere comunale; l'illegittima attribuzione di un ruolo determinante al Comitato scientifico e ai gruppi istruttori, non previsti dalla legge; la violazione delle Linee guida sulla concertazione istituzionale. La questione preliminare ha riguardato la permanenza dell'interesse a ricorrere, alla luce delle successive vicende amministrative e giudiziarie relative alla volumetria edificabile nelle Zone F costiere di Villasimius.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di interesse, rilevando che la lesione effettiva della posizione della società non deriva più direttamente dall'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, bensì dagli atti comunali adottati in applicazione dell'art. 6 della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004, e in particolare dalla deliberazione del Consiglio comunale di Villasimius 19 gennaio 2007, n. 2, con cui è stata accertata l'inesistenza di capacità edificatoria residua nelle Zone F costiere. Il TAR Sardegna, con sentenza 5 novembre 2015, n. 1094, e il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 9 agosto 2021, n. 5797, hanno confermato l'esaurimento delle volumetrie disponibili. Ne consegue che l'eventuale annullamento del Piano Paesaggistico Regionale non sarebbe idoneo a procurare alla ricorrente un'utilità concreta e attuale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Permanenza dell'interesse a ricorrere
Il ricorso straordinario diviene improcedibile quando la lesione effettiva della posizione del ricorrente non dipende più dall'atto impugnato, ma da successivi atti amministrativi autonomi, e l'eventuale annullamento dell'atto originario non potrebbe procurare un'utilità concreta e attuale.
Esaurimento della volumetria edificabile
Le pronunce del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato hanno accertato che la volumetria realizzabile nelle Zone F costiere del Comune di Villasimius era esaurita. Tale circostanza rende non più attuale l'interesse all'impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale.
Mancata contestazione dell'eccezione di difetto di interesse
La ricorrente, pur dichiarando il 4 dicembre 2025 la persistenza dell'interesse alla decisione, non ha preso posizione sulla specifica eccezione di improcedibilità formulata dalla Regione Sardegna.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nel cui ambito il Consiglio di Stato rende il parere decisorio.
art. 2 l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8
È stata invocata dalla ricorrente con riguardo al procedimento di formazione del Piano Paesaggistico Regionale e alla considerazione delle osservazioni dei privati e del parere comunale.
art. 6 l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8
È la disposizione in applicazione della quale il Comune di Villasimius ha effettuato la ricognizione delle volumetrie nelle Zone F costiere; gli atti comunali conseguenti sono stati individuati come fonte diretta ed effettiva della lesione lamentata.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittima attribuzione di un ruolo determinante a organismi non previsti dalla legge, quali il Comitato scientifico e i gruppi istruttori.
art. 9 Cost.
È richiamato nel contesto delle sentenze della Corte costituzionale relative alla legge regionale Sardegna n. 21 del 2020 e alla tutela del paesaggio.
art. 117, comma 2, lett. s, Cost.
È richiamato nel contesto delle sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2021 e n. 24 del 2022, relative alla competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio e al principio di leale collaborazione.
l. reg. Sardegna 13 luglio 2020, n. 21
La sua evoluzione e le pronunce di illegittimità costituzionale sono state considerate tra i fattori sopravvenuti del quadro normativo paesaggistico, senza incidere sulla decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l'interesse alla decisione deve permanere sino alla definizione dell'affare e deve consistere nella concreta utilità che il ricorrente potrebbe ottenere dall'eventuale accoglimento.
- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di atti successivi o di accertamenti giudiziali, la lesione effettiva della posizione del ricorrente risulta imputabile a un diverso atto e l'annullamento dell'atto originariamente impugnato non sarebbe idoneo a rimuoverla.
- L'esaurimento della capacità edificatoria derivante da atti comunali autonomi può escludere l'interesse a contestare il piano paesaggistico che era stato individuato come ostativo all'edificazione, se l'annullamento del piano non consentirebbe comunque di conseguire il titolo edilizio.
Improcedibilità del ricorso contro il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di un terreno nel Comune di Villasimius contro il decreto del Presidente della Regione Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 e la delibera di Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36, recanti approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo.
Premesse e vicenda amministrativa
La società sosteneva che il terreno, situato in località Cruccuris e ricadente in zona urbanistica F-turistica, fosse edificabile per 8640 metri cubi destinati ad attrezzature private. Nel febbraio 2000 aveva ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera e nel novembre 2004 aveva chiesto il rinnovo della concessione e del nulla osta paesaggistico, scaduti per mancato pagamento degli oneri.
Secondo la ricorrente, l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale aveva impedito il rilascio di nuovi permessi di costruire fino all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano paesaggistico.
Motivi dedotti
La società ha contestato:
- l'incompetenza della Giunta regionale ad approvare un piano avente natura prevalentemente regolamentare;
- la violazione dell'art. 2 della legge regionale Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, per l'eccessiva discrezionalità esercitata e per la mancata considerazione delle osservazioni dei privati e del parere del Consiglio comunale;
- l'illegittimo ruolo attribuito al Comitato scientifico e ai gruppi istruttori, organismi non previsti dalla legge, in violazione dell'art. 97 Cost.;
- la violazione delle Linee guida in materia di concertazione istituzionale.
Vicende successive e verifiche istruttorie
La Sezione ha adottato diversi pareri interlocutori, nel 2016, nel 2022 e nel 2024, chiedendo di verificare la permanenza dell'interesse e di acquisire chiarimenti sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale della pianificazione paesaggistica sarda.
Il quadro sopravvenuto comprendeva, tra l'altro, le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 e le sentenze della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257, e 28 gennaio 2022, n. 24, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge regionale.
Dopo ulteriori interlocuzioni, la Regione Sardegna ha depositato il 7 agosto 2025 una relazione, eccependo l'inammissibilità o comunque l'assenza di interesse attuale al ricorso. La società ha dichiarato il 4 dicembre 2025 di voler mantenere l'interesse alla decisione, senza tuttavia contestare specificamente l'eccezione regionale.
Valutazione sulla permanenza dell'interesse
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di interesse, precisando che essa era rilevabile anche d'ufficio.
La società aveva individuato nel Piano Paesaggistico Regionale il fattore ostativo al rilascio del titolo edilizio. Tuttavia, essa aveva anche impugnato davanti al giudice amministrativo gli atti comunali successivi con cui il Comune di Villasimius aveva verificato le volumetrie disponibili nelle Zone F costiere e aveva respinto ulteriori istanze edificatorie.
Il TAR Sardegna, con sentenza 5 novembre 2015, n. 1094, aveva respinto il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento comunale dell'esaurimento della volumetria edificabile. La decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza 9 agosto 2021, n. 5797.
Ragioni dell'improcedibilità
Le pronunce giudiziali hanno evidenziato che le volumetrie disponibili nelle Zone F costiere del Comune di Villasimius erano esaurite. Inoltre, la deroga ai limiti volumetrici prevista dalla legge regionale Sardegna n. 8 del 2004 non era automatica né dovuta, ma subordinata alla verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.
Di conseguenza, la lesione concreta della posizione della società non derivava più direttamente dal Piano Paesaggistico Regionale, ma dagli autonomi atti comunali adottati in applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 2004, in particolare dalla deliberazione consiliare 19 gennaio 2007, n. 2.
L'eventuale annullamento degli atti regionali impugnati non avrebbe quindi consentito alla società di ottenere il titolo edilizio o di recuperare una capacità edificatoria ormai accertata come esaurita. Mancando un'utilità concreta e attuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla competenza della Giunta regionale, al procedimento di formazione del piano, al ruolo degli organismi istruttori e alla concertazione istituzionale.
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