Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Quattro soggetti, in qualità di debitori, avevano ottenuto dal tribunale l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3/2012. Su reclamo di una banca creditrice, il tribunale aveva revocato quel decreto ritenendo la domanda inammissibile per difetto di documentazione: mancava una ricostruzione completa della situazione economico-patrimoniale, la creditrice reclamante non era stata inserita nell'elenco dei creditori e non erano stati indicati in modo specifico i beni ipotecati in suo favore; inoltre la relazione particolareggiata non avrebbe dimostrato l'incapienza dell'attivo rispetto al creditore ipotecario privilegiato, la cui soddisfazione nella proposta risultava falcidiata al 9%. I debitori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 14-ter l. 3/2012, sostenendo che il bene non indicato nella proposta era stato successivamente valutato e che il credito della banca era stato poi inserito nel passivo dal professionista; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 7, comma 1, l. 3/2012, affermando che la specificazione del grado delle ipoteche poteva avvenire solo dopo la formazione dello stato passivo e che la falcidia del credito ipotecario era giustificata dal valore di mercato del bene. Hanno anche formulato un terzo motivo sulla meritevolezza, denunciando vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il decreto impugnato era privo di decisorietà: si trattava del provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in accoglimento del reclamo del creditore, dopo aver accertato l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura. In applicazione del consolidato orientamento sulla non ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti che si fermano alla fase di ammissibilità/inammissibilità nelle procedure da sovraindebitamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 14-ter e ss. l. n. 3/2012
La domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio deve essere assistita dalla documentazione necessaria a ricostruire la situazione economico-patrimoniale del debitore; il difetto dei requisiti di ammissibilità è assorbente e giustifica la revoca dell'apertura della procedura.
La censura relativa alla falcidia del credito ipotecario e alla specificazione del grado delle ipoteche è stata prospettata dai ricorrenti, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà; i provvedimenti che si arrestano alla fase di ammissibilità della proposta nelle procedure da sovraindebitamento ne sono privi.
La parte resistente ha depositato memoria ai sensi di tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sovraindebitamento, il provvedimento che si limita a dichiarare l'inammissibilità della proposta o a revocare l'apertura della procedura per difetto dei presupposti non ha natura decisoria su diritti soggettivi e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Il requisito della decisorietà, ai fini del ricorso straordinario, manca quando il giudice si pronuncia soltanto sulla fase preliminare di accesso alla procedura; la tutela di legittimità è invece configurabile solo per provvedimenti che definiscono in modo stabilizzabile un contrasto su diritti soggettivi.
- Se il tribunale accerta che la domanda di liquidazione del patrimonio è carente dei requisiti documentali e di ammissibilità, tale rilievo assorbe le ulteriori questioni dedotte dalle parti, rendendo superfluo l'esame del merito.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sopravvenuto o chiaritosi dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate.
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