Cassazione Civile, Ordinanza n. 09456/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un debitore aveva chiesto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3/2012. Il tribunale, accogliendo il reclamo di un creditore, ha revocato il decreto di apertura ritenendo la domanda inammissibile perché il debitore, negli anni precedenti, aveva venduto un autoveicolo di valore rilevante e il ricavato non risultava chiaramente destinato al pagamento dei creditori, con conseguente qualificazione dell'operazione come atto in frode ai creditori ai sensi dell'art. 14 quinquies l. n. 3/2012. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: violazione dell'art. 111 Cost. per asserita lesione del contraddittorio e motivazione perplessa/contraddittoria; violazione dell'art. 14 ter l. n. 3/2012, sostenendo di aver depositato la documentazione completa richiesta dagli artt. 9, commi 2 e 3, e la relazione del gestore della crisi, nella quale non erano stati ravvisati atti in frode, e che la destinazione poco chiara del ricavato della vendita non bastasse a fondare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente il rilievo che il provvedimento impugnato, con cui il tribunale aveva revocato l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio accogliendo il reclamo di un creditore, non avesse i caratteri di decisorietà e definitività necessari per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., trattandosi di decisione non definitiva e non suscettibile di giudicato, in linea con l'orientamento già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite, oltre alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria e caratteri di definitività; se manca tale attitudine, il ricorso è inammissibile.
artt. 14 ter e segg. l. n. 3/2012
Richiamati come base della procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento.
art. 14 quinquies l. n. 3/2012
La presenza di atti in frode ai creditori è indicata come causa di inammissibilità della domanda di accesso alla procedura.
art. 9, commi 2 e 3, l. n. 3/2012
Norme richiamate dal ricorrente per sostenere di aver depositato la documentazione completa richiesta per l'accesso alla procedura.
art. 380 bis c.p.c.
Usato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva trattazione del ricorso in camera di consiglio.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo sanzionatorio per responsabilità processuale aggravata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di sovraindebitamento, il provvedimento che si limita a negare o revocare l'accesso alla procedura, senza decidere in via definitiva su diritti contrapposti, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione non basta che il provvedimento sia formalmente definito come decreto: occorre che esso abbia anche carattere di definitività e sia idoneo al giudicato.
- Se il ricorso è diretto contro un provvedimento privo di decisorietà, l'esame delle censure di merito resta assorbito e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- In materia di sovraindebitamento, l'eventuale contestazione dell'esistenza di atti in frode ai creditori può rilevare come presupposto di inammissibilità dell'accesso alla procedura, ma la sua verifica non muta la natura non decisoria del provvedimento di mera ammissione o revoca dell'accesso.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione può comportare, oltre alle spese di lite, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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