Parere n. 800/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società Italiana Alberghi a r.l. (S.I.A.), in persona del legale rappresentante signor Francesco Loi, contro il Comune di Budoni e la Regione Sardegna per l’annullamento del provvedimento n. 8594 del 17 agosto 2006 del Comune di Budoni; la delibera di Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - primo ambito omogeneo; il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006; la delibera di Giunta regionale n. 22 del 24 maggio 2006 di adozione del piano paesaggistico regionale; il decreto del Presidente della Regione autonoma della Regione Sardegna n. 46 del 24 maggio 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego comunale di rinnovo e/o voltura delle concessioni edilizie per il complesso albergo-villaggio "Punta Ottiolu" e degli atti regionali di adozione e approvazione del Piano paesaggistico regionale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 8594 del 17 agosto 2006, con cui il Comune di Budoni ha negato il rinnovo e/o la voltura delle concessioni edilizie relative a un complesso immobiliare ricadente in un piano di lottizzazione approvato nel 1988, nonché gli atti regionali di adozione e approvazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la mancata scadenza del piano di lottizzazione, l'insussistenza della necessità di un nulla osta paesaggistico ai fini del rinnovo o della voltura, la confusione tra rinnovo e proroga, l'illegittimità del piano paesaggistico per incompetenza, violazione delle regole procedimentali, mancata concertazione istituzionale e partecipazione, illegittima costituzione del Comitato scientifico, violazione delle competenze degli enti locali e difetto di coordinamento con la pianificazione comunale. Il diniego comunale era fondato su una pluralità di ragioni autonome, tra cui la scadenza della convenzione senza realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione, la scadenza della concessione edilizia, la scadenza del nulla osta paesaggistico, l'unitarietà dello studio di lottizzazione e l'assoggettamento dell'area ai vincoli di salvaguardia del piano paesaggistico regionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente l'esame della prima ragione posta a fondamento del diniego, relativa alla scadenza della convenzione senza realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione. La società si è limitata a contestare tale circostanza senza fornire alcun principio di prova, né in sede procedimentale né in sede processuale, sebbene fosse nella sua disponibilità produrre planimetrie e documentazione fotografica. Il Collegio ha inoltre rilevato che la delibera del Consiglio comunale di Budoni n. 31 del 13 maggio 2002 subordinava il rilascio del permesso di costruire nell'ambito di una convenzione di lottizzazione al completamento delle opere di urbanizzazione e alla cessione delle relative aree al Comune; tale delibera non era stata impugnata. Poiché il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione plurima e ciascuna ragione autonoma era idonea a giustificarlo, l'accertata infondatezza della censura relativa alle opere di urbanizzazione è stata ritenuta sufficiente per respingere il ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Osservazioni
Prima ragione del diniego - Opere di urbanizzazione
La censura è infondata perché la società ha negato il mancato completamento delle opere di urbanizzazione senza fornire alcun principio di prova, pur potendo produrre planimetrie e documentazione fotografica. La delibera consiliare n. 31 del 13 maggio 2002 subordinava inoltre il rilascio del permesso di costruire al completamento delle opere e alla cessione delle relative aree al Comune.
Motivazione plurima del provvedimento
Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, l'accertata legittimità o infondatezza delle censure riferite anche a una sola ragione è sufficiente a sorreggere il rigetto del ricorso; le censure rivolte agli ulteriori motivi possono essere assorbite.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell'ambito del quale è stato acquisito il parere decisorio del Consiglio di Stato.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 143
La disposizione è richiamata in relazione alle contestazioni riguardanti il procedimento e il contenuto della pianificazione paesaggistica regionale.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 144
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere la necessità della concertazione istituzionale e il coinvolgimento dei Comuni nella pianificazione paesaggistica; il Collegio non ha esaminato la censura, ritenendo decisiva un'autonoma ragione del diniego.
l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, art. 2
La ricorrente ha dedotto la violazione delle regole regionali relative alle fasi di elaborazione, adozione e approvazione del piano paesaggistico; tali censure sono rimaste assorbite.
l. reg. Sardegna 13 luglio 2020, n. 21
È richiamata nel parere interlocutorio quale elemento del sopravvenuto quadro normativo regionale, insieme alle pronunce della Corte costituzionale; il Collegio non ha tuttavia esaminato nel merito la validità degli atti paesaggistici.
Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 2021, n. 257
È richiamata per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Sardegna n. 21 del 2020, anche in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione; il profilo è rimasto assorbito.
Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2022, n. 24
È richiamata per l'illegittimità costituzionale di ulteriori disposizioni della l. reg. Sardegna n. 21 del 2020 per contrasto con gli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s), Cost.; il profilo non è stato esaminato nel merito.
Delibera del Consiglio comunale di Budoni n. 31 del 13 maggio 2002
La delibera stabilisce che il rilascio del permesso di costruire nell'ambito di una convenzione di lottizzazione è subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione e alla cessione delle relative aree al Comune. Non essendo stata impugnata, la prescrizione è stata ritenuta incontestabile nel procedimento.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, l'accertata legittimità di una sola ragione è sufficiente a sostenere il provvedimento e consente di assorbire le censure rivolte agli ulteriori motivi.
- Chi contesta in giudizio il mancato completamento delle opere di urbanizzazione deve fornire almeno un principio di prova, soprattutto quando la documentazione utile, come planimetrie e fotografie, è nella sua disponibilità.
- Una prescrizione contenuta in un atto comunale non impugnato che subordini il rilascio del permesso di costruire al completamento delle opere di urbanizzazione e alla cessione delle relative aree costituisce una ragione autonoma per negare il rinnovo o la voltura del titolo edilizio in assenza dell'adempimento.
Diniego di rinnovo e voltura delle concessioni edilizie per il complesso "Punta Ottiolu"
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata proprietaria di un complesso alberghiero nel Comune di Budoni. La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di rinnovo e/o voltura delle concessioni edilizie e gli atti regionali relativi al Piano paesaggistico regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo.
Premesse e richiesta
Il complesso immobiliare era stato acquistato da un fallimento e ricadeva in un piano di lottizzazione approvato nel 1988. La società aveva chiesto la voltura e il rinnovo della concessione edilizia n. 20 del 28 gennaio 1992, rilasciata alla dante causa, per ultimare le opere previste dal piano attuativo. Il Comune ha respinto l'istanza con provvedimento del 17 agosto 2006.
Nel corso del procedimento consultivo il Consiglio di Stato ha adottato diversi pareri interlocutori, chiedendo la verifica della permanenza dell'interesse e disponendo acquisizioni istruttorie. Dopo ulteriori solleciti, la ricorrente non ha confermato la permanenza dell'interesse alla decisione; la Regione ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il Collegio ha tuttavia definito il ricorso nel merito, esaminando la motivazione autonoma posta a base del diniego.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La società ha sostenuto, in sintesi, che:
- il piano di lottizzazione non sarebbe scaduto e le opere di urbanizzazione non sarebbero state completate per cause non imputabili alla ricorrente;
- il nulla osta paesaggistico sarebbe necessario per la trasformazione del territorio e per l'edificazione, ma non costituirebbe presupposto per il rinnovo o la voltura della concessione edilizia;
- il Comune avrebbe confuso il rinnovo con la proroga;
- il Piano paesaggistico regionale sarebbe illegittimo per incompetenza, violazione delle regole procedimentali, mancata concertazione e partecipazione, illegittima costituzione del Comitato scientifico, esclusione dei Comuni e mancato coordinamento con gli strumenti comunali;
- la Giunta regionale non avrebbe avuto competenza ad approvare le parti del piano aventi natura regolamentare;
- sarebbero state violate le disposizioni della l. reg. Sardegna n. 8 del 2004 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Motivazione plurima del diniego
Il diniego comunale era fondato su più ragioni autonome: la scadenza della convenzione senza realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione; la scadenza della concessione edilizia; la necessità che il rinnovo fosse richiesto prima della scadenza; la scadenza del nulla osta paesaggistico; l'inserimento del progetto in un unico studio di lottizzazione; l'assoggettamento dell'area ai vincoli di salvaguardia del piano paesaggistico regionale.
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui, quando un provvedimento contiene una motivazione plurima composta da ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, l'annullamento può essere disposto soltanto se risultano illegittime tutte le ragioni poste a fondamento dell'atto. È quindi sufficiente che una sola ragione rimanga valida per sostenere il provvedimento.
Opere di urbanizzazione e onere della prova
La prima ragione del diniego riguardava la scadenza della convenzione senza che fossero state realizzate o completate le opere di urbanizzazione. La società ha contestato tale circostanza, ma non ha fornito alcun principio di prova, né durante il procedimento né nel giudizio. Secondo il Collegio, avrebbe potuto produrre planimetrie, fotografie e altra documentazione idonea a dimostrare l'esecuzione delle opere.
Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato la delibera del Consiglio comunale di Budoni n. 31 del 13 maggio 2002, che subordinava il rilascio del permesso di costruire nell'ambito di una convenzione di lottizzazione a due requisiti: il completamento delle necessarie opere di urbanizzazione e la cessione delle relative aree al Comune. La delibera non era stata impugnata e la relativa prescrizione è stata quindi ritenuta incontestabile.
Censure assorbite
Poiché la ragione concernente il mancato completamento delle opere di urbanizzazione era autonoma e sufficiente a giustificare il diniego, il Collegio non ha esaminato le ulteriori censure relative alla scadenza della concessione, al nulla osta paesaggistico, alla distinzione tra rinnovo e proroga e alla legittimità del Piano paesaggistico regionale. Sono rimasti pertanto assorbiti anche i profili concernenti la competenza della Giunta regionale, la concertazione con le amministrazioni statali e locali, la partecipazione degli interessati e gli effetti delle sopravvenienze normative e delle sentenze della Corte costituzionale richiamate nei pareri interlocutori.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. La decisione si fonda esclusivamente sull'infondatezza della censura relativa alle opere di urbanizzazione, ritenuta sufficiente a confermare la legittimità del diniego comunale.
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