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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2009, emesso a seguito di indagini bancarie su un conto corrente a lui intestato. Le somme accreditate sul conto erano state recuperate a tassazione perché ritenute dall'Ufficio non adeguatamente documentate; il contribuente sosteneva in sede endoprocedimentale che una parte corrispondesse al rimborso di spese vive per un arbitrato internazionale e un'altra parte a un compenso per consulenza, condizionato a eventuale rimborso. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973, dell'art. 10 Statuto del contribuente e dell'art. 97 Cost., assumendo che l'assenza di un contraddittorio preventivo rendesse illegittimo l'accertamento. Con il primo motivo lamentava la motivazione apparente della sentenza di appello, nella parte in cui aveva ritenuto di equivoca lettura una dichiarazione di uno studio legale internazionale prodotta a supporto della giustificazione dei movimenti bancari.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso che, per gli accertamenti Irpef fondati su indagini bancarie e non su accertamento sintetico o su verifiche IVA/eseguite in locali del contribuente, esista un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità; l'invito a comparire ex art. 32 d.P.R. 600/1973 è stato qualificato come facoltà dell'Ufficio, non come obbligo. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché il passaggio contestato andava letto nel complesso dell'argomentazione sulla mancata prova contraria del contribuente e sulla non sufficiente specificità della documentazione prodotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione"

    È stato il parametro invocato per censurare la pretesa violazione delle norme sostanziali sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    "natura meramente apparente della motivazione"

    È stato il parametro invocato per denunciare un vizio processuale della sentenza d'appello.

  • art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ha chiarito che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto da questa norma riguarda l'accertamento sintetico del reddito complessivo, non l'accertamento fondato su indagini finanziarie.

  • art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'invito al contraddittorio e le richieste di chiarimenti sui conti bancari sono stati qualificati come poteri istruttori facoltativi dell'Ufficio, non come obblighi invalidanti l'accertamento in caso di omissione.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    È stato richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio, ma la Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, una violazione idonea a determinare nullità.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente come parametro di legittimità dell'azione amministrativa, ma non è stato ritenuto fondante un obbligo generale di previo contraddittorio nell'accertamento bancario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 12 delle preleggi

    È stato richiamato nel ragionamento sulla interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., intesa come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie relativi a imposte non armonizzate, come l'Irpef, non sussiste in via generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità, salvo che una specifica norma lo preveda espressamente.
  • L'invito del contribuente a comparire per fornire chiarimenti sui movimenti bancari è un potere istruttorio discrezionale dell'Ufficio e non un passaggio procedimentale obbligatorio la cui omissione invalidi l'atto impositivo.
  • L'obbligo di contraddittorio previsto per l'accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 non si estende automaticamente agli accertamenti basati su indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è sufficiente la mera sintesi o la non condivisibilità della motivazione, se il ragionamento complessivo è ricostruibile.
  • Ai fini della legittimità dell'accertamento bancario, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica della riferibilità delle movimentazioni a operazioni non imponibili o già giustificate; giustificazioni generiche o non documentalmente riscontrate non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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