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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35921/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 16954/2021: la società contestava che la pronuncia di cassazione fosse viziata da errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) perché la Corte avrebbe omesso di rinviare al giudice di merito per esaminare la questione della disapplicazione della sanzione per obiettiva incertezza normativa; inoltre denunciava la mancata considerazione di un presunto giudicato esterno costituito da pronunce di altre commissioni tributarie sulle stesse operazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che i motivi denunciati non configurassero un errore di fatto evidente e percettivo idoneo a fondare la revocazione: la mancata pronuncia sulla questione della disapplicazione della sanzione non emergeva come errore percettivo degli atti interni al giudizio di legittimità; e l'asserito giudicato esterno non poteva essere ritenuto applicabile in mancanza dell'identità delle parti (la società ricorrente nei precedenti giudizi non era parte). La ricorrente è condannata alle spese di lite (liquidate in complessivi euro 7.000,00) e resta a suo carico l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi evidenti e documentalmente riscontrabili, non per valutazioni giuridiche o errori di giudizio. Deve trattarsi di fatto la cui inesistenza o verità è incontrovertibilmente dimostrabile dagli atti interni al giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 391bis, comma 1

    Estende la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche avverso le sentenze della Corte di cassazione, ma soggetta ai limiti dell'art. 395 c.p.c. in ordine all'errore di fatto.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 6

    L'esenzione IVA prevista riguarda le operazioni relative alla raccolta delle giocate e si applica, secondo la Corte, nell'ambito dei rapporti tra concessionario ed esercente o tra concessionario e gestore. Non può essere riconosciuta per operazioni poste in essere da soggetti privi di affidamento diretto dal concessionario.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevede l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi indicate, quando sussistano i presupposti procedurali.

  • Principio giurisprudenziale sull'efficacia del giudicato esterno

    Perché una sentenza abbia efficacia di giudicato esterno è necessaria l'identità delle parti, del petitum e della causa petendi. L'esistenza di pronunce che affrontano la medesima questione non determina giudicato esterno se mancano tali requisiti.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione fondato su presunto errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi manifesti, evidenziabili direttamente dagli atti interni al giudizio di legittimità, e non per divergenze di valutazione giuridica o di merito.
  • Se la questione di merito è stata ritenuta dal giudice di appello assorbita e non è stata dedotta in modo tale da documentare un errore percettivo nei fascicoli interni alla cassazione, la revocazione raramente sarà ammissibile.
  • L'asserito giudicato esterno richiede identità di parti, petitum e causa petendi: sentenze di altri giudizi che trattano la stessa materia ma non coinvolgono le stesse parti non producono efficacia di giudicato a favore di un terzo.
  • La norma di esenzione IVA collegata alla raccolta delle giocate è interpretata restrittivamente: l'esenzione opera nel rapporto con il concessionario e con i soggetti direttamente affidatari della raccolta; chi non è direttamente autorizzato dal concessionario non può invocare l'esenzione nelle stesse condizioni.
  • Per contestare una sanzione fiscale con argomenti di incertezza normativa e mirare alla disapplicazione della sanzione, è necessario che questa circostanza sia chiaramente dedotta e documentata nei gradi di giudizio utili e sia percepibile in modo immediato dal fascicolo di cassazione, altrimenti la via della revocazione è impraticabile.
  • In procedimenti di legittimità vanno allegati e valorizzati gli atti interni rilevanti: omissioni o riferimenti mancanti nel ricorso o nel fascicolo di ufficio riducono la possibilità di ottenere rimedi straordinari come la revocazione.

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