Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello che aveva revocato l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto al tribunale una procedura di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il tribunale aveva omologato il piano, nonostante l’opposizione di un creditore, il quale sosteneva che la debitrice avesse determinato con colpa grave il proprio sovraindebitamento. La corte d’appello, accolto il reclamo del creditore, aveva revocato l’omologazione e dichiarato aperta la liquidazione controllata. Con il ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto: 1) violazione della disciplina del sovraindebitamento e dell’art. 69, comma 1, c.c.i.i., contestando l’uso del concetto di meritevolezza e sostenendo che il giudice avrebbe applicato una normativa superata; 2) violazione dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i. e degli artt. 124 e 124-bis T.U.B. e dei principi di buona fede, lamentando che la presunta negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio avrebbe dovuto precludergli l’opposizione/reclamo e comunque escludere o attenuare la colpa grave della debitrice; 3) violazione della nozione di consumatore ex art. 2, lett. e), c.c.i.i., per asserito omesso esame di circostanze decisive, sostenendo che il livello di istruzione della debitrice non avrebbe potuto incidere sulla sua qualifica di consumatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili e il secondo infondato, affermando che la corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile sulla colpa grave della debitrice e che la colpa del creditore nella valutazione del merito creditizio non esclude né neutralizza, di per sé, la colpa grave del consumatore; inoltre, l’art. 69, comma 2, c.c.i.i. distingue tra contestazioni sulla convenienza della proposta, inibite al creditore colpevole, e contestazioni sulla legittimità/requisiti di accesso, che restano ammesse anche a quel creditore.
Norme richiamate
"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"
La norma preclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando il giudice accerti che il sovraindebitamento è stato causato dal consumatore con colpa grave, malafede o frode; l’accertamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità.
La disposizione distingue tra contestazioni della convenienza economica della proposta, che il creditore colpevole non può svolgere, e contestazioni dei requisiti di legittimità/accesso alla procedura, che restano proponibili anche da quel creditore.
Richiamato come parte della disciplina del credito ai consumatori, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’esclusione della colpa grave del debitore e della legittimazione del creditore a reclamare.
La violazione del dovere del finanziatore di valutare il merito creditizio non esclude automaticamente la colpa grave del consumatore nel determinare il proprio sovraindebitamento.
Il concetto di consumatore coincide con la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta; il grado di istruzione non incide su tale qualificazione.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai doveri di buona fede e diligenza del finanziatore, ma la Corte ne esclude l’effetto di neutralizzare la colpa grave del debitore.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul comportamento del finanziatore nelle trattative/erogazione del credito, senza che la Corte ne ricavi un effetto impeditivo dell’accertamento della colpa del debitore.
Le censure formalmente qualificate come violazione di legge o omesso esame sono state considerate, in sostanza, dirette a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione del rigetto del ricorso, è stata affermata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la verifica se il sovraindebitamento sia stato causato da colpa grave, malafede o frode attiene all’accertamento di fatto del giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una censura di mera violazione di legge se si contesta solo la valutazione delle risultanze istruttorie.
- La disciplina dell’art. 69 c.c.i.i. distingue nettamente tra contestazioni sulla convenienza economica della proposta, precluse al creditore colpevole, e contestazioni sulla legittimità della domanda o sui requisiti di accesso alla procedura, che restano proponibili da ogni creditore.
- L’eventuale inadempimento del finanziatore agli obblighi di valutazione del merito creditizio non elimina automaticamente la colpa grave del consumatore nel determinare il proprio sovraindebitamento: i due profili sono autonomi e possono coesistere.
- La qualifica di consumatore dipende dalla destinazione estranea all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, non dal livello di istruzione o di consapevolezza soggettiva della persona.
- Quando il giudice di merito accerta la colpa grave del debitore nella genesi del sovraindebitamento, il piano di ristrutturazione del consumatore non può essere omologato, con possibile apertura della liquidazione controllata.
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