Cassazione Civile, Ordinanza n. 14608/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di tre eredi di un contribuente, di un avviso di accertamento emesso per redditi non dichiarati relativi all'anno 2008, ritenuti provenienti da disponibilità finanziarie detenute in Svizzera. La CTR della Lombardia aveva annullato l'atto ritenendo non retroattiva la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 e comunque maturato il termine quinquennale di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 5 del d.l. 167/1990, dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 e dell'art. 20 del d.lgs. 472/1997. Nel corso del giudizio di legittimità i controricorrenti hanno poi depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, attestando anche il pagamento della prima rata; poiché l'Ufficio non ha opposto diniego alla definizione, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, in mancanza di diniego dell'Ufficio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese a carico di chi le ha anticipate. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso per cassazione, in relazione alla disciplina degli accertamenti su disponibilità finanziarie estere.
art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009
Richiamato come base della presunzione fiscale applicata nell'avviso di accertamento; la CTR l'aveva ritenuta non retroattiva, ma la Corte non ha deciso sul punto per intervenuta estinzione del giudizio.
Richiamato come ulteriore norma dedotta in violazione nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
È stata applicata la disciplina della definizione agevolata della lite fiscale; la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego dell'Ufficio, hanno determinato l'estinzione del giudizio.
Norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata della controversia.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha affermato che, dichiarata l'estinzione del giudizio, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Massime di principio
- La presentazione di domanda di definizione agevolata della lite fiscale, accompagnata dal pagamento della prima rata e in assenza di diniego dell'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene una causa estintiva del processo per definizione agevolata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →