Cassazione Civile, Ordinanza n. 15090/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto bancario nel quale la banca aveva agito per il recupero di somme dovute in relazione a un rapporto di conto corrente/affidamento. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva condannato in solido la società correntista e il soggetto fideiussore/erede al pagamento di euro 27.836,37, ritenendo che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, fosse stato superato il tasso soglia solo per il tasso extra-fido, mentre il tasso intra-fido restava entro la soglia; aveva inoltre respinto la domanda risarcitoria per asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi per mancata prova del danno e dichiarato tardiva la questione sulla commissione di massimo scoperto, sollevata solo con memoria di replica. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e vizio processuale per avere la Corte territoriale ritenuto tardive le contestazioni alle conclusioni della c.t.u. in appello; 2) erroneità dei conteggi del c.t.u. e asserita usurarietà originaria anche del tasso intra-fido; 3) falsa applicazione di legge e vizio motivazionale per non avere esteso la nullità del tasso extra-fido al tasso intra-fido; 4) omessa/insufficiente/errata motivazione e violazione di norme civilistiche e privacy per avere escluso il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, che i ricorrenti assumevano provato e comunque desumibile in via presuntiva; 5) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione per avere considerato tardiva la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto, ritenuta invece deducibile come questione rilevabile d'ufficio e comunque come minus rispetto alla domanda di nullità totale del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a voler qualificare la censura come vizio processuale, la Corte d'appello aveva comunque esaminato nel merito la questione, sicché non vi era stato alcun concreto pregiudizio derivante dalla declaratoria di inammissibilità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare i conteggi del consulente e quindi a sollecitare una nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha respinto il terzo motivo richiamando il principio per cui, nel conto corrente bancario, la nullità della pattuizione degli interessi ultra-soglia per l'extra-fido non si estende alla pattuizione degli interessi intra-fido, trattandosi di distinte disposizioni con ambiti applicativi diversi. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa e richiede allegazione e prova del danno, oltre che del comportamento illegittimo; la presunzione può operare solo sulle conseguenze di una segnalazione già dimostrata come illegittima. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto era diversa, per petitum e causa petendi, da quella originaria sulla nullità del rapporto o delle pattuizioni inerenti all'affidamento, e quindi soggetta alle preclusioni processuali, non essendo configurabile un rapporto di continenza tale da consentirne la prima proposizione in appello. La banca è stata quindi confermata vittoriosa, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla vigente formulazione della norma.
La parte che invoca l'illegittimità della segnalazione e il danno conseguente deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; il potere di rilevazione d'ufficio non supplisce alla totale carenza di allegazione e prova.
La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia già dimostrato nell'an debeatur; non può sostituire la mancanza di prova dell'esistenza stessa del pregiudizio.
La responsabilità aquiliana per illegittima segnalazione richiede la dimostrazione dell'ingiustizia della condotta, del danno e del nesso causale.
Le regole di liquidazione del danno si applicano solo una volta accertata la responsabilità e l'esistenza del pregiudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi, ma non determinante ai fini della decisione, che si fonda sulla mancata prova del danno.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 8-bis, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106
Norma richiamata dalla parte ricorrente nel quadro delle doglianze sulla segnalazione, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel rigetto del motivo.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario, la nullità della clausola sugli interessi ultra-soglia riferiti all'extra-fido non travolge automaticamente la distinta pattuizione relativa agli interessi intra-fido, quando le due previsioni hanno ambiti applicativi e criteri di calcolo differenti.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del merito o dei conteggi tecnici compiuti dal consulente di parte o d'ufficio.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non basta contestare in astratto le valutazioni o la correttezza matematica della consulenza.
- Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa: occorre allegare e provare sia l'illegittimità della segnalazione sia il danno-conseguenza, fermo restando che quest'ultimo può essere provato anche per presunzioni una volta dimostrato l'illecito presupposto.
- La rilevabilità d'ufficio di una nullità non esonera la parte dagli oneri di allegazione e prova dei fatti che la fanno emergere nel processo; in difetto totale di tali allegazioni, il potere officioso non può operare.
- Una domanda nuova è inammissibile in appello quando sia diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella proposta in primo grado; non è sufficiente invocare una generica affinità con una domanda originaria più ampia.
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