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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12397/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, notificato dall’agente della riscossione a garanzia di un debito composto sia da crediti tributari sia da crediti di natura non tributaria (in particolare contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada). In primo grado il ricorso del contribuente viene accolto e l’atto è annullato; in appello la decisione viene sostanzialmente confermata. L’agente della riscossione ricorre per cassazione con tre motivi: 1) denuncia la violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto ai crediti non tributari; 2) deduce la violazione delle norme sul preavviso di iscrizione ipotecaria e sul fondo patrimoniale, lamentando l’omessa pronuncia sulla necessità dell’avviso di mora e negando che l’iscrizione ipotecaria sia atto di espropriazione forzata soggetto all’art. 170 c.c.; 3) contesta l’affermazione della CTR secondo cui il credito tributario doveva ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia, sostenendo invece che operi una presunzione di inerenza ai bisogni familiari e che l’onere della prova dell’estraneità e della consapevolezza del creditore incomba sul debitore.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo e, nei limiti indicati, accoglie anche il secondo e il terzo. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per la parte del preavviso di iscrizione ipotecaria riferita ai crediti non tributari. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia limitatamente ai crediti tributari applicando i principi di diritto enunciati. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al riparto di giurisdizione del giudice tributario.

  • art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 546 del 1992

    La giurisdizione sulla controversia dipende dalla natura dei crediti posti a base dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 112 c.p.c.

    È escluso il vizio di omessa pronuncia quando la questione risulta assorbita, anche in modo improprio, da altre statuizioni della sentenza.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in tema di avviso di mora e termini per l’iscrizione ipotecaria.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore dopo il decorso del termine previsto; la norma va coordinata con l’art. 170 c.c. quando i beni sono in fondo patrimoniale.

  • art. 170 c.c.

    L’esecuzione e l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale sono precluse per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la regola si applica anche all’ipoteca non volontaria.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 170, 171 e 2697 c.c. nel terzo motivo, in tema di fondo patrimoniale.

  • art. 171 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in materia di fondo patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore grava sul debitore.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    La Sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione quando essa sia già stata risolta dalle Sezioni Unite.

  • art. 382, comma 1, c.p.c.

    Viene dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per la parte della controversia relativa ai crediti non tributari.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La sentenza impugnata è cassata con rinvio per nuovo esame della parte residua della controversia.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 360, comma 1, nn. 1), 3) e 4) c.p.c.

    Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamate dai motivi dedotti.

Massime di principio

  • In tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione si determina in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell’atto: se i crediti sono tributari, la controversia appartiene al giudice tributario; se sono non tributari, appartiene al giudice ordinario; se l’atto è misto, la giurisdizione va ripartita per segmenti.
  • L’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni conferiti in fondo patrimoniale: l’agente della riscossione può procedere solo se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia oppure se non è provata la conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito a tali bisogni.
  • Ai fini dell’aggressione dei beni del fondo patrimoniale, il criterio rilevante non è la mera natura tributaria o imprenditoriale del debito, ma il rapporto concreto tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia.
  • L’estraneità del debito ai bisogni familiari non si presume per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio di impresa; occorre una valutazione in concreto della relazione tra il debito e il nucleo familiare.
  • L’onere di allegare e provare i fatti idonei a rendere illegittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale grava sul debitore, che deve dimostrare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta in appello sia stata assorbita, anche implicitamente, da una statuizione incompatibile o logicamente preclusiva.
  • Quando le Sezioni Unite hanno già risolto una questione di giurisdizione, la sezione semplice può decidere conformandosi al principio nomofilattico senza necessità di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti realiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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