Cassazione Civile, Ordinanza n. 14270/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione monitoria avente ad oggetto il rimborso di due mutui erogati da un istituto bancario. Il debitore ha impugnato la sentenza d'appello che aveva respinto il gravame contro la decisione di primo grado. In Cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 4 l. n. 130/1999, 58 t.u.b., 1264 c.c., 1346 c.c. e 372 c.p.c., sostenendo che la società intervenuta in appello non avesse provato la propria legittimazione attiva e la titolarità del credito, poiché aveva depositato solo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non il contratto di cessione; ha inoltre contestato che dall'avviso fosse possibile comprendere se il credito litigioso fosse effettivamente incluso nella cessione in blocco.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che le censure fossero affette da difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto adeguatamente il contenuto del documento né indicato con precisione la sua collocazione nei fascicoli; dall'altro, che il motivo si ponesse contro la giurisprudenza consolidata in materia di cessione in blocco dei crediti bancari, secondo cui l'avviso in Gazzetta Ufficiale, se individua per categorie i rapporti ceduti, è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario quando gli elementi comuni consentano l'individuazione senza incertezze. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva neppure allegato di avere contestato in appello il subentro della cessionaria, sicché la controparte non era, in concreto, onerata di fornire ulteriore prova del trasferimento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore somma in favore della controricorrente, alla somma in favore della Cassa delle ammende e agli ulteriori adempimenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma applicabile alle operazioni di cartolarizzazione e cessione dei crediti; la Corte lo menziona nel quadro della disciplina della cessione in blocco.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
La produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è ritenuta sufficiente a provare la titolarità del credito del cessionario, se i rapporti sono individuabili senza incertezze.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di opponibilità/efficacia della cessione del credito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata determinatezza dell'oggetto della cessione; la Corte non accoglie la censura.
Invocato nel motivo di ricorso; nel testo è richiamato solo come norma asseritamente violata.
Le censure fondate su atti e documenti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto o non ne indica con precisione la localizzazione nei fascicoli.
Il motivo è ritenuto contrastante con la giurisprudenza consolidata di legittimità, con conseguente profilo di inammissibilità.
La valutazione del giudice di merito sull'idoneità dell'avviso di cessione è accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio e per la proposta del consigliere delegato.
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Applicato per le statuizioni accessorie conseguenti alla soccombenza in sede di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Utilizzato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario quando il credito sia riconducibile, senza incertezze, alle categorie indicate nell'avviso.
- La prova della legittimazione attiva del cessionario va contestata in modo specifico nel giudizio di merito; in mancanza di contestazione, la controparte può non essere onerata di ulteriori dimostrazioni del trasferimento.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si fondano su documenti di causa senza una puntuale trascrizione del loro contenuto e senza indicazione specifica della loro collocazione nei fascicoli.
- La valutazione del giudice di merito circa l'idoneità probatoria dell'avviso di cessione costituisce accertamento di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito o si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
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