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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di una banca, di un credito di euro 250.000 corrispondente alla somma investita in un'obbligazione denominata "Net People", oltre interessi e rivalutazione, previa richiesta di declaratoria di nullità del contratto-ordine di investimento. L'opponente aveva proposto opposizione ex art. 87 TUB come erede testamentaria della titolare del rapporto. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché il ricorso notificato ai commissari non era stato depositato nel fascicolo di parte almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, come richiesto dalla disciplina applicabile. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) violazione dell'art. 87, comma 3, TUB e degli artt. 98 e 99 l.fall., assumendo che dovesse applicarsi la disciplina fallimentare novellata e non il vecchio art. 87 TUB; (2)-(5) violazione dell'art. 87 TUB, degli artt. 165 e 156 c.p.c., lamentando un formalismo eccessivo e sostenendo che la costituzione in giudizio e il deposito effettuati in precedenza o comunque in udienza avrebbero sanato il vizio; (6) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 e 13 CEDU per asserita lesione del giusto processo e del diritto di difesa; (7) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese in presenza di asserite gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per le procedure di liquidazione coatta amministrativa pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 181/2015, continua ad applicarsi l'art. 87 TUB nel testo previgente. Ha poi dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, perché la decisione del Tribunale era conforme a un indirizzo giurisprudenziale consolidato: nel procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dall'art. 87 TUB previgente, il termine per costituirsi con il deposito del ricorso notificato è perentorio; la costituzione si articola in due adempimenti, deposito del ricorso introduttivo e successivo deposito della copia notificata con relata, e la mancanza di tale secondo adempimento nel termine determina che l'opposizione si reputi abbandonata. La costituzione della controparte non sana il vizio. È stato inoltre rigettato il settimo motivo, poiché il Tribunale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza e non risultavano censurabili in cassazione le valutazioni di fatto sulla compensazione delle spese. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 3, d.lgs. 385/1993 (TUB)

    "L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata"

    Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso si applica il testo previgente; il termine di costituzione è sostanzialmente perentorio e la mancata tempestiva costituzione comporta l'abbandono dell'opposizione.

  • art. 3, commi 2 e 6, d.lgs. 181/2015

    "Per gli aspetti non disciplinati... si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del d.lgs. 385/1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto"

    Le procedure di l.c.a. pendenti alla data di entrata in vigore del decreto restano regolate, per gli aspetti non disciplinati diversamente, dalla disciplina previgente del TUB.

  • art. 98, comma 3, l.fall.

    La norma è richiamata come disposizione sostanzialmente coincidente con il previgente art. 87 TUB e come base del consolidato orientamento sul termine perentorio di costituzione.

  • art. 152 c.p.c.

    Pur essendo i termini processuali normalmente ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà, un termine può essere ritenuto perentorio in ragione della funzione e dello scopo perseguiti dalla norma.

  • art. 165 c.p.c.

    Il regime del deposito nel procedimento introdotto con ricorso mutua da questa norma l'esigenza di inserire nel fascicolo anche la copia notificata dell'atto introduttivo e i documenti giustificativi entro il termine previsto.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per escludere la sanatoria del vizio formale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione processuale dell'improcedibilità/abbandono è considerata compatibile con il giusto processo perché funzionale alla ragionevole durata e al corretto esercizio del diritto di difesa.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Le regole processuali nazionali che disciplinano le modalità di esercizio del diritto di difesa rientrano nel margine discrezionale dello Stato, se non impediscono in concreto l'accesso alla giustizia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese dipende da un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dal previgente art. 87 TUB, la costituzione dell'opponente richiede non solo il deposito dell'atto introduttivo, ma anche il tempestivo deposito della copia notificata con la relata; se tale adempimento manca nel termine, l'opposizione si considera abbandonata.
  • Il termine per la costituzione dell'opponente, pur non qualificato espressamente come perentorio, va trattato come tale quando risponde a esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica del passivo.
  • Nei procedimenti a ricorso, il solo deposito del ricorso non esaurisce la costituzione in giudizio: il rapporto processuale si perfeziona solo con gli adempimenti ulteriori richiesti dalla disciplina speciale o, in mancanza, dalla disciplina ordinaria richiamata in via analogica.
  • La costituzione della controparte non sana la decadenza o l'abbandono derivanti dall'omessa tempestiva costituzione dell'opponente.
  • Le censure di eccessivo formalismo non sono fondate quando la regola processuale applicata è coerente con la finalità di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e la ragionevole durata del processo.
  • In sede di legittimità, la mancata compensazione delle spese è censurabile solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione del criterio della soccombenza e non può essere rivista come valutazione di merito se non nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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