Cassazione Civile, Ordinanza n. 25273/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, presentata nel 2008, con cui una società aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte dirette e dell’IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, sostenendo di aver diritto al beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’Ufficio aveva resistito deducendo, tra l’altro, l’incompatibilità del beneficio con la disciplina UE sugli aiuti di Stato e la necessità del rispetto del regime de minimis. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo tardive le deduzioni dell’Ufficio e riconoscendo il diritto al rimborso sulla base della disciplina sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 57 e 112 c.p.c., per avere la CTR qualificato come tardive le difese introdotte in memoria, nonostante riguardassero profili rilevabili d’ufficio e attinenti al diritto UE; 2) violazione della normativa agevolativa, del TFUE, della disciplina UE sugli aiuti di Stato e delle decisioni/precedenti UE e nazionali, sostenendo che il beneficio non fosse applicabile all’IVA e, per le imposte dirette, fosse comunque subordinato alla prova del rispetto del de minimis e degli altri presupposti di compatibilità comunitaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la sopravvenuta decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens immediatamente applicabile e non una mera nuova difesa, sicché il giudice nazionale deve adeguarsi anche d’ufficio alla disciplina unionale sopravvenuta. Ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo che per le agevolazioni tributarie connesse a calamità naturali il contribuente deve provare, ai fini del regime de minimis, che il limite complessivo degli aiuti nel triennio non sia superato e, per l’ipotesi di compatibilità ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, la sussistenza dei presupposti territoriali e della non sovracompensazione. Inoltre ha affermato che il rimborso IVA richiesto in base all’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non è consentito perché in contrasto con il diritto UE e con il principio di neutralità fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio limitatamente alla domanda di rimborso delle imposte dirette, mentre la statuizione sul rimborso IVA è stata cassata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le deduzioni che investono profili di diritto UE rilevabili d’ufficio non possono essere escluse solo come tardive in modo automatico, se si tratta di applicazione di ius superveniens.
La sopravvenuta decisione della Commissione UE non va trattata come nuova difesa, ma come fonte normativa sopravvenuta da applicare d’ufficio.
Il giudice deve applicare la disciplina sopravvenuta derivante dal diritto dell’Unione.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La norma agevolativa sul sisma del 1990 non è applicabile all’IVA; per le imposte dirette opera nei limiti della compatibilità con il diritto UE sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La disposizione è letta in combinato con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, che ne condiziona l’operatività alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
artt. 107 e 108 TFUE
Le agevolazioni fiscali in favore di imprese colpite da calamità naturali sono scrutinabili alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato e dei limiti di compatibilità previsti dal Trattato.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
L’aiuto può essere compatibile solo se destinato a compensare danni causati da calamità naturali e se ne ricorrono i presupposti di fatto, inclusa l’assenza di sovracompensazione.
art. 288 TFUE
La decisione della Commissione UE è considerata atto vincolante e immediatamente applicabile come ius superveniens.
Decisione (UE) 2016/195 C (2015) 5549 final
È richiamata quale decisione della Commissione che ha ritenuto incompatibile con il mercato interno la previsione agevolativa, salvo il rispetto delle condizioni per gli aiuti de minimis o altre condizioni di compatibilità.
art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 1998/2006
"l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari"
Il beneficiario deve provare che, nel triennio considerato, la soglia complessiva non sia superata, computando tutti gli aiuti pubblici de minimis.
Direttiva 77/388/CEE
È richiamata nel contesto del prelievo IVA e della sua incompatibilità con il beneficio di rimborso richiesto.
ordinanza CGUE 15 luglio 2015, C-82/14
È richiamata per affermare che la riduzione/rimborso dell’IVA in questione contrasta con il principio di neutralità fiscale e con il diritto UE.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione UE sopravvenute nel corso del giudizio costituiscono ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale, anche d’ufficio, e non semplici eccezioni o nuove difese soggette alle preclusioni processuali ordinarie.
- In materia di agevolazioni fiscali connesse a calamità naturali e fruite da imprese, il giudice deve verificare la compatibilità dell’aiuto con la disciplina UE sugli aiuti di Stato; il contribuente ha l’onere di provare il rispetto del regime de minimis e, ove invocato, della compatibilità ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, inclusa l’assenza di sovracompensazione.
- Il rimborso dell’IVA fondato su agevolazioni fiscali incompatibili con il diritto UE non è consentito quando la misura contrasti con il principio di neutralità fiscale e con la riscossione integrale dell’imposta dovuta nel territorio nazionale.
- Quando una sentenza di merito qualifica come tardive difese che in realtà introducono questioni di diritto UE rilevabili d’ufficio, essa incorre in errore di diritto se non applica la disciplina sopravvenuta e vincolante.
- L’accertamento del diritto a benefici fiscali per calamità naturali richiede una verifica rigorosa dei presupposti soggettivi, territoriali e quantitativi previsti dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
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