Parere n. 799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla La Balcaccia s.r.l. contro la Regione Sardegna per l’annullamento della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7 nonché del decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione della citata deliberazione n. 36/7 sul Bollettino ufficiale della Regione; del decreto del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione della suddetta delibera regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006; di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato, comprese le delibere della Giunta regionale della Sardegna n. 22/3 del 24 maggio 2006 e le Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e del decreto presidenziale regionale n. 82 del 7 settembre 2006 di pubblicazione, nonché degli atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato il Piano Paesaggistico Regionale sotto plurimi profili: incompetenza della Giunta regionale, in quanto il Piano sarebbe stato assimilabile a un regolamento da approvare dal Consiglio regionale; illogicità e sproporzione dei vincoli paesaggistici, in particolare del divieto di realizzare strutture ricettive connesse a campi da golf nella fascia costiera; carenza o irregolarità della concertazione istituzionale, della partecipazione dei Comuni, dei privati e dei Ministeri competenti; illegittimità delle intese previste dal Piano; mancato esame o esame insufficiente delle osservazioni; illegittimo coinvolgimento del Comitato scientifico e dei gruppi istruttori; mancata rinnovazione del procedimento a seguito delle modifiche normative introdotte dai d.lgs. n. 156 e n. 157 del 2006; violazione degli artt. 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 quanto all’intesa con il Ministero e al coordinamento con gli strumenti urbanistici; illegittimità della perdita di efficacia attuativa ed esecutiva dei P.U.C. contestualmente all’adozione del P.P.R.; illegittimità derivata dei decreti presidenziali regionali impugnati. In via preliminare, la Regione aveva eccepito il venir meno dell’interesse, in ragione della sentenza del TAR Sardegna n. 2183 del 2008 relativa al giudizio negativo di compatibilità ambientale dell’intervento della società.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Ha ritenuto persistente l’interesse della ricorrente, poiché essa aveva individuato specifiche disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione ritenute preclusive dell’intervento. Nel merito, ha escluso che il P.P.R. fosse un regolamento: esso costituisce un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale e paesaggistica, con contenuto anche prescrittivo, la cui approvazione rientrava nella competenza della Giunta regionale. Ha ritenuto regolare la concertazione, svolta mediante pubblicazione, conferenze di copianificazione, incontri tecnici, osservazioni e audizioni. Ha riconosciuto la legittimità delle intese quali strumenti di coordinamento e attuazione condivisa, senza sostituzione dei procedimenti necessari al rilascio dei titoli edilizi. Ha escluso che il mancato raggiungimento dell’intesa preventiva con i Ministeri ai sensi dell’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 determinasse l’illegittimità del Piano, producendo soltanto l’impossibilità di avvalersi delle procedure semplificate di autorizzazione. Ha ritenuto legittimo l’esame delle osservazioni mediante gruppi istruttori e sistemi informatizzati, poiché la decisione finale era rimasta alla Giunta. Ha escluso vizi nella nomina e nell’attività del Comitato scientifico, avente funzione meramente consultiva e tecnica. Ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell’intero procedimento, non essendo state alterate le caratteristiche essenziali e i principi informatori del Piano. Ha confermato la prevalenza del P.P.R. sugli strumenti urbanistici e la legittimità delle misure di salvaguardia, compresa la perdita di efficacia attuativa ed esecutiva dei P.U.C. incompatibili. Ha infine ritenuto infondate le censure contro il divieto relativo alle strutture connesse ai campi da golf e le censure di illegittimità derivata contro i decreti di pubblicazione.
Osservazioni
Persistenza dell’interesse a ricorrere
L’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse è stata respinta, poiché la ricorrente aveva individuato specifiche disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. ritenute preclusive della realizzazione dell’intervento.
Competenza all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale
Il P.P.R. non è un atto regolamentare, ma uno strumento amministrativo generale di pianificazione territoriale e paesaggistica, con contenuto descrittivo, propositivo e prescrittivo. La sua approvazione rientrava pertanto nella competenza della Giunta regionale e non del Consiglio regionale.
Concertazione e partecipazione
Le conferenze di copianificazione, gli incontri tecnici, la pubblicazione, le osservazioni e le audizioni hanno assicurato un sistema partecipativo non irragionevole. L’eventuale mancata partecipazione di singoli Comuni alle conferenze non determina l’illegittimità dell’intero procedimento.
Intese e coordinamento istituzionale
Le intese previste dal P.P.R. costituiscono strumenti di coordinamento tra Regione, Provincia e Comune per la realizzazione di interventi conformi al Piano prima dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Esse non sostituiscono i procedimenti necessari per il rilascio dei titoli edilizi.
Intesa con le amministrazioni statali
Il mancato avvio o raggiungimento dell’intesa preventiva prevista dall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 non determina l’illegittimità del Piano, ma impedisce l’applicazione delle procedure semplificate di autorizzazione previste dalla medesima disposizione.
Esame delle osservazioni
La gestione di circa 2800 osservazioni mediante gruppi istruttori, sistemi di catalogazione e procedure informatizzate è compatibile con i principi di efficienza e buona amministrazione. La valutazione finale è rimasta alla Giunta regionale, che ha distinto tra proposte migliorative e richieste incompatibili con i criteri fondamentali del Piano.
Comitato scientifico e gruppi istruttori
Il Comitato scientifico e i gruppi istruttori hanno svolto funzioni tecniche e consultive di supporto, senza esercitare competenze esterne o decisorie. La loro utilizzazione non richiedeva una specifica previsione legislativa, purché la decisione finale fosse assunta dall’organo competente, come avvenuto.
Modifiche intervenute dopo l’adozione
Le modifiche apportate al Piano in sede di approvazione, anche in considerazione della normativa sopravvenuta, non hanno alterato i criteri ispiratori e l’assetto essenziale del Piano. La rinnovazione della procedura sarebbe stata necessaria solo in presenza di un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori.
Coordinamento tra P.P.R. e strumenti urbanistici
Il Piano assicura il coordinamento mediante la prevalenza sulle pianificazioni territoriali e urbanistiche, le disposizioni sull’adeguamento degli strumenti regionali, provinciali e comunali e le intese previste dall’art. 11 delle N.T.A.
Prevalenza e misure di salvaguardia del P.P.R.
Il P.P.R. è lo strumento centrale di tutela paesaggistica e può contenere prescrizioni immediatamente vincolanti per i privati e prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali e provinciali. È quindi legittima la previsione secondo cui i P.U.C. perdono efficacia attuativa ed esecutiva, nei profili incompatibili, già con l’adozione del Piano.
Divieto di strutture ricettive connesse a campi da golf
Il divieto contestato deriva dal più generale divieto di trasformazione edilizia nelle aree costiere inedificate previsto dall’art. 20, comma 1, lettera a), delle N.T.A.; non sussiste quindi uno specifico vizio della previsione relativa ai campi da golf.
Illegittimità derivata dei decreti presidenziali
La reiezione delle censure contro il P.P.R. comporta l’infondatezza delle doglianze di illegittimità derivata rivolte ai decreti del Presidente della Regione relativi alla pubblicazione del Piano.
Norme richiamate
art. 27 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3
La disposizione attribuisce al Consiglio regionale la competenza sulle leggi e sui regolamenti, ma non comprende l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, che non ha natura regolamentare.
art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il Piano paesaggistico è uno strumento di pianificazione territoriale volto alla tutela, conservazione, recupero e riqualificazione dei valori paesaggistici, con contenuti anche prescrittivi.
art. 143 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
L’intesa con le amministrazioni centrali costituisce una facoltà nella formazione del Piano; il suo mancato raggiungimento non invalida il Piano, ma preclude le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica previste dalla norma.
art. 145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Le previsioni del Piano paesaggistico sono cogenti e prevalenti sugli strumenti urbanistici e sugli atti di pianificazione a incidenza territoriale; le intese possono realizzare il coordinamento tra i diversi livelli di governo.
art. 144, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Le previsioni dei piani paesaggistici ... sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
La disposizione, qualificata come norma fondamentale di riforma economico-sociale applicabile alla Sardegna, fonda il potere del P.P.R. di prevedere misure di salvaguardia e di prevalere sugli strumenti urbanistici.
art. 11 l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45
La norma regionale disciplina il procedimento di formazione e approvazione della pianificazione paesaggistica e non impone la rinnovazione del procedimento quando le modifiche in sede di approvazione non incidono sui principi informatori e sull’assetto essenziale del Piano.
l. reg. Sardegna 8 del 2004
Disciplina il procedimento regionale di pianificazione paesaggistica, valorizzando la concertazione, la partecipazione e l’esame delle osservazioni.
art. 15, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.
La previsione che limita l’efficacia attuativa ed esecutiva dei P.U.C. con l’adozione del P.P.R. è legittima quale misura di salvaguardia e di prevalenza del Piano paesaggistico.
art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.
Il divieto di strutture ricettive connesse a campi da golf nella fascia costiera si inserisce nel più generale divieto di interventi di trasformazione nelle aree costiere inedificate.
art. 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.
Consente ai P.U.C. di adeguamento di apportare correzioni ai tematismi cartografici, purché non siano alterati i contenuti essenziali del P.P.R. e non si configuri una variante al Piano.
art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna
La competenza regionale in materia paesaggistica incontra i limiti derivanti dalla Costituzione, dagli obblighi internazionali, dagli interessi nazionali e dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, con conseguente prevalenza delle norme statali fondamentali di tutela paesaggistica.
Massime di principio
- Il piano paesaggistico regionale, anche quando contiene prescrizioni immediatamente vincolanti, non è per ciò solo un regolamento: costituisce un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale quando esercita la funzione prevista dagli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004.
- Le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali e provinciali e possono stabilire misure di salvaguardia applicabili nelle more dell’adeguamento della pianificazione locale.
- La mancata intesa preventiva con le amministrazioni statali prevista dall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 non determina, di per sé, l’illegittimità del piano paesaggistico, ma impedisce l’utilizzazione delle procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica collegate all’intesa.
- L’amministrazione può avvalersi di comitati scientifici, gruppi istruttori ed esperti esterni per l’elaborazione tecnica di un piano complesso, purché tali organismi non assumano funzioni decisorie o di rilevanza esterna e la valutazione finale resti all’organo competente.
- La modifica di un piano adottato durante la fase di approvazione impone la rinnovazione della procedura soltanto quando altera in modo consistente e rilevante le caratteristiche essenziali o i principi informatori del piano; non è necessaria una nuova adozione per gli adeguamenti alla normativa sopravvenuta o per modifiche non sostanziali.
- La partecipazione alla formazione di un piano paesaggistico può articolarsi in una pluralità di strumenti, tra cui pubblicazione, conferenze, incontri tecnici, osservazioni e audizioni; l’assenza di alcuni soggetti a una singola fase partecipativa non comporta automaticamente l’illegittimità dell’intero procedimento.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e contro il decreto presidenziale regionale n. 82 del 7 settembre 2006 di pubblicazione del Piano. La ricorrente intendeva realizzare una struttura alberghiera e un campo da golf in località La Balcaccia, nel territorio di Santa Teresa Gallura, ma contestava le disposizioni del P.P.R. che rendevano non ammissibili strutture ricettive connesse a campi da golf nella fascia costiera.
Premesse fattuali e procedimento amministrativo
La società aveva presentato al Comune una proposta di accordo di programma conforme al P.U.C., ottenendo nel corso del procedimento valutazioni favorevoli o non ostative da parte del Comune, della Soprintendenza, dell’autorità paesaggistica e degli organi competenti in materia ambientale. Successivamente, la Giunta regionale aveva espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale, impugnato davanti al TAR Sardegna.
Il P.P.R. aveva incluso l’intero territorio comunale nella fascia costiera e aveva introdotto prescrizioni preclusive per le strutture ricettive connesse ai campi da golf. Nel ricorso sono stati dedotti numerosi vizi, riguardanti sia la competenza dell’organo regionale sia il procedimento di formazione del Piano, la partecipazione, l’intesa con i Ministeri, l’esame delle osservazioni e il rapporto tra P.P.R. e P.U.C.
Permanenza dell’interesse a ricorrere
La Regione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che l’interesse fosse venuto meno dopo la sentenza del TAR Sardegna n. 2183 del 2008, relativa alla precedente delibera regionale negativa sulla compatibilità ambientale dell’intervento.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione. La società aveva infatti individuato puntualmente le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. ritenute direttamente preclusive della realizzazione del progetto. Non sono stati ritenuti necessari ulteriori incombenti istruttori, anche perché la documentazione eventualmente occorrente avrebbe potuto essere acquisita mediante accesso ai documenti.
Natura del Piano e competenza della Giunta regionale
La prima censura riguardava la competenza della Giunta regionale. Secondo la ricorrente, il P.P.R. avrebbe avuto natura regolamentare e avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 27 dello Statuto speciale.
La censura è stata respinta. Il P.P.R., previsto dagli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, è uno strumento articolato di pianificazione territoriale e paesaggistica. Esso contiene analisi, classificazioni, indirizzi e prescrizioni, ma tale contenuto prescrittivo non lo trasforma in un regolamento. Si tratta di un atto amministrativo generale di pianificazione, la cui approvazione rientra nella competenza della Giunta regionale secondo la disciplina regionale e statale applicabile.
Concertazione e partecipazione
Il Consiglio di Stato ha escluso l’assenza della fase di concertazione. Il procedimento aveva previsto la pubblicazione della proposta, ventidue conferenze di copianificazione con i Comuni, una conferenza con le Province, incontri con associazioni di categoria e ulteriori incontri tecnici con amministratori locali. I relativi verbali erano stati resi consultabili e dalle attività erano scaturite osservazioni successivamente esaminate.
Le conferenze avevano principalmente funzione informativa e di confronto sulle scelte di fondo del Piano. L’eventuale mancata partecipazione di singoli Comuni non era decisiva, poiché il procedimento prevedeva ulteriori strumenti partecipativi, tra cui osservazioni, audizioni consiliari e intese attuative. Le modalità di partecipazione, previste dalla legge regionale, non sono state ritenute irragionevoli o lesive del coinvolgimento degli enti locali.
Intese e coordinamento tra livelli di governo
Le intese previste dal P.P.R. sono state qualificate come strumenti di coordinamento e attuazione condivisa. Esse consentono di valutare interventi conformi al Piano anche prima dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale, attraverso il coinvolgimento di Regione, Provincia e Comune e, ove occorra, delle amministrazioni statali interessate.
L’intesa non sostituisce il titolo edilizio né gli altri procedimenti autorizzatori, ma assicura che tali procedimenti siano preceduti da una valutazione coordinata della compatibilità paesaggistica, urbanistica e settoriale dell’intervento.
Intesa con il Ministero della cultura
La censura relativa alla mancata intesa preventiva con il Ministero è stata respinta sulla base dei principi già espressi dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale. L’intesa prevista dall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 è stata considerata una facoltà e non una condizione generale di validità del Piano.
Il mancato raggiungimento dell’intesa non invalida quindi il P.P.R., ma comporta la conseguenza di non poter utilizzare le procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative ai beni tutelati.
Esame delle osservazioni e ruolo degli organismi tecnici
Il Piano aveva ricevuto circa 2800 osservazioni, di cui 2120 provenienti da enti locali. La Regione aveva organizzato gruppi istruttori, procedure informatizzate di catalogazione e sistemi di sintesi, sottoponendo gli esiti al Comitato tecnico regionale per l’urbanistica e alla Giunta.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo tale modello organizzativo. La Giunta non si era limitata a recepire passivamente l’attività dei gruppi istruttori, ma aveva mantenuto la valutazione finale sulle singole osservazioni, accogliendo quelle migliorative e respingendo quelle incompatibili con i principi fondamentali del Piano.
Anche il Comitato scientifico è stato ritenuto legittimo. Esso aveva svolto una funzione fiduciaria e consultiva di elevata qualificazione tecnica, senza esercitare compiti decisori o di rilevanza esterna. L’amministrazione può avvalersi di simili organismi di supporto, purché la decisione finale sia assunta dall’organo competente.
Modifiche normative e rinnovazione del procedimento
La ricorrente sosteneva che l’entrata in vigore dei d.lgs. n. 156 e n. 157 del 2006 avesse comportato una modifica sostanziale del Piano adottato, tale da imporre la rinnovazione dell’intero procedimento.
La censura è stata respinta. La normativa sopravvenuta doveva necessariamente essere considerata nella redazione del testo definitivo, ma il Piano non risultava modificato nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale. La rinnovazione della procedura, con nuova adozione e pubblicazione, sarebbe stata necessaria soltanto in presenza di un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche fondamentali del Piano.
Prevalenza del P.P.R. sugli strumenti urbanistici
Il P.P.R. realizza il coordinamento con gli strumenti territoriali attraverso la propria prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e metropolitani, nonché mediante le disposizioni sull’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
Gli artt. 135, 143, 144 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 attribuiscono alla pianificazione paesaggistica una funzione attiva e conformativa. Il Piano non si limita a ricognire vincoli preesistenti, ma definisce il regime d’uso del territorio, individua le trasformazioni compatibili e impone prescrizioni direttamente vincolanti anche per i privati.
In tale quadro è stata ritenuta legittima la previsione dell’art. 15, comma 3, delle N.T.A., secondo cui i P.U.C. perdono efficacia attuativa ed esecutiva, nei profili incompatibili, contestualmente all’adozione del P.P.R. La regola è stata ricondotta alle misure di salvaguardia consentite dall’art. 144, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, qualificato come norma fondamentale di riforma economico-sociale applicabile anche alla Regione Sardegna.
Divieto relativo ai campi da golf
Il divieto di realizzare strutture ricettive connesse a campi da golf nella fascia costiera non è stato considerato autonomamente illogico o illegittimo. Secondo il parere, esso deriva dal più generale divieto di trasformazione edilizia nelle aree costiere inedificate previsto dall’art. 20 delle N.T.A.
Esito del ricorso
Tutte le censure contro il P.P.R. sono state respinte. Di conseguenza, sono state respinte anche le doglianze di illegittimità derivata contro i decreti presidenziali regionali di pubblicazione. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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