Cassazione Civile, Ordinanza n. 09522/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una soggetto che si assumeva erede universale di un defunto e chiedeva alla banca la consegna delle somme giacenti su un conto corrente intestato al de cuius, oppure, in subordine, il pagamento del 50% delle somme trasferite dal defunto da un conto cointestato con la sorella premorta a un altro conto personale. In via ulteriore chiedeva il risarcimento del danno per il rifiuto della banca di svincolare le somme. La Corte d'appello aveva però ritenuto che il testamento non contenesse un'istituzione di erede universale, ma attribuzioni a titolo particolare di singoli beni, qualificando la ricorrente come legataria. Nel ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 per mancato esperimento della mediazione; 2) violazione dell'art. 553 c.c. per avere la Corte qualificato la domanda come petizione ereditaria e non come azione di accertamento della qualità di erede e di restituzione; 3) violazione degli artt. 588 c.c., 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento della qualità di erede universale e la supposta omessa valutazione delle prove e della volontà testamentaria; 4) violazione dell'art. 48 d.lgs. 346/1990 per il rigetto della domanda risarcitoria fondata sul mancato svincolo delle somme prima della denuncia di successione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo interveniente perché nel giudizio di legittimità non è ammessa la partecipazione di chi non abbia preso parte ai precedenti gradi di merito. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla mediazione, sia perché non risultava se la relativa eccezione fosse stata tempestivamente proposta o rilevata d'ufficio, sia perché la ricorrente non aveva interesse a dolersi della propria mancata attivazione della mediazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e che, comunque, ai fini della consegna delle somme era comunque necessario dimostrare la qualità di erede universale, qualità che era stata motivatamente esclusa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 588 c.c., spetta al giudice stabilire se le disposizioni testamentarie siano a titolo universale o particolare; nel caso concreto il testamento attribuiva singoli beni e il contesto fattuale dimostrava che il de cuius non aveva inteso disporre dell'intero patrimonio. Il quarto motivo è stato parimenti infondato: l'art. 48 d.lgs. 346/1990 è norma tributaria posta a tutela dell'erario, e il suo mancato rispetto non attribuisce alla legataria un diritto risarcitorio verso la banca per somme delle quali non aveva titolo a pretendere la consegna. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese in favore della sola controricorrente banca e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
La mancata mediazione è eccepibile solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla disciplina processuale; in difetto di specifica deduzione o rilevazione nei gradi di merito la domanda non può essere dichiarata improcedibile in cassazione, e comunque la parte che non abbia attivato la mediazione non ha interesse a dolersi della propria omissione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010
Se il mancato esperimento del tentativo di mediazione non è stato eccepito tempestivamente o rilevato d'ufficio, la domanda resta procedibile.
La qualificazione della domanda come petizione ereditaria o come diversa azione restitutoria non muta l'esigenza di provare la qualità di erede necessaria per ottenere la consegna dei beni del de cuius.
Le disposizioni testamentarie sono a titolo universale se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore; le altre sono a titolo particolare. L'indicazione di beni determinati non esclude l'istituzione di erede solo se risulta la volontà di assegnarli come quota del patrimonio, ma la relativa qualificazione spetta al giudice di merito.
Richiamato nel contesto della censura sulla valutazione delle prove, senza ravvisarne violazione nel caso concreto.
Richiamato nel contesto della censura sulla valutazione delle prove, senza ravvisarne violazione nel caso concreto.
È norma tributaria imperativa posta a tutela dell'interesse fiscale; il divieto per la banca di consegnare somme ereditarie prima della prova della dichiarazione di successione opera nei rapporti col fisco e non fonda, di per sé, un diritto risarcitorio del soggetto che non abbia titolo alla consegna.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento di un terzo che non abbia partecipato ai precedenti gradi di merito, in assenza di una specifica previsione che gli consenta di spiegare difese nel giudizio di legittimità.
- La censura sulla mancata mediazione è inammissibile se non è chiarito se la relativa eccezione sia stata proposta o rilevata nei gradi di merito; inoltre non sussiste interesse a dolersi della propria omessa attivazione del procedimento quando la violazione opera soltanto a vantaggio della parte che la invoca.
- La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo se l'erronea interpretazione dell'atto introduce un vizio processuale, altera il petitum o integra un errore di diritto o di fatto nei limiti dei motivi consentiti.
- In materia testamentaria, l'indicazione di beni determinati non basta, da sola, a configurare l'istituzione di erede: occorre accertare se il testatore abbia inteso attribuire quei beni come quota del patrimonio; tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile solo per vizi logici o giuridici.
- L'institutio ex re certa non comporta che il beneficiario sia erede universale in senso pieno, ma determina l'attribuzione della quota corrispondente al valore del lascito rispetto all'asse; i beni non contemplati intenzionalmente restano devoluti secondo le regole della successione legittima.
- Il divieto per la banca di pagare somme ereditarie in assenza della prova della dichiarazione di successione tutela l'interesse fiscale dell'erario e non attribuisce automaticamente al preteso erede o legatario un diritto al risarcimento del danno se la sua pretesa sostanziale alla consegna è infondata.
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