Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/06/2020 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rappresentanza in giudizio dello Stato - Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato due intimazioni di pagamento e una cartella, deducendo l’inesistenza della notificazione via PEC perché gli atti in formato PDF non garantivano, a suo dire, originalità e immodificabilità, e la carenza di motivazione sugli interessi. La C.T.P. di Vercelli, con sentenza n. 26/2018, riuniti i ricorsi, aveva annullato gli atti ritenendo inesistente la notificazione e assorbendo la questione degli interessi. L’Agenzia ha appellato contestando la decisione e sostenendo sia la validità della notifica PEC in formato PDF sia la sufficiente indicazione degli interessi; la società ha inoltre eccepito l’irregolarità della costituzione dell’Agenzia tramite avvocato del libero foro.

La decisione

La Commissione ha preliminarmente ritenuto legittima la costituzione dell’Agenzia tramite legale del libero foro, applicando i principi della Cassazione a Sezioni Unite n. 30008/2019. Nel merito ha accolto l’appello: la notificazione via PEC è ammessa e può essere effettuata allegando un documento PDF, senza che sia indispensabile il formato .p7m; inoltre, la partecipazione della società al giudizio dimostrava che gli atti erano giunti nella sua sfera di conoscibilità. Ha escluso anche il vizio relativo alla motivazione degli interessi, considerato il carattere vincolato dei modelli ministeriali della cartella e dell’intimazione. In riforma della sentenza della C.T.P., ha respinto il ricorso della contribuente e compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Non risultano indicati importi o date degli atti di riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 363, comma 3, c.p.c.

    La Suprema Corte ha, quindi, fissato i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 co. 3 c.p.c.

    La Cassazione ha enunciato i principi sulla rappresentanza processuale dell’Agenzia nell’interesse della legge; la decisione applica tali principi per valutare la regolarità della costituzione dell’Agenzia.

  • Art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019

    La Suprema Corte ha, quindi, fissato i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 co. 3 c.p.c. "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R. D. cit.- nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. l, comma 5 del D. L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità."

    Secondo il principio di diritto richiamato, l’Agenzia può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato e in quelli in cui questa non sia disponibile; non occorrono formalità o una specifica allegazione e prova del presupposto, che si presume dalla scelta difensiva effettuata.

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973

    Com'è noto, l'art. 26 co 2 del D.P.R. n. 602/73, come aggiunto dall'art. 38 co. 4 lett. b) del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, prevede che la notifica possa avvenire a mezzo PEC, ali 'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti.

    La cartella di pagamento può essere notificata tramite PEC all’indirizzo del destinatario risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

  • Art. 156 c.p.c.

    La società sosteneva che la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per la nullità, non fosse applicabile a una notificazione inesistente. La Commissione ha invece ritenuto che la consegna telematica avesse prodotto la conoscenza degli atti; il testo non riporta una citazione testuale della norma applicata dal Collegio.

  • Art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

    La contribuente invocava questa disposizione per sostenere che il documento informatico dovesse essere munito di firma digitale e reso immodificabile. La Commissione ha ritenuto valida la notifica in PDF richiamando i principi della Cassazione sulla possibile trasmissione sia del duplicato informatico sia della copia informatica dell’atto.

  • Art. 1, lettera t), del D.P.R. n. 68/2005

    La disposizione è richiamata per la definizione di messaggio di posta elettronica certificata, nell’ambito del principio secondo cui l’atto può essere trasmesso via PEC in forme informatiche diverse.

  • Art. 1, lettera i-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

    La definizione di documento informatico contribuisce a distinguere l’atto nativo digitale dalla copia informatica di un originale cartaceo; entrambe le modalità sono ritenute idonee alla notificazione via PEC.

  • Art. 1, lettera i-quinquies, del D.P.R. n. 68/2005

    La disposizione è richiamata per la definizione di duplicato informatico, che può essere allegato al messaggio PEC in alternativa alla copia informatica dell’originale cartaceo.

  • Articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016

    In base ai principi delle Sezioni Unite, il ricorso dell’Agenzia ad avvocati del libero foro deve rispettare le regole di affidamento e i criteri applicabili agli incarichi legali.

  • Art. 1, comma 5, del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016

    I criteri generali adottati ai sensi di questa disposizione orientano la scelta degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia.

Massime di principio

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata da un avvocato del libero foro; nei casi indicati dalla legge e dai principi delle Sezioni Unite non è necessaria una delibera o una prova separata del presupposto della scelta.
  • La notificazione di cartelle e intimazioni via PEC è ammessa all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti. L’allegato può essere un duplicato informatico oppure una copia informatica in formato PDF: il formato .p7m non è, di per sé, un requisito indispensabile.
  • Un’irregolarità formale della notifica telematica non determina automaticamente la nullità se l’atto è stato consegnato e il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva; la concreta possibilità di contestare il credito può dimostrare il raggiungimento dello scopo.
  • La motivazione degli interessi va valutata anche considerando il carattere vincolato dei modelli ministeriali della cartella e dell’intimazione; nel caso deciso, tale carattere ha escluso la necessità di una motivazione specifica ed esaustiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.