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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14608/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di tre eredi di un contribuente, di un avviso di accertamento emesso per redditi non dichiarati relativi all'anno 2008, ritenuti provenienti da disponibilità finanziarie detenute in Svizzera. La CTR della Lombardia aveva annullato l'atto ritenendo non retroattiva la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 e comunque maturato il termine quinquennale di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 5 del d.l. 167/1990, dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 e dell'art. 20 del d.lgs. 472/1997. Nel corso del giudizio di legittimità i controricorrenti hanno poi depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, attestando anche il pagamento della prima rata; poiché l'Ufficio non ha opposto diniego alla definizione, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, in mancanza di diniego dell'Ufficio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese a carico di chi le ha anticipate. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5 del d.l. 167/1990

    Richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso per cassazione, in relazione alla disciplina degli accertamenti su disponibilità finanziarie estere.

  • art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009

    Richiamato come base della presunzione fiscale applicata nell'avviso di accertamento; la CTR l'aveva ritenuta non retroattiva, ma la Corte non ha deciso sul punto per intervenuta estinzione del giudizio.

  • art. 20 del d.lgs. 472/1997

    Richiamato come ulteriore norma dedotta in violazione nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 6 del d.l. 119/2018

    È stata applicata la disciplina della definizione agevolata della lite fiscale; la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego dell'Ufficio, hanno determinato l'estinzione del giudizio.

  • Legge 17/12/2018 n. 136

    Norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha affermato che, dichiarata l'estinzione del giudizio, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • La presentazione di domanda di definizione agevolata della lite fiscale, accompagnata dal pagamento della prima rata e in assenza di diniego dell'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando interviene una causa estintiva del processo per definizione agevolata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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