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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35974/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il trasferimento della proprietà di un appartamento in Bosa (via Amsicora n.2) ai sensi dell'art. 2932 c.c. o, in subordine, l'esecuzione specifica/adempimento del contratto di vendita; deducevano che il Comune, con lettera del 15.3.2000, aveva proposto la vendita all'assegnataria Mastino Giovanna, che aveva risposto accettando e versando un acconto. Successivamente il Comune aveva sospeso la procedura per problemi catastali e restituito l'acconto. Le attrici chiedevano anche il risarcimento del danno per l'inadempimento e, con riferimento a Mastino Maria, il riconoscimento del diritto quale convivente dell'assegnataria a proseguire nell'occupazione o all'acquisto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: dichiarato inammissibili i motivi 1, 2, 3, 6, 7 e 10 per carenza di critica specifica alle autonome argomentazioni della Corte d'appello; ha accolto il quarto motivo (riguardante l'errata dichiarazione di inammissibilità, in appello, di domande già presentate in primo grado dalla sola Mastino Maria circa lo stato di convivenza e i relativi effetti), ritenendo che tali domande erano già contenute nell'atto introduttivo e quindi dovessero essere decise; ha assorbito il quinto motivo; ha disposto la cassazione parziale della sentenza impugnata esclusivamente in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio tra la sola Mastino Maria e il Comune di Bosa. Il ricorso di Mastino Maria Teresa e Mastino Rita Rosa è stato respinto e tali ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La questione principale relativa al perfezionamento del contratto (scambio di lettere 2000) è stata ritenuta dalla Corte d'appello non idonea a dimostrare né un contratto preliminare né uno definitivo; tale valutazione non è stata efficacemente scalfita in cassazione dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Norma che consente la sentenza che tenga luogo del contratto (esecuzione specifica) per obbligo a contrarre; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché le parti non avevano dedotto e provato l'esistenza di un obbligo di contrarre o di un preliminare, ma fondavano la loro domanda sul presunto contratto già perfezionato tramite scambio di missive.

  • art. 1326 cod. civ.

    Riferito alla forma e all'autenticità delle sottoscrizioni: la Corte ha osservato che, se la domanda avesse mirato a far acquisire al contratto i requisiti per la trascrivibilità (art. 2656 c.c.), si sarebbe trattato di questione distinta dall'art. 2932 e richiedente specifica istruttoria.

  • art. 1226 cod. civ.

    Regola sulla conclusione del contratto tramite scambio di dichiarazioni non manifestate in un unico contesto: la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché ha escluso preliminarmente che la lettera del Comune del 15.3.2000 avesse natura di proposta contrattuale vincolante.

  • art. 107 d.lgs. n. 267/2000

    Norma sulle attribuzioni e sulla responsabilità dirigenziale degli organi della P.A.: la questione della delega/competenza del responsabile del Servizio Finanziario era stata dedotta ma non efficacemente slegata dalle argomentazioni autonome della Corte territoriale; in ogni caso la Corte territoriale aveva ritenuto che la missiva non provasse comunque un impegno negoziale vincolante dell'ente.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Disciplina delle nuove domande in grado d'appello: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo a Mastino Maria perché la domanda sulla convivenza e sui relativi effetti risultava già proposta in primo grado e non era quindi nuova.

  • art. 2656 cod. civ.

    Norma sulla trascrizione degli atti riguardanti immobili: richiamata dalla Corte con riferimento alla criticità se le parti volessero far valere la 'trascrivibilità' di un atto non formalizzato; la Corte ha distinto tale profilo dalla domanda di esecuzione specifica ex art. 2932.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norme sulle cause di cassazione; la decisione esamina la rilevanza delle doglianze ai sensi delle diverse lettere dell'art. 360 (omesso esame, violazione di norme, ecc.) e dichiara inammissibili o assorbiti vari motivi per difetto di specificità o per non incidere sulla ratio decidendi non impugnata.

  • art. 1226 cod. civ. (richiamato anche in altra doglianza)

    La Corte ricorda che la disciplina sulla conclusione per conoscenza dell'accettazione non opera se manca la natura di proposta contrattuale dell'atto iniziale; la valutazione sulla natura del documento è questione interpretativa che va contestata con specifici criteri ermeneutici.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riguarda l'assegnazione del contributo unificato: la Corte chiarisce che l'individuazione della situazione di soccombenza va valutata sulle statuizioni della sentenza e non sulle singole argomentazioni, giustificando così il regime delle spese e del contributo unificato per le ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Lo scambio di missive amministrative tra ente pubblico e assegnatario non è automaticamente titolo negoziale vincolante: va valutata la natura formale della comunicazione (proposta contrattuale vincolante) e chi ha la rappresentanza legale dell'ente.
  • Per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto (art. 2932 c.c.) è necessario che la parte dimostri l'esistenza di un obbligo negoziale o di un preliminare valido: non basta invocare scambi di lettere se non provano la struttura negoziale richiesta.
  • I contratti o gli impegni della pubblica amministrazione devono essere provati con chiarezza, preferibilmente con atto unico e formale; la mera sottoscrizione di una lettera da parte di un dirigente non vale automaticamente come manifestazione di volontà traslativa definitiva dell'ente.
  • Le nuove domande non possono essere introdotte in appello se non già formulate in primo grado: quando si contesta l'inammissibilità di una domanda in appello, occorre verificare attentamente gli atti introduttivi per dimostrare la novità o la continuità della domanda.
  • In sede di cassazione le critiche all'interpretazione dei documenti negoziali devono essere puntuali: bisogna indicare le regole ermeneutiche (artt. 1362 e ss. c.c.) ritenute erroneamente applicate e spiegare concretamente l'errore di valutazione.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento è necessario allegare e provare il danno effettivo; la liquidazione equitativa non supplisce all'assenza di prova dell'esistenza del pregiudizio.
  • Quando una decisione di merito poggia su più ragioni autonome, chi impugna deve censurare tutte le ragioni strutturali che sorreggono il decisum, altrimenti la sentenza rimane sorretta dalle parti non contestate.

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