Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19349/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto nel 1989 dal Comune una concessione di diritto di superficie su terreni di uso civico per impianti sciistici e servizi connessi; la concessione era stata poi estesa nel 2005. Successivamente il Comune aveva attribuito alla società resistente un diritto di superficie su una particella ricompresa nell’area già in concessione alla ricorrente. La ricorrente aveva quindi chiesto, davanti al giudice civile e poi, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, davanti al giudice amministrativo, l’accertamento della preesistenza e prevalenza del proprio diritto sulla particella, la nullità dell’atto del 2011 in favore della controinteressata, la demolizione dell’opera realizzata, ovvero in subordine un indennizzo e il risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello ritenendo: non proposta una specifica domanda di nullità e comunque non rilevabile d’ufficio; inopponibili, e non nulli, gli atti confliggenti secondo l’art. 2644 c.c.; scaduta la concessione della ricorrente nel 2023; non accoglibile la domanda di demolizione/indennizzo; mancante prova di condotta illecita del Comune e di un danno concreto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse errato nella ricostruzione del rapporto concessorio, avesse indebitamente negato la possibilità di condannare l’amministrazione a un facere specifico, avesse omesso di pronunciare sulla nullità del rapporto del 2011 e avesse trascurato l’illiceità dell’attività della controinteressata e i danni derivati.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente veicolate come motivi di giurisdizione ex art. 111 Cost., in realtà contestassero la ricostruzione dei fatti, l’interpretazione delle norme sostanziali e processuali e la valutazione delle prove compiute dal Consiglio di Stato. Secondo la Corte, non era configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, perché il giudice amministrativo non aveva sconfinato nei poteri riservati al legislatore o all’amministrazione, né aveva negato in astratto tutela giurisdizionale alla posizione dedotta; aveva invece reso decisioni di merito sul rapporto concessorio e sulla domanda risarcitoria, eventualmente sindacabili solo come errori di giudizio e non come motivi di giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di censurare errori di ricostruzione fattuale o di applicazione delle norme sostanziali e processuali.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale nel perimetro del sindacato sulle sentenze del giudice amministrativo, ma la Corte esclude che la sua violazione integri di per sé un motivo di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a.

    È la base della giurisdizione esclusiva in materia di concessioni; la Corte chiarisce che la sua evocazione non basta a trasformare in eccesso di potere giurisdizionale un mero errore di merito del Consiglio di Stato.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata insieme all’art. 362 c.p.c.; la Corte ribadisce che, nel caso di sentenze del Consiglio di Stato, il controllo è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo nei limiti dell’eccesso o difetto di giurisdizione.

  • art. 2644 c.c.

    La disciplina della trascrizione comporta, in caso di conflitto tra atti incompatibili, inefficacia o inopponibilità dell’atto successivo, non nullità.

  • art. 2058 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la tutela in forma specifica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo la censura comunque inammissibile perché diretta contro una valutazione di merito.

  • art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a.

    È richiamato per escludere che il giudice amministrativo possa emettere una tutela preventiva diretta a orientare l’azione futura della P.A.; la Corte osserva però che l’eventuale errore applicativo sarebbe un errore di giudizio, non di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo è configurabile solo quando vi sia sconfinamento nei poteri riservati al legislatore o all’amministrazione, oppure quando la giurisdizione sia negata in astratto nonostante la tutela sia giuridicamente prevista; non ricorre invece quando si contestano interpretazione delle norme, ricostruzione dei fatti o valutazione delle prove.
  • La deduzione, come motivo di giurisdizione, di un’erronea qualificazione del rapporto concessorio o della sua durata non è ammissibile se mira in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del merito della controversia.
  • La mancata applicazione, da parte del giudice amministrativo, di una specifica regola sostanziale o processuale integra, di regola, un errore di giudizio e non un vizio di giurisdizione, salvo che il giudice abbia negato in astratto la propria potestà decisoria.
  • In tema di conflitto tra atti trascritti incompatibili, la priorità della trascrizione non determina nullità dell’atto successivo, ma solo la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del titolare del diritto preesistente.
  • Le censure dirette contro una ratio decidendi autonoma e sufficiente non possono condurre all’accoglimento del ricorso se non colpiscono efficacemente tutte le rationes poste a fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.